Art. 25
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) le parole «Ministero dello sviluppo economico» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica»;
2) le parole «10 della direttiva 2009/73/CE» sono sostituite
dalle seguenti: «71 della direttiva (UE) 2024/1788»;
3) le parole: «11 della direttiva 2009/73/CE» sono sostituite
dalle seguenti: «72 della direttiva (UE) 2024/1788»;
b) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Il gestore del sistema di trasporto rende pubbliche
informazioni dettagliate riguardanti la qualita' del gas naturale
trasportato nelle sue reti, sulla base degli articoli 16 e 17 del
regolamento (UE) 2015/703 della Commissione.».
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo n. 93 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12 (Indipendenza del gestore di trasporto). -
1. Fatte salve le decisioni dell'Organo di sorveglianza di
cui all'articolo 14, il Gestore deve disporre:
a) di poteri decisionali effettivi e indipendenti
dall'impresa verticalmente integrata per quanto riguarda i
beni necessari alla gestione, alla manutenzione e allo
sviluppo del sistema di trasporto del gas naturale;
b) della capacita' di raccogliere fondi sul mercato
dei capitali, in particolare mediante operazioni di
assunzione di prestiti o di aumento di capitale.
2. Il Gestore opera in modo da assicurarsi la
disponibilita' delle risorse necessarie per svolgere
l'attivita' di trasporto in maniera corretta ed efficiente
e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto
efficiente, sicuro ed economico.
3. Le filiali dell'impresa verticalmente integrata
aventi funzioni di produzione o di fornitura non possono
detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta
nel Gestore. Quest'ultimo non puo' detenere una
partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna
affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente
funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale, ne'
ricevere dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario
da tale affiliata o dall'impresa verticalmente integrata.
4. Lo Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e
la struttura di gestione del Gestore assicurano la sua
effettiva indipendenza. L'impresa verticalmente integrata
non deve determinare, direttamente o indirettamente, il
comportamento concorrenziale del Gestore per quanto
riguarda la gestione ordinaria compresa la gestione della
rete di trasporto del gas naturale o le attivita'
necessarie per l'elaborazione del piano decennale di
sviluppo della medesima rete.
5. Nell'espletamento dei suoi compiti il Gestore non
deve operare discriminazioni tra persone o entita' diverse
ne' limitare, distorcere o impedire la concorrenza nella
produzione o nella fornitura di gas naturale.
6. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra
l'impresa verticalmente integrata e il Gestore, compresi i
prestiti concessi da quest'ultimo dall'impresa
verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni di
mercato. Il Gestore tiene registri particolareggiati di
tali relazioni commerciali e finanziarie e su richiesta li
mette a disposizione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas e dell'Organo di sorveglianza.
7. Il Gestore sottopone all'approvazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tutti gli
accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa
verticalmente integrata.
8. Il Gestore informa l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas delle risorse finanziarie, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera d), disponibili per
progetti d'investimento futuri o per la sostituzione di
beni esistenti.
9. L'impresa verticalmente integrata si astiene da
qualsiasi azione che impedisca al Gestore di ottemperare
agli obblighi di cui al presente articolo o ne pregiudichi
l'operato al riguardo e non impone al Gestore l'obbligo di
richiedere autorizzazioni relative allo svolgimento dei
propri compiti.
10. Un'impresa certificata conforme ai requisiti del
presente articolo dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas e' approvata e designata dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica come gestore del sistema di
trasporto. A tal fine si applica la procedura di
certificazione di cui all'articolo 71 della direttiva (UE)
2024/1788 e di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
715/2009 o di cui all'articolo 72 della direttiva (UE)
2024/1788.
10-bis. Il gestore del sistema di trasporto rende
pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la qualita'
del gas naturale trasportato nelle sue reti, sulla base
degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/703 della
Commissione.».