Art. 11 
 
              Tracciato standard ordinativo informatico 
 
  1. Le informazioni necessarie per l'estinzione  delle  disposizioni
di pagamento di cui all'articolo 54 del  regio  decreto  18  novembre
1923,  n.  2440,  contenute   nel   tracciato   standard   ordinativo
informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, sono trasmesse  alla  Banca  d'Italia  con  le
modalita'  informatiche  definite  nei  protocolli  d'intesa  di  cui
all'articolo 2, comma 2, i quali ne disciplinano  anche  gli  aspetti
operativi, tecnici e di controllo informatico. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche  agli  ordini
di pagamento emessi dagli organi a rilevanza costituzionale  e  dalle
amministrazioni  dello  Stato  dotate  di  autonomia  amministrativa,
finanziaria e contabile, ove titolari di conti correnti aperti presso
la  tesoreria  statale.  La  Banca  d'Italia  esegue   detti   ordini
addebitando direttamente i rispettivi conti correnti di tesoreria. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo del citato articolo 54 del  regio
          decreto  18  novembre  1923,   n.   2440,   recante   Nuove
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita' generale dello Stato: 
                «Art.  54  (Disposizioni  di  pagamento).  -  1.   Il
          pagamento delle spese dello Stato si  effettua  secondo  lo
          standard ordinativo informatico previsto dall'articolo  14,
          comma  8-bis,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.   196,
          direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio  dello
          Stato  o  tramite  l'utilizzo  di  fondi   disponibili   in
          tesoreria. 
                2. Il  pagamento  a  valere  sugli  stanziamenti  del
          bilancio e' effettuato attraverso le seguenti tipologie  di
          disposizione: 
                  a) mandati  informatici,  emessi  dagli  ordinatori
          primari di spesa; 
                  b) ordinativi informatici, emessi dagli  ordinatori
          secondari di spesa titolari di contabilita' ordinaria sulle
          aperture  di   credito   disposte   dalle   amministrazioni
          deleganti; 
                  c) buoni  di  prelevamento  informatici,  a  valere
          sulle  risorse  messe  a  disposizione   degli   ordinatori
          secondari ai sensi della lettera b); 
                  d)  spese  fisse  telematiche,  per   i   pagamenti
          indicati nell'articolo 62; 
                  e) altre disposizioni di  pagamento  informatizzato
          previste dalla legge o dal regolamento. 
                3.  Il  pagamento  tramite  l'utilizzo   di   risorse
          disponibili in tesoreria e' effettuato: 
                  a)  con  ordinativi  informatici  a  valere   sulle
          disponibilita' delle  contabilita'  speciali  e  dei  conti
          aperti presso la tesoreria statale; 
                  b)  con  ordinativi   informatici   a   titolo   di
          anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da  norme  di
          legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da
          parte del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato. 
                4.  Le  disposizioni  per  i  pagamenti  del   debito
          pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari,
          nonche'   dei   rimborsi   fiscali   sono   stabilite   dal
          regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono
          comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita'  di
          riscontro della Corte dei conti. 
                5.  Il  pagamento  di  mutui,  fitti  e  canoni,   e'
          effettuato mediante mandati informatici. 
                6. Sono fatte salve  le  disposizioni  contenute  nel
          Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, recante la Legge di  contabilita'  e
          finanza pubblica: 
                «Articolo 14  (Controllo  e  monitoraggio  dei  conti
          pubblici). - 1. In relazione alle esigenze di  controllo  e
          di monitoraggio degli  andamenti  della  finanza  pubblica,
          utilizzando anche i dati di cui al  comma  1  dell'articolo
          13,  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
          a: 
                  a) consolidare le operazioni delle  amministrazioni
          pubbliche  sulla  base  degli  elementi  acquisiti  con  le
          modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
          attuativi; 
                  b) valutare  la  coerenza  della  evoluzione  delle
          grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione  con
          gli obiettivi  di  finanza  pubblica  indicati  nel  DEF  e
          verificare  a  consuntivo  il  conseguimento  degli  stessi
          obiettivi; 
                  c) monitorare gli effetti finanziari  delle  misure
          previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
          provvedimenti adottati in corso d'anno; 
                  d)  effettuare,  tramite  i  servizi  ispettivi  di
          finanza  pubblica,  verifiche   sulla   regolarita'   della
          gestione  amministrativo-contabile  delle   amministrazioni
          pubbliche, ad eccezione  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche,
          ancorche' effettuate su  richiesta  delle  amministrazioni,
          sono documenti accessibili nei limiti e  con  le  modalita'
          previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In  ogni  caso,
          per gli enti territoriali  i  predetti  servizi  effettuano
          verifiche volte  a  rilevare  eventuali  scostamenti  dagli
          obiettivi di finanza pubblica  e  procedono  altresi'  alle
          verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
          procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,
          n. 131. I referti delle verifiche di cui al  terzo  periodo
          sono   inviati   alla   Conferenza   permanente   per    il
          coordinamento  della  finanza  pubblica   affinche'   possa
          valutare  l'opportunita'  di   attivare   il   procedimento
          denominato "Piano per il conseguimento degli  obiettivi  di
          convergenza" di cui all'articolo 18 della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, come modificato  dall'articolo  51,  comma  3,
          della presente legge; 
                  e)  consentire  l'accesso  e  l'invio  in   formato
          elettronico  elaborabile  dei  dati  di  cui  al  comma   1
          dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica. 
                2. Ai fini  dell'attuazione  del  comma  1,  l'Unita'
          tecnica finanza di progetto di  cui  all'articolo  7  della
          legge 17  maggio  1999,  n.  144,  trasmette  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
          e i dati di base relativi alle operazioni  di  partenariato
          pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44,  comma
          1-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,   n.   248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                3. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
          mensilmente,  entro  il  mese  successivo   a   quello   di
          riferimento, una relazione sul conto consolidato  di  cassa
          riferito  all'amministrazione  centrale,  con   indicazioni
          settoriali  sugli   enti   degli   altri   comparti   delle
          amministrazioni  pubbliche  tenendo   conto   anche   delle
          informazioni  desunte   dal   Sistema   informativo   delle
          operazioni degli enti pubblici (SIOPE). 
                4. Entro il 31  maggio,  il  30  settembre  e  il  30
          novembre il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
          una  relazione  sul  conto  consolidato  di   cassa   delle
          amministrazioni  pubbliche  riferita,  rispettivamente,  al
          primo trimestre, al primo semestre e  ai  primi  nove  mesi
          dell'anno. La relazione pubblicata entro  il  30  settembre
          riporta  l'aggiornamento  della  stima  annuale  del  conto
          consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche. 
                5. Il Dipartimento delle finanze  e  il  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  provvedono  a  monitorare,
          rispettivamente, l'andamento  delle  entrate  tributarie  e
          contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
          su tale andamento. Il Dipartimento delle  finanze  provvede
          altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
          entrate delle misure tributarie previste dalla  manovra  di
          finanza pubblica e dai principali  provvedimenti  tributali
          adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui  al  comma  4
          presentano in allegato un'analisi dei risultati  conseguiti
          in materia di entrata,  con  riferimento  all'andamento  di
          tutte le imposte, tasse e tributi, anche di  competenza  di
          regioni  ed   enti   locali,   con   indicazioni   relative
          all'attivita' accertativa e alla riscossione. 
                6. Le amministrazioni pubbliche,  con  esclusione  di
          quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente  alla
          banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri,  i
          dati  concernenti  tutti  gli   incassi   e   i   pagamenti
          effettuati, codificati con criteri  uniformi  su  tutto  il
          territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non  possono
          accettare   disposizioni   di   pagamento    prive    della
          codificazione uniforme. Le disposizioni del presente  comma
          non si applicano agli organi costituzionali. 
                6-bis. I dati SIOPE delle  amministrazioni  pubbliche
          gestiti  dalla  Banca  d'Italia  sono  di  tipo  aperto   e
          liberamente  accessibili  secondo  modalita'  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  nel
          rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente  al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  i  dati
          concernenti tutti gli incassi ed  i  pagamenti  effettuati,
          codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale. 
                8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Conferenza unificata, stabilisce con propri  decreti  la
          codificazione, le modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.  Analogamente  il
          Ministro  provvede,  con  propri  decreti,   ad   apportare
          modifiche  e  integrazioni  alla  codificazione  stabilita,
          salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento  del  piano
          dei  conti,  nel  suo  modulo  finanziario,   di   cui   al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo  4
          del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  che  sono
          effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano  dei
          conti stesso. 
                8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del  ciclo
          completo delle entrate e delle  spese,  le  amministrazioni
          pubbliche ordinano gli incassi e  i  pagamenti  al  proprio
          tesoriere o cassiere esclusivamente  attraverso  ordinativi
          informatici   emessi   secondo   lo   standard   Ordinativo
          Informatico  emanato  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale
          (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati
          SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio
          di tesoreria statale. Le modalita' con cui enti e tesorieri
          scambiano gli ordinativi informatici  con  l'infrastruttura
          SIOPE  sono  definite  da  apposite  regole  di   colloquio
          definite congiuntamente  con  l'AGID  e  disponibili  nelle
          sezioni dedicate al SIOPE del sito  internet  istituzionale
          del Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello  Stato.  I  tesorieri  e  i
          cassieri non possono accettare  disposizioni  di  pagamento
          con modalita' differenti da quelle  descritte  nel  periodo
          precedente. 
                8-ter. Con  decreti  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, sentite la Conferenza  unificata  e  l'AGID,
          sono stabiliti le modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione
          delle disposizioni di cui al comma 8-bis. 
                9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere  di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   le
          autorita' portuali, gli enti parco nazionale  e  gli  altri
          enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di  cassa  e
          non  sono  ancora  assoggettati  alla   rilevazione   SIOPE
          continuano a trasmettere al Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato i dati trimestrali della  gestione  di
          cassa dei loro bilanci entro il 20  dei  mesi  di  gennaio,
          aprile, luglio  e  ottobre  del  trimestre  di  riferimento
          secondo  lo  schema  tipo  dei  prospetti  determinato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
                10. Con l'estensione  della  rilevazione  SIOPE  agli
          enti di cui  al  comma  9,  vengono  meno  gli  adempimenti
          relativi alla trasmissione dei dati trimestrali  di  cassa,
          secondo modalita' e tempi definiti con decreti del Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                11. Le amministrazioni pubbliche  che  non  adempiono
          regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6,  7  e  9  non
          possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso  la
          tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
          comma  4  sono  indicate  le  amministrazioni  inadempienti
          rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.»