Art. 24 
 
Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 1° giugno  2011,  n.
                                 93 
 
  1. All'articolo 11, comma 3,  del  decreto  legislativo  1°  giugno
2011, n. 93, le parole: «articolo 1 della  direttiva  68/151/CEE  del
Consiglio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «allegato  II   della
direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
14 giugno 2017». 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto legislativo n. 93 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  11.  (Beni,   apparecchiature,   personale   e
          identita' del gestore di trasporto indipendente). -  1.  Il
          gestore della rete di trasporto di gas naturale, di seguito
          anche Gestore, deve dotarsi  di  tutte  le  risorse  umane,
          tecniche,  strumentali   e   finanziarie   necessarie   per
          assolvere agli obblighi relativi all'attivita' di trasporto
          di gas naturale, ed in particolare deve disporre: 
                  a) i beni necessari per l'attivita' di trasporto di
          gas naturale, compresa la rete  di  trasporto,  che  devono
          essere di proprieta' del Gestore stesso; 
                  b)  il  personale  necessario  per  l'attivita'  di
          trasporto di  gas  naturale,  compresa  l'effettuazione  di
          tutti i compiti del Gestore.  Tale  personale  deve  essere
          assunto dal Gestore medesimo; 
                  c) sono  vietati  il  leasing  di  personale  e  la
          prestazione di servizi a favore o da parte di  altre  parti
          dell'impresa  verticalmente  integrata.  Il  Gestore   puo'
          fornire  servizi  all'impresa  verticalmente  integrata   a
          condizione che la fornitura di tali servizi  non  determini
          una discriminazione tra gli utenti  del  sistema  e  sia  a
          disposizione di tutti gli utenti  del  sistema  secondo  le
          medesime modalita' e condizioni e non  limiti,  distorca  o
          impedisca la concorrenza in  materia  di  produzione  o  di
          fornitura di gas naturale; le modalita' e condizioni  della
          fornitura  dei  servizi  di  cui  al  presente  comma  sono
          approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; 
                  d)  fatte  salve  le   decisioni   dell'Organo   di
          sorveglianza di cui all'articolo 14, le  opportune  risorse
          finanziarie necessarie per i progetti d'investimento futuri
          e per la sostituzione di beni esistenti incluse  nel  piano
          di cui  all'articolo  16  sono  messe  a  disposizione  del
          Gestore a tempo debito dall'impresa verticalmente integrata
          a seguito di una opportuna richiesta da parte del Gestore. 
                2. L'attivita' di trasporto di gas naturale  include,
          oltre a quelli elencati all'articolo 21, almeno i  seguenti
          compiti: 
                  a) la rappresentanza del Gestore e i contatti con i
          terzi e  con  le  autorita'  di  regolazione  nazionali  ed
          estere; 
                  b) la rappresentanza del Gestore nell'ambito  della
          Rete europea di gestori di sistemi  di  trasporto  del  gas
          naturale; 
                  c) la concessione e  la  gestione  dell'accesso  al
          sistema del gas naturale a terzi in modo trasparente e  non
          discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del
          sistema stesso; 
                  d)  la  riscossione  di   tutti   i   corrispettivi
          collegati  al  sistema  di  trasporto  del  gas   naturale,
          compresi  i  corrispettivi  per  l'accesso,  gli  oneri  di
          bilanciamento, i servizi ausiliari quali il trattamento del
          gas naturale e l'acquisto di servizi, tra cui  i  costi  di
          bilanciamento e di compensazione delle perdite; 
                  e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un
          sistema di trasporto del gas naturale sicuro, efficiente ed
          economico; 
                  f)  la  programmazione   degli   investimenti   per
          assicurare la capacita' a lungo termine del sistema del gas
          naturale  di  soddisfare  la  domanda  prevedibile   e   di
          garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; 
                  g) la costituzione di appropriate  imprese  comuni,
          anche con uno o piu' gestori di sistemi di trasporto, borse
          dell'energia ed  altri  soggetti  interessati,  perseguendo
          l'obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali
          interconnessi o agevolare il processo di liberalizzazione; 
                  h) assicurare la  fornitura  di  tutti  i  servizi,
          compresi i servizi giuridici, la contabilita' e  i  servizi
          informatici e informativi. 
                3. Il Gestore  e'  organizzato  in  una  delle  forme
          giuridiche contemplate all'allegato II della direttiva (UE)
          2017/1132 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  14
          giugno 2017, in conformita' alle  disposizioni  del  codice
          civile. 
                4.  Al  Gestore  e'  fatto  divieto   di   ingenerare
          confusione sulla sua identita', che deve  essere  mantenuta
          distinta da quella dell'impresa verticalmente  integrata  o
          di una parte di essa, sulla politica di comunicazione e  di
          marchio nonche' sulla sede dei propri  uffici.  L'Autorita'
          garante   della   concorrenza   e   del   mercato    vigila
          sull'applicazione del presente comma. 
                5. Al Gestore e' fatto divieto di condividere sistemi
          e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso  di
          sicurezza  con  ogni   parte   dell'impresa   verticalmente
          integrata  e  di  utilizzare  gli   stessi   consulenti   o
          contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e
          sistemi di accesso di sicurezza. 
                6.  I  conti  del  Gestore  sono  controllati  da  un
          revisore contabile diverso da quello che controlla i  conti
          dell'impresa verticalmente integrata o parte di essa.».