Art. 13
Modifica degli ordinativi informatici
1. Non sono ammesse modifiche delle informazioni contenute nel
tracciato standard ordinativo informatico dopo il suo invio alla
Banca d'Italia.
2. Limitatamente alle spese fisse telematiche, a seguito del
pagamento e' ammessa la variazione della relativa imputazione
contabile, da effettuare non oltre il mese di marzo dell'anno
successivo al pagamento.