Art. 24
Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93, le parole: «articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del
Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «allegato II della
direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del
14 giugno 2017».
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto legislativo n. 93 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 11. (Beni, apparecchiature, personale e
identita' del gestore di trasporto indipendente). - 1. Il
gestore della rete di trasporto di gas naturale, di seguito
anche Gestore, deve dotarsi di tutte le risorse umane,
tecniche, strumentali e finanziarie necessarie per
assolvere agli obblighi relativi all'attivita' di trasporto
di gas naturale, ed in particolare deve disporre:
a) i beni necessari per l'attivita' di trasporto di
gas naturale, compresa la rete di trasporto, che devono
essere di proprieta' del Gestore stesso;
b) il personale necessario per l'attivita' di
trasporto di gas naturale, compresa l'effettuazione di
tutti i compiti del Gestore. Tale personale deve essere
assunto dal Gestore medesimo;
c) sono vietati il leasing di personale e la
prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti
dell'impresa verticalmente integrata. Il Gestore puo'
fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a
condizione che la fornitura di tali servizi non determini
una discriminazione tra gli utenti del sistema e sia a
disposizione di tutti gli utenti del sistema secondo le
medesime modalita' e condizioni e non limiti, distorca o
impedisca la concorrenza in materia di produzione o di
fornitura di gas naturale; le modalita' e condizioni della
fornitura dei servizi di cui al presente comma sono
approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
d) fatte salve le decisioni dell'Organo di
sorveglianza di cui all'articolo 14, le opportune risorse
finanziarie necessarie per i progetti d'investimento futuri
e per la sostituzione di beni esistenti incluse nel piano
di cui all'articolo 16 sono messe a disposizione del
Gestore a tempo debito dall'impresa verticalmente integrata
a seguito di una opportuna richiesta da parte del Gestore.
2. L'attivita' di trasporto di gas naturale include,
oltre a quelli elencati all'articolo 21, almeno i seguenti
compiti:
a) la rappresentanza del Gestore e i contatti con i
terzi e con le autorita' di regolazione nazionali ed
estere;
b) la rappresentanza del Gestore nell'ambito della
Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas
naturale;
c) la concessione e la gestione dell'accesso al
sistema del gas naturale a terzi in modo trasparente e non
discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del
sistema stesso;
d) la riscossione di tutti i corrispettivi
collegati al sistema di trasporto del gas naturale,
compresi i corrispettivi per l'accesso, gli oneri di
bilanciamento, i servizi ausiliari quali il trattamento del
gas naturale e l'acquisto di servizi, tra cui i costi di
bilanciamento e di compensazione delle perdite;
e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un
sistema di trasporto del gas naturale sicuro, efficiente ed
economico;
f) la programmazione degli investimenti per
assicurare la capacita' a lungo termine del sistema del gas
naturale di soddisfare la domanda prevedibile e di
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
g) la costituzione di appropriate imprese comuni,
anche con uno o piu' gestori di sistemi di trasporto, borse
dell'energia ed altri soggetti interessati, perseguendo
l'obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali
interconnessi o agevolare il processo di liberalizzazione;
h) assicurare la fornitura di tutti i servizi,
compresi i servizi giuridici, la contabilita' e i servizi
informatici e informativi.
3. Il Gestore e' organizzato in una delle forme
giuridiche contemplate all'allegato II della direttiva (UE)
2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
giugno 2017, in conformita' alle disposizioni del codice
civile.
4. Al Gestore e' fatto divieto di ingenerare
confusione sulla sua identita', che deve essere mantenuta
distinta da quella dell'impresa verticalmente integrata o
di una parte di essa, sulla politica di comunicazione e di
marchio nonche' sulla sede dei propri uffici. L'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato vigila
sull'applicazione del presente comma.
5. Al Gestore e' fatto divieto di condividere sistemi
e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di
sicurezza con ogni parte dell'impresa verticalmente
integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o
contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e
sistemi di accesso di sicurezza.
6. I conti del Gestore sono controllati da un
revisore contabile diverso da quello che controlla i conti
dell'impresa verticalmente integrata o parte di essa.».