Art. 23 
 
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno  2011,  n.
                                 93 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno  2011,  n.  93,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 9  della  direttiva
2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti:  «sulla  separazione  dei
sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di  trasporto  di  cui
all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 giugno  2024.  La  certificazione  avviene  in
conformita' ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo  71  della  direttiva
(UE) 2024/1788 e all'articolo 14 del regolamento (UE)  2024/1789  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 ed e' anteriore
alla  approvazione  e  designazione  come  gestore  di   sistema   di
trasporto»; 
    b) al comma 3, lettera b), le parole: «articolo 9 della direttiva
2009/73/CE»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  60  della
direttiva (UE) 2024/1788»; 
    c) al comma 5, le parole: «articolo 3  del  regolamento  (CE)  n.
715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13  luglio  2009»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo  14  del  regolamento  (UE)
2024/1789.»; 
    d) al comma 8 le parole «articolo 9 della  direttiva  2009/73/CE»
sono sostituite dalle seguenti: 
      «articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788»; 
    e) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: 
      «10-bis. Nei casi di cui al comma 10, qualora la certificazione
sia richiesta da un proprietario del sistema di  trasporto  o  da  un
gestore del sistema di trasporto che sia controllato da  una  persona
di un paese terzo, l'Autorita' di  regolazione  per  energia  reti  e
ambiente (ARERA) lo notifica alla Commissione europea,  unitamente  a
qualsiasi altra circostanza  che  abbia  tale  medesimo  effetto.  Il
gestore  del  sistema  di  trasporto  notifica  all'ARERA   qualsiasi
circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del
sistema di trasporto, del gestore del  sistema  di  trasporto,  della
rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo. 
  L'ARERA   adotta   un   progetto   di   decisione   relativa   alla
certificazione del gestore del sistema di  trasporto  o  del  gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno entro cento giorni lavorativi a
decorrere dalla data della notifica effettuata  dal  gestore  stesso.
Essa rifiuta la certificazione se non e' stato dimostrato: 
    a) che l'interessato ottempera agli obblighi di cui  all'articolo
60 della direttiva  (UE)  2024/1788  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 giugno 2024 e 
    b) che il rilascio della certificazione non mettera' a rischio la
sicurezza  dell'approvvigionamento   energetico   o   gli   interessi
essenziali nazionali e dell'Unione europea in materia  di  sicurezza;
nell'esaminare   la   questione   l'ARERA,   sentito   il   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, tiene conto: 
      1) dei diritti e obblighi dell'Unione europea  in  relazione  a
tali paesi terzi che discendono dal diritto  internazionale,  incluso
un accordo concluso con uno  o  piu'  paesi  terzi  di  cui  l'Unione
europea  e'  parte  e  che  tratta  le  questioni   della   sicurezza
dell'approvvigionamento energetico; 
      2) dei diritti e obblighi in relazione a tale paese  terzo  che
discendono da accordi conclusi con esso, nella  misura  in  cui  sono
conformi al diritto dell'Unione europea; 
      3) della  proprieta',  della  fornitura  o  di  altri  rapporti
commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli  incentivi  e
sulla capacita'  del  proprietario  del  sistema  di  trasporto,  del
gestore del sistema di trasporto di consegnare gas naturale al  Paese
o all'Unione europea; 
      4) di altri fatti e circostanze specifici del caso e del  paese
interessato. 
  L'ARERA notifica tempestivamente la propria  decisione  preliminare
alla  Commissione  europea,  unitamente  a  tutte   le   informazioni
rilevanti ai fini della decisione stessa. La decisione relativa  alla
certificazione e' subordinata  al  previo  parere  della  Commissione
europea se l'entita' interessata ottemperi alle prescrizioni  di  cui
all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo
e  del  Consiglio  del  13  giugno  2024  e  se  il  rilascio   della
certificazione metta a rischio la  sicurezza  dell'approvvigionamento
energetico dell'Unione europea. L'ARERA  dispone  di  un  termine  di
cinquanta giorni lavorativi dalla scadenza del  periodo  di  rilascio
del parere della Commissione per  adottare  la  decisione  definitiva
relativa alla certificazione. La  decisione  definitiva  tiene  nella
massima considerazione il parere della Commissione. E' fatto salvo il
diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette
a rischio la sicurezza del suo  approvvigionamento  energetico  o  la
sicurezza  dell'approvvigionamento  energetico  di  un  altro   Stato
membro. La decisione definitiva e' pubblicata dall'ARERA sul  proprio
sito internet istituzionale unitamente al parere  della  Commissione.
Qualora  la  decisione  definitiva  differisca   dal   parere   della
Commissione, la motivazione della stessa e' resa altresi' pubblica.». 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto legislativo n. 93 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 9. (Attivita' di trasporto e certificazione dei
          gestori dei sistemi di trasporto). - 1. Entro  il  3  marzo
          2012 i gestori  dei  sistemi  di  trasporto  devono  essere
          certificati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
          che, secondo la procedura  di  cui  al  presente  articolo,
          vigila sull'osservanza da parte dei gestori medesimi  delle
          prescrizioni sulla separazione dei sistemi di  trasporto  e
          dei gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 60
          della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 13 giugno 2024. La certificazione avviene  in
          conformita' ai paragrafi 4, 5  e  6  del  dell'articolo  71
          della  direttiva  (UE)  2024/1788  e  all'articolo  14  del
          regolamento (UE) 2024/1789 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  del  13  giugno  2024  ed  e'   anteriore   alla
          approvazione e designazione  come  gestore  di  sistema  di
          trasporto. 
                2. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          avvia, entro un mese dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  la  procedura  di   certificazione   di
          ciascuna impresa proprietaria della rete di  trasporto  del
          gas naturale che alla medesima data agisce in  qualita'  di
          gestore di un sistema di trasporto del gas naturale. 
                3. Successivamente e ove necessario  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas  avvia  le  procedure   di
          certificazione: 
                  a)  nei  confronti  dei  gestori  dei  sistemi   di
          trasporto che ne facciano richiesta; 
                  b) di propria iniziativa quando venga a  conoscenza
          del  fatto  che  la  prevista  modifica   dei   diritti   o
          dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei  gestori
          dei  sistemi  di  trasporto  rischia  di  determinare   una
          violazione dell'articolo 60 della direttiva (UE)  2024/1788
          ovvero quando ha motivo di ritenere che tale violazione  si
          sia gia' verificata; 
                  c) su motivata richiesta della Commissione europea. 
                4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  deve
          concludere la procedura di cui al presente articolo con  la
          propria decisione di certificazione, entro  un  termine  di
          quattro mesi  decorrenti  dalla  data  della  notificazione
          effettuata dal gestore del sistema  di  trasporto  o  dalla
          data della richiesta  della  Commissione  europea.  Decorso
          tale termine, la certificazione si intende accordata. 
                5. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          notifica  senza  indugio  alla   Commissione   europea   la
          decisione, espressa o intervenuta per silenzio-assenso,  di
          certificazione  del  gestore  del  sistema  di   trasporto,
          unitamente  alle  informazioni  rilevanti  ai  fini   della
          decisione stessa. Tale decisione  acquista  efficacia  dopo
          l'espressione  del  prescritto  parere  della   Commissione
          europea.  La  Commissione  esprime   parere,   secondo   la
          procedura di  cui  all'articolo  14  del  regolamento  (UE)
          2024/1789, entro due mesi dal ricevimento della notifica. 
                6. Entro due mesi dal ricevimento  del  parere  della
          Commissione europea l'Autorita' per l'energia  elettrica  e
          il gas assume la decisione finale di certificazione tenendo
          conto del parere stesso. 
                7. Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto
          certificate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
          sono autorizzate all'attivita' di trasporto e designate dal
          Ministero  dello  sviluppo  economico  quali  gestori   dei
          sistemi di trasporto. Tale designazione e' notificata  alla
          Commissione europea e pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea. 
                8. I  gestori  di  sistemi  di  trasporto  notificano
          all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  tutte  le
          transazioni previste  che  possano  richiedere  un  riesame
          della   loro   osservanza   delle   prescrizioni   di   cui
          all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788. 
                9. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e  la
          Commissione  europea,  garantendo   la   segretezza   delle
          informazioni commercialmente sensibili, possono chiedere ai
          gestori dei  sistemi  di  trasporto  ed  alle  imprese  che
          esercitano  attivita'  di  produzione  o  di  fornitura  le
          informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio  dei  poteri
          ad esse conferiti dal presente articolo. 
                10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
          sono stabiliti i criteri per la certificazione del  gestore
          di un sistema di trasporto nel caso in cui un  soggetto  di
          un Paese non appartenente all'Unione europea ne  acquisisca
          il controllo, in base ai quali  l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas e' tenuta ad adottare una  decisione  di
          certificazione. Il predetto decreto deve garantire  che  il
          rilascio  della  certificazione  non  metta  a  rischio  la
          sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia  e
          dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e  gli
          obblighi derivanti dal diritto internazionale e da  accordi
          con il Paese terzo interessato purche' conformi al  diritto
          comunitario. 
                10-bis. Nei casi di  cui  al  comma  10,  qualora  la
          certificazione sia richiesta da un proprietario del sistema
          di trasporto o da un gestore del sistema di  trasporto  che
          sia  controllato  da  una  persona  di  un   paese   terzo,
          l'Autorita' di regolazione  per  energia  reti  e  ambiente
          (ARERA) lo notifica alla Commissione europea, unitamente  a
          qualsiasi  altra  circostanza  che  abbia   tale   medesimo
          effetto. Il  gestore  del  sistema  di  trasporto  notifica
          all'ARERA qualsiasi circostanza che  abbia  come  risultato
          l'acquisizione del controllo del sistema di trasporto,  del
          gestore del sistema di trasporto, della rete  di  trasporto
          dell'idrogeno  o  del  gestore  della  rete  di   trasporto
          dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo. 
                L'ARERA adotta un progetto di decisione relativa alla
          certificazione del gestore del sistema di trasporto  o  del
          gestore della rete di trasporto dell'idrogeno  entro  cento
          giorni lavorativi a decorrere  dalla  data  della  notifica
          effettuata   dal   gestore   stesso.   Essa   rifiuta    la
          certificazione se non e' stato dimostrato: 
                  a) che l'interessato ottempera agli obblighi di cui
          all'articolo  60  della  direttiva   (UE)   2024/1788   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e 
                  b)  che  il  rilascio  della   certificazione   non
          mettera' a  rischio  la  sicurezza  dell'approvvigionamento
          energetico  o  gli   interessi   essenziali   nazionali   e
          dell'Unione europea in materia di sicurezza; nell'esaminare
          la questione l'ARERA, sentito il Ministero dell'ambiente  e
          della sicurezza energetica, tiene conto: 
                    1) dei diritti e obblighi dell'Unione europea  in
          relazione a tali paesi terzi  che  discendono  dal  diritto
          internazionale, incluso un accordo concluso con uno o  piu'
          paesi terzi di cui l'Unione europea e' parte e  che  tratta
          le  questioni   della   sicurezza   dell'approvvigionamento
          energetico; 
                    2) dei diritti e obblighi  in  relazione  a  tale
          paese terzo che discendono da accordi  conclusi  con  esso,
          nella misura in cui sono conformi  al  diritto  dell'Unione
          europea; 
                    3) della proprieta', della fornitura o  di  altri
          rapporti commerciali che potrebbero incidere  negativamente
          sugli incentivi e  sulla  capacita'  del  proprietario  del
          sistema di trasporto, del gestore del sistema di  trasporto
          di consegnare gas naturale al Paese o all'Unione europea; 
                    4) di altri fatti  e  circostanze  specifici  del
          caso e del paese interessato. 
              L'ARERA notifica tempestivamente la  propria  decisione
          preliminare alla Commissione europea, unitamente a tutte le
          informazioni rilevanti ai fini della decisione  stessa.  La
          decisione relativa alla certificazione  e'  subordinata  al
          previo  parere  della  Commissione  europea  se   l'entita'
          interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo
          60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 13 giugno 2024 e  se  il  rilascio  della
          certificazione    metta    a    rischio    la     sicurezza
          dell'approvvigionamento  energetico  dell'Unione   europea.
          L'ARERA  dispone  di  un  termine   di   cinquanta   giorni
          lavorativi dalla  scadenza  del  periodo  di  rilascio  del
          parere  della  Commissione  per   adottare   la   decisione
          definitiva  relativa  alla  certificazione.  La   decisione
          definitiva tiene nella  massima  considerazione  il  parere
          della Commissione. E' fatto salvo il diritto  di  rifiutare
          il rilascio della certificazione se questo mette a  rischio
          la sicurezza del suo  approvvigionamento  energetico  o  la
          sicurezza dell'approvvigionamento energetico  di  un  altro
          Stato  membro.  La  decisione  definitiva   e'   pubblicata
          dall'ARERA  sul   proprio   sito   internet   istituzionale
          unitamente  al  parere  della   Commissione.   Qualora   la
          decisione   definitiva   differisca   dal   parere    della
          Commissione, la motivazione della stessa e'  resa  altresi'
          pubblica.».