Art. 14 
 
               Esecuzione degli ordinativi informatici 
 
  1. Effettuati i controlli di cui all'articolo 12, la Banca d'Italia
esegue gli ordini ricevuti, finalizzando i  pagamenti  nei  confronti
dei relativi beneficiari alla data di esigibilita' indicata. 
  2. Gli  ordini  recanti  data  di  esigibilita'  31  dicembre  sono
eseguiti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31  sia
festivo o non lavorativo per il  sistema  bancario,  accreditando  il
relativo importo nel pertinente conto tecnico di  servizio  istituito
ai  sensi  dell'articolo  20,  in  attesa  che  il  pagamento   venga
finalizzato il primo giorno lavorativo dell'anno successivo.