Art. 22
Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93, dopo la parola: «salvaguardia» sono aggiunte le seguenti: «,
in particolare quelle previste nel piano nazionale di emergenza e
dichiarare, se del caso, uno dei livelli di crisi ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017».
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo n. 93 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4. (Misure di salvaguardia). - 1. In caso di
crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando e'
minacciata l'integrita' fisica o la sicurezza delle
persone, delle apparecchiature o degli impianti o
l'integrita' del sistema del gas naturale o del sistema
elettrico, il Ministero dello sviluppo economico puo'
temporaneamente adottare le necessarie misure di
salvaguardia, in particolare quelle previste nel piano
nazionale di emergenza e dichiarare, se del caso, uno dei
livelli di crisi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento
(UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2017.
2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il
minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato
interno e non devono andare oltre la portata strettamente
indispensabile a ovviare alle difficolta' improvvise
manifestatesi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica
senza indugio le misure di cui ai commi precedenti agli
altri Stati membri interessati e alla Commissione europea.
4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema
del gas naturale sono indicate nel piano di emergenza di
cui all'articolo 8 ed e' fatto obbligo alle imprese del gas
naturale di rispettarle.
4-bis. Le misure relative al settore dell'energia
elettrica sono indicate nel Piano di preparazione ai rischi
di cui all'articolo 8-bis.».