Art. 14
Esecuzione degli ordinativi informatici
1. Effettuati i controlli di cui all'articolo 12, la Banca d'Italia
esegue gli ordini ricevuti, finalizzando i pagamenti nei confronti
dei relativi beneficiari alla data di esigibilita' indicata.
2. Gli ordini recanti data di esigibilita' 31 dicembre sono
eseguiti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31 sia
festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il
relativo importo nel pertinente conto tecnico di servizio istituito
ai sensi dell'articolo 20, in attesa che il pagamento venga
finalizzato il primo giorno lavorativo dell'anno successivo.