Art. 22 
 
Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93, dopo la parola: «salvaguardia» sono aggiunte le  seguenti:  «,
in particolare quelle previste nel piano  nazionale  di  emergenza  e
dichiarare,  se  del  caso,  uno  dei  livelli  di  crisi  ai   sensi
dell'articolo  11  del  regolamento  (UE)  2017/1938  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto legislativo n. 93 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 4. (Misure di salvaguardia). - 1.  In  caso  di
          crisi improvvisa  sul  mercato  dell'energia  e  quando  e'
          minacciata  l'integrita'  fisica  o  la   sicurezza   delle
          persone,  delle  apparecchiature   o   degli   impianti   o
          l'integrita' del sistema del gas  naturale  o  del  sistema
          elettrico,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'
          temporaneamente   adottare   le   necessarie   misure    di
          salvaguardia, in  particolare  quelle  previste  nel  piano
          nazionale di emergenza e dichiarare, se del caso,  uno  dei
          livelli di crisi ai sensi dell'articolo 11 del  regolamento
          (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2017. 
                2. Le misure di cui al  comma  1  devono  causare  il
          minor turbamento possibile nel  funzionamento  del  mercato
          interno e non devono andare oltre la  portata  strettamente
          indispensabile  a  ovviare  alle   difficolta'   improvvise
          manifestatesi. 
                3. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  notifica
          senza indugio le misure di cui  ai  commi  precedenti  agli
          altri Stati membri interessati e alla Commissione europea. 
                4. Le misure di cui al comma 1  relative  al  sistema
          del gas naturale sono indicate nel piano  di  emergenza  di
          cui all'articolo 8 ed e' fatto obbligo alle imprese del gas
          naturale di rispettarle. 
                4-bis. Le misure  relative  al  settore  dell'energia
          elettrica sono indicate nel Piano di preparazione ai rischi
          di cui all'articolo 8-bis.».