Art. 12 
 
                   Controlli della Banca d'Italia 
 
  1. La  Banca  d'Italia  esegue  i  pagamenti  in  conformita'  alle
informazioni contenute nel tracciato standard ordinativo  informatico
senza effettuare alcun controllo di natura amministrativa. 
  2. Per consentire la  corretta  finalizzazione  dei  pagamenti,  la
Banca  d'Italia   effettua   esclusivamente   controlli   di   natura
informatica, secondo quanto stabilito nei protocolli d'intesa  e  nei
relativi allegati tecnici, salvo quanto previsto dal comma 3. 
  3. Per consentire la corretta finalizzazione dei pagamenti a valere
sui conti di tesoreria, la Banca d'Italia verifica la  disponibilita'
dei fondi sui conti medesimi.