Art. 23
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 9 della direttiva
2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «sulla separazione dei
sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto di cui
all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 giugno 2024. La certificazione avviene in
conformita' ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 71 della direttiva
(UE) 2024/1788 e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 ed e' anteriore
alla approvazione e designazione come gestore di sistema di
trasporto»;
b) al comma 3, lettera b), le parole: «articolo 9 della direttiva
2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 60 della
direttiva (UE) 2024/1788»;
c) al comma 5, le parole: «articolo 3 del regolamento (CE) n.
715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14 del regolamento (UE)
2024/1789.»;
d) al comma 8 le parole «articolo 9 della direttiva 2009/73/CE»
sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788»;
e) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Nei casi di cui al comma 10, qualora la certificazione
sia richiesta da un proprietario del sistema di trasporto o da un
gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una persona
di un paese terzo, l'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente (ARERA) lo notifica alla Commissione europea, unitamente a
qualsiasi altra circostanza che abbia tale medesimo effetto. Il
gestore del sistema di trasporto notifica all'ARERA qualsiasi
circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del
sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto, della
rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo.
L'ARERA adotta un progetto di decisione relativa alla
certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno entro cento giorni lavorativi a
decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso.
Essa rifiuta la certificazione se non e' stato dimostrato:
a) che l'interessato ottempera agli obblighi di cui all'articolo
60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 giugno 2024 e
b) che il rilascio della certificazione non mettera' a rischio la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi
essenziali nazionali e dell'Unione europea in materia di sicurezza;
nell'esaminare la questione l'ARERA, sentito il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, tiene conto:
1) dei diritti e obblighi dell'Unione europea in relazione a
tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso
un accordo concluso con uno o piu' paesi terzi di cui l'Unione
europea e' parte e che tratta le questioni della sicurezza
dell'approvvigionamento energetico;
2) dei diritti e obblighi in relazione a tale paese terzo che
discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono
conformi al diritto dell'Unione europea;
3) della proprieta', della fornitura o di altri rapporti
commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e
sulla capacita' del proprietario del sistema di trasporto, del
gestore del sistema di trasporto di consegnare gas naturale al Paese
o all'Unione europea;
4) di altri fatti e circostanze specifici del caso e del paese
interessato.
L'ARERA notifica tempestivamente la propria decisione preliminare
alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni
rilevanti ai fini della decisione stessa. La decisione relativa alla
certificazione e' subordinata al previo parere della Commissione
europea se l'entita' interessata ottemperi alle prescrizioni di cui
all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 giugno 2024 e se il rilascio della
certificazione metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento
energetico dell'Unione europea. L'ARERA dispone di un termine di
cinquanta giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di rilascio
del parere della Commissione per adottare la decisione definitiva
relativa alla certificazione. La decisione definitiva tiene nella
massima considerazione il parere della Commissione. E' fatto salvo il
diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette
a rischio la sicurezza del suo approvvigionamento energetico o la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato
membro. La decisione definitiva e' pubblicata dall'ARERA sul proprio
sito internet istituzionale unitamente al parere della Commissione.
Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della
Commissione, la motivazione della stessa e' resa altresi' pubblica.».
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo n. 93 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9. (Attivita' di trasporto e certificazione dei
gestori dei sistemi di trasporto). - 1. Entro il 3 marzo
2012 i gestori dei sistemi di trasporto devono essere
certificati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
che, secondo la procedura di cui al presente articolo,
vigila sull'osservanza da parte dei gestori medesimi delle
prescrizioni sulla separazione dei sistemi di trasporto e
dei gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 60
della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 giugno 2024. La certificazione avviene in
conformita' ai paragrafi 4, 5 e 6 del dell'articolo 71
della direttiva (UE) 2024/1788 e all'articolo 14 del
regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 giugno 2024 ed e' anteriore alla
approvazione e designazione come gestore di sistema di
trasporto.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
avvia, entro un mese dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la procedura di certificazione di
ciascuna impresa proprietaria della rete di trasporto del
gas naturale che alla medesima data agisce in qualita' di
gestore di un sistema di trasporto del gas naturale.
3. Successivamente e ove necessario l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas avvia le procedure di
certificazione:
a) nei confronti dei gestori dei sistemi di
trasporto che ne facciano richiesta;
b) di propria iniziativa quando venga a conoscenza
del fatto che la prevista modifica dei diritti o
dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori
dei sistemi di trasporto rischia di determinare una
violazione dell'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788
ovvero quando ha motivo di ritenere che tale violazione si
sia gia' verificata;
c) su motivata richiesta della Commissione europea.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas deve
concludere la procedura di cui al presente articolo con la
propria decisione di certificazione, entro un termine di
quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione
effettuata dal gestore del sistema di trasporto o dalla
data della richiesta della Commissione europea. Decorso
tale termine, la certificazione si intende accordata.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
notifica senza indugio alla Commissione europea la
decisione, espressa o intervenuta per silenzio-assenso, di
certificazione del gestore del sistema di trasporto,
unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della
decisione stessa. Tale decisione acquista efficacia dopo
l'espressione del prescritto parere della Commissione
europea. La Commissione esprime parere, secondo la
procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE)
2024/1789, entro due mesi dal ricevimento della notifica.
6. Entro due mesi dal ricevimento del parere della
Commissione europea l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas assume la decisione finale di certificazione tenendo
conto del parere stesso.
7. Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto
certificate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
sono autorizzate all'attivita' di trasporto e designate dal
Ministero dello sviluppo economico quali gestori dei
sistemi di trasporto. Tale designazione e' notificata alla
Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea.
8. I gestori di sistemi di trasporto notificano
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tutte le
transazioni previste che possano richiedere un riesame
della loro osservanza delle prescrizioni di cui
all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788.
9. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la
Commissione europea, garantendo la segretezza delle
informazioni commercialmente sensibili, possono chiedere ai
gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che
esercitano attivita' di produzione o di fornitura le
informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri
ad esse conferiti dal presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
sono stabiliti i criteri per la certificazione del gestore
di un sistema di trasporto nel caso in cui un soggetto di
un Paese non appartenente all'Unione europea ne acquisisca
il controllo, in base ai quali l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas e' tenuta ad adottare una decisione di
certificazione. Il predetto decreto deve garantire che il
rilascio della certificazione non metta a rischio la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e
dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e gli
obblighi derivanti dal diritto internazionale e da accordi
con il Paese terzo interessato purche' conformi al diritto
comunitario.
10-bis. Nei casi di cui al comma 10, qualora la
certificazione sia richiesta da un proprietario del sistema
di trasporto o da un gestore del sistema di trasporto che
sia controllato da una persona di un paese terzo,
l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA) lo notifica alla Commissione europea, unitamente a
qualsiasi altra circostanza che abbia tale medesimo
effetto. Il gestore del sistema di trasporto notifica
all'ARERA qualsiasi circostanza che abbia come risultato
l'acquisizione del controllo del sistema di trasporto, del
gestore del sistema di trasporto, della rete di trasporto
dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo.
L'ARERA adotta un progetto di decisione relativa alla
certificazione del gestore del sistema di trasporto o del
gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro cento
giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica
effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la
certificazione se non e' stato dimostrato:
a) che l'interessato ottempera agli obblighi di cui
all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e
b) che il rilascio della certificazione non
mettera' a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento
energetico o gli interessi essenziali nazionali e
dell'Unione europea in materia di sicurezza; nell'esaminare
la questione l'ARERA, sentito il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, tiene conto:
1) dei diritti e obblighi dell'Unione europea in
relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto
internazionale, incluso un accordo concluso con uno o piu'
paesi terzi di cui l'Unione europea e' parte e che tratta
le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento
energetico;
2) dei diritti e obblighi in relazione a tale
paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso,
nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione
europea;
3) della proprieta', della fornitura o di altri
rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente
sugli incentivi e sulla capacita' del proprietario del
sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto
di consegnare gas naturale al Paese o all'Unione europea;
4) di altri fatti e circostanze specifici del
caso e del paese interessato.
L'ARERA notifica tempestivamente la propria decisione
preliminare alla Commissione europea, unitamente a tutte le
informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La
decisione relativa alla certificazione e' subordinata al
previo parere della Commissione europea se l'entita'
interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo
60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 giugno 2024 e se il rilascio della
certificazione metta a rischio la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea.
L'ARERA dispone di un termine di cinquanta giorni
lavorativi dalla scadenza del periodo di rilascio del
parere della Commissione per adottare la decisione
definitiva relativa alla certificazione. La decisione
definitiva tiene nella massima considerazione il parere
della Commissione. E' fatto salvo il diritto di rifiutare
il rilascio della certificazione se questo mette a rischio
la sicurezza del suo approvvigionamento energetico o la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro
Stato membro. La decisione definitiva e' pubblicata
dall'ARERA sul proprio sito internet istituzionale
unitamente al parere della Commissione. Qualora la
decisione definitiva differisca dal parere della
Commissione, la motivazione della stessa e' resa altresi'
pubblica.».