Art. 25 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.
                                 93 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10: 
      1)  le  parole  «Ministero  dello  sviluppo   economico»   sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica»; 
      2) le parole «10 della direttiva  2009/73/CE»  sono  sostituite
dalle seguenti: «71 della direttiva (UE) 2024/1788»; 
      3) le parole: «11 della direttiva 2009/73/CE»  sono  sostituite
dalle seguenti: «72 della direttiva (UE) 2024/1788»; 
    b) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
      «10-bis. Il gestore del sistema di  trasporto  rende  pubbliche
informazioni dettagliate riguardanti la  qualita'  del  gas  naturale
trasportato nelle sue reti, sulla base degli articoli  16  e  17  del
regolamento (UE) 2015/703 della Commissione.». 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto legislativo n. 93 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 12 (Indipendenza del gestore di  trasporto).  -
          1. Fatte salve le decisioni dell'Organo di sorveglianza  di
          cui all'articolo 14, il Gestore deve disporre: 
                  a) di poteri decisionali effettivi  e  indipendenti
          dall'impresa verticalmente integrata per quanto riguarda  i
          beni necessari alla  gestione,  alla  manutenzione  e  allo
          sviluppo del sistema di trasporto del gas naturale; 
                  b) della capacita' di raccogliere fondi sul mercato
          dei  capitali,  in  particolare  mediante   operazioni   di
          assunzione di prestiti o di aumento di capitale. 
                2.  Il  Gestore  opera  in  modo  da  assicurarsi  la
          disponibilita'  delle  risorse  necessarie   per   svolgere
          l'attivita' di trasporto in maniera corretta ed  efficiente
          e  sviluppare  e  mantenere   un   sistema   di   trasporto
          efficiente, sicuro ed economico. 
                3. Le filiali  dell'impresa  verticalmente  integrata
          aventi funzioni di produzione o di  fornitura  non  possono
          detenere una partecipazione azionaria diretta  o  indiretta
          nel   Gestore.   Quest'ultimo   non   puo'   detenere   una
          partecipazione azionaria  diretta  o  indiretta  in  alcuna
          affiliata  dell'impresa  verticalmente   integrata   avente
          funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale,  ne'
          ricevere dividendi o qualsiasi altro vantaggio  finanziario
          da tale affiliata o dall'impresa verticalmente integrata. 
                4. Lo Statuto, l'organizzazione, il  funzionamento  e
          la struttura di gestione  del  Gestore  assicurano  la  sua
          effettiva indipendenza. L'impresa  verticalmente  integrata
          non deve determinare,  direttamente  o  indirettamente,  il
          comportamento  concorrenziale  del   Gestore   per   quanto
          riguarda la gestione ordinaria compresa la  gestione  della
          rete  di  trasporto  del  gas  naturale  o   le   attivita'
          necessarie  per  l'elaborazione  del  piano  decennale   di
          sviluppo della medesima rete. 
                5. Nell'espletamento dei suoi compiti il Gestore  non
          deve operare discriminazioni tra persone o entita'  diverse
          ne' limitare, distorcere o impedire  la  concorrenza  nella
          produzione o nella fornitura di gas naturale. 
                6. Tutte le relazioni commerciali e  finanziarie  tra
          l'impresa verticalmente integrata e il Gestore, compresi  i
          prestiti    concessi    da    quest'ultimo     dall'impresa
          verticalmente integrata, sono conformi alle  condizioni  di
          mercato. Il Gestore  tiene  registri  particolareggiati  di
          tali relazioni commerciali e finanziarie e su richiesta  li
          mette a disposizione dell'Autorita' per l'energia elettrica
          e il gas e dell'Organo di sorveglianza. 
                7.    Il    Gestore    sottopone     all'approvazione
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  tutti  gli
          accordi commerciali e  finanziari  conclusi  con  l'impresa
          verticalmente integrata. 
                8.  Il  Gestore  informa  l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e  il  gas  delle  risorse  finanziarie,  di  cui
          all'articolo 11,  comma  1,  lettera  d),  disponibili  per
          progetti d'investimento futuri o  per  la  sostituzione  di
          beni esistenti. 
                9. L'impresa verticalmente integrata  si  astiene  da
          qualsiasi azione che impedisca al  Gestore  di  ottemperare
          agli obblighi di cui al presente articolo o ne  pregiudichi
          l'operato al riguardo e non impone al Gestore l'obbligo  di
          richiedere autorizzazioni  relative  allo  svolgimento  dei
          propri compiti. 
                10. Un'impresa certificata conforme ai requisiti  del
          presente articolo dall'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il gas e' approvata e designata dal Ministero dell'ambiente
          e della sicurezza energetica come gestore  del  sistema  di
          trasporto.  A  tal  fine  si  applica   la   procedura   di
          certificazione di cui all'articolo 71 della direttiva  (UE)
          2024/1788 e di cui all'articolo 3 del regolamento  (CE)  n.
          715/2009 o di cui  all'articolo  72  della  direttiva  (UE)
          2024/1788. 
                10-bis. Il gestore del  sistema  di  trasporto  rende
          pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la  qualita'
          del gas naturale trasportato nelle  sue  reti,  sulla  base
          degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/703  della
          Commissione.».