Art. 12
Controlli della Banca d'Italia
1. La Banca d'Italia esegue i pagamenti in conformita' alle
informazioni contenute nel tracciato standard ordinativo informatico
senza effettuare alcun controllo di natura amministrativa.
2. Per consentire la corretta finalizzazione dei pagamenti, la
Banca d'Italia effettua esclusivamente controlli di natura
informatica, secondo quanto stabilito nei protocolli d'intesa e nei
relativi allegati tecnici, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Per consentire la corretta finalizzazione dei pagamenti a valere
sui conti di tesoreria, la Banca d'Italia verifica la disponibilita'
dei fondi sui conti medesimi.