Art. 13 
 
                Modifica degli ordinativi informatici 
 
  1. Non sono ammesse  modifiche  delle  informazioni  contenute  nel
tracciato standard ordinativo informatico  dopo  il  suo  invio  alla
Banca d'Italia. 
  2. Limitatamente  alle  spese  fisse  telematiche,  a  seguito  del
pagamento  e'  ammessa  la  variazione  della  relativa   imputazione
contabile, da  effettuare  non  oltre  il  mese  di  marzo  dell'anno
successivo al pagamento.