Art. 11
Tracciato standard ordinativo informatico
1. Le informazioni necessarie per l'estinzione delle disposizioni
di pagamento di cui all'articolo 54 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, contenute nel tracciato standard ordinativo
informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono trasmesse alla Banca d'Italia con le
modalita' informatiche definite nei protocolli d'intesa di cui
all'articolo 2, comma 2, i quali ne disciplinano anche gli aspetti
operativi, tecnici e di controllo informatico.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli ordini
di pagamento emessi dagli organi a rilevanza costituzionale e dalle
amministrazioni dello Stato dotate di autonomia amministrativa,
finanziaria e contabile, ove titolari di conti correnti aperti presso
la tesoreria statale. La Banca d'Italia esegue detti ordini
addebitando direttamente i rispettivi conti correnti di tesoreria.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo del citato articolo 54 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato:
«Art. 54 (Disposizioni di pagamento). - 1. Il
pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo lo
standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14,
comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio dello
Stato o tramite l'utilizzo di fondi disponibili in
tesoreria.
2. Il pagamento a valere sugli stanziamenti del
bilancio e' effettuato attraverso le seguenti tipologie di
disposizione:
a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori
primari di spesa;
b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori
secondari di spesa titolari di contabilita' ordinaria sulle
aperture di credito disposte dalle amministrazioni
deleganti;
c) buoni di prelevamento informatici, a valere
sulle risorse messe a disposizione degli ordinatori
secondari ai sensi della lettera b);
d) spese fisse telematiche, per i pagamenti
indicati nell'articolo 62;
e) altre disposizioni di pagamento informatizzato
previste dalla legge o dal regolamento.
3. Il pagamento tramite l'utilizzo di risorse
disponibili in tesoreria e' effettuato:
a) con ordinativi informatici a valere sulle
disponibilita' delle contabilita' speciali e dei conti
aperti presso la tesoreria statale;
b) con ordinativi informatici a titolo di
anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da norme di
legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da
parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
4. Le disposizioni per i pagamenti del debito
pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari,
nonche' dei rimborsi fiscali sono stabilite dal
regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono
comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di
riscontro della Corte dei conti.
5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni, e'
effettuato mediante mandati informatici.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel
Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115.»
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante la Legge di contabilita' e
finanza pubblica:
«Articolo 14 (Controllo e monitoraggio dei conti
pubblici). - 1. In relazione alle esigenze di controllo e
di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo
13, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
a:
a) consolidare le operazioni delle amministrazioni
pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le
modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
attuativi;
b) valutare la coerenza della evoluzione delle
grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con
gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi
obiettivi;
c) monitorare gli effetti finanziari delle misure
previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
provvedimenti adottati in corso d'anno;
d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di
finanza pubblica, verifiche sulla regolarita' della
gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni
pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche,
ancorche' effettuate su richiesta delle amministrazioni,
sono documenti accessibili nei limiti e con le modalita'
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso,
per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano
verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli
obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi' alle
verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo
sono inviati alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica affinche' possa
valutare l'opportunita' di attivare il procedimento
denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di
convergenza" di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio
2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3,
della presente legge;
e) consentire l'accesso e l'invio in formato
elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1
dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unita'
tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato
pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
mensilmente, entro il mese successivo a quello di
riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa
riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni
settoriali sugli enti degli altri comparti delle
amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle
informazioni desunte dal Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30
novembre il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
una relazione sul conto consolidato di cassa delle
amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al
primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi
dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre
riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto
consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.
5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare,
rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e
contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede
altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di
finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali
adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4
presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti
in materia di entrata, con riferimento all'andamento di
tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di
regioni ed enti locali, con indicazioni relative
all'attivita' accertativa e alla riscossione.
6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla
banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i
dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti
effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono
accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli organi costituzionali.
6-bis. I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche
gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e
liberamente accessibili secondo modalita' definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati,
codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la
codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il
Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita,
salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano
dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono
effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei
conti stesso.
8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo
completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni
pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio
tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi
informatici emessi secondo lo standard Ordinativo
Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale
(AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati
SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio
di tesoreria statale. Le modalita' con cui enti e tesorieri
scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura
SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio
definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle
sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i
cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento
con modalita' differenti da quelle descritte nel periodo
precedente.
8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID,
sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 8-bis.
9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
autorita' portuali, gli enti parco nazionale e gli altri
enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e
non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE
continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di
cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento
secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli
enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti
relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa,
secondo modalita' e tempi definiti con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono
regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non
possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la
tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti
rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.»