Art. 26 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.
                                 93 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8,  lettera  a),  le  parole:  «regolamento  (CE)  n.
715/2009» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2024/1789
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024»; 
    b)  al  comma  9,  le  parole:  «articolo  16   della   direttiva
2009/73/CE»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  40  della
direttiva (UE) n. 2024/1788 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 13 giugno 2024». 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  citato
          decreto legislativo n. 93 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 15. (Programma di  adempimenti  e  responsabile
          della conformita'). - 1. Il Gestore  elabora  ed  attua  un
          programma di adempimenti in  cui  sono  esposte  le  misure
          adottate per assicurare che sia esclusa la possibilita'  di
          comportamenti  discriminatori,  e  provvede   a   che   sia
          adeguatamente controllata la conformita' a tale  programma.
          Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici
          cui  devono  ottemperare  i  dipendenti  del  Gestore   per
          raggiungere   tali   obiettivi.   Esso    e'    subordinato
          all'approvazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e
          il gas. Il controllo indipendente della conformita',  fatte
          salve le competenze in materia dell'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas, e' effettuato da un Responsabile  della
          conformita'. 
                2. Il  Responsabile  della  conformita'  e'  nominato
          dall'Organo di  sorveglianza,  fatta  salva  l'approvazione
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas.   La
          medesima  Autorita'   puo'   respingere   la   nomina   del
          Responsabile della conformita' solo per ragioni di mancanza
          di indipendenza o per motivi di incapacita'  professionale.
          Il Responsabile della conformita' puo' essere  una  persona
          fisica o  una  persona  giuridica.  Al  Responsabile  della
          conformita' si applicano le disposizioni dell'articolo  13,
          commi da 2 a 8. 
                3. Il Responsabile della conformita'  ha  i  seguenti
          compiti: 
                  a)  controllare  l'attuazione  del   programma   di
          adempimenti; 
                  b) redigere  una  relazione  annuale  in  cui  sono
          presentate le misure adottate per attuare il  programma  di
          adempimenti  e  trasmetterla  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas; 
                  c) riferire all'Organo di sorveglianza e  formulare
          raccomandazioni riguardanti il programma di  adempimenti  e
          la sua attuazione; 
                  d) notificare all'Autorita' per l'energia elettrica
          e il gas qualsiasi violazione  sostanziale  dell'attuazione
          del programma di adempimenti; 
                  e) riferire all'Autorita' per l'energia elettrica e
          il gas  in  merito  ad  eventuali  rapporti  commerciali  e
          finanziari  tra  l'impresa  verticalmente  integrata  e  il
          Gestore. 
                4.  Il  Responsabile  della   conformita'   trasmette
          all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le decisioni
          proposte  riguardanti  il  piano  di  investimenti  o   gli
          investimenti autonomi  nella  rete  di  trasporto  del  gas
          naturale.  La  trasmissione  e'  effettuata  non  oltre  il
          momento  in  cui  il  competente  organo  di   gestione   o
          amministrativo  del  Gestore  li  trasmette  all'Organo  di
          sorveglianza. 
                5. Qualora  l'impresa  verticalmente  integrata,  nel
          corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei  membri
          dell'Organo di sorveglianza da essa  nominati,  abbia  reso
          impossibile  l'adozione  di  una  decisione   impedendo   o
          ritardando in tal modo gli investimenti  che,  in  base  al
          piano decennale di sviluppo della  rete,  avrebbero  dovuto
          essere eseguiti nei tre anni  successivi,  il  Responsabile
          della  conformita'  informa  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas.
          L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
          idrico adotta le misure di cui all'articolo 16. 
                6. Le condizioni che disciplinano  il  mandato  o  le
          condizioni di impiego del Responsabile  della  conformita',
          compresa  la  durata  del  suo   mandato,   sono   soggette
          all'approvazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e
          il  gas.  Tali  condizioni  assicurano  l'indipendenza  del
          Responsabile della conformita', fornendogli tra l'altro  le
          risorse necessarie per  espletare  i  propri  compiti.  Nel
          corso del suo mandato, il  Responsabile  della  conformita'
          non deve detenere nessun'altra posizione o  responsabilita'
          di  natura  professionale  ne'  interessi,  direttamente  o
          indirettamente,  in  alcuna  o  con  alcuna   altra   parte
          dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti
          di controllo. 
                7. Il Responsabile della conformita' fa  regolarmente
          rapporto per iscritto all'Autorita' per l'energia elettrica
          e il gas e ha  il  diritto  di  riferire  regolarmente  per
          iscritto all'Organo di sorveglianza del Gestore. 
                8. Il Responsabile della conformita' puo' presenziare
          a tutte le riunioni degli organi amministrativi di gestione
          del Gestore nonche' a quelle dell'Organo di sorveglianza  e
          all'assemblea  generale.  Inoltre  il  Responsabile   della
          conformita' presenzia a tutte  le  riunioni  riguardanti  i
          seguenti aspetti: 
                  a)  le  condizioni  di  accesso  alla  rete,  quali
          definite nel  regolamento  (UE)  2024/1789  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, in particolare
          per quanto riguarda le tariffe, i  servizi  di  accesso  di
          terzi, l'assegnazione di  capacita'  e  la  gestione  delle
          congestioni, la trasparenza, il bilanciamento e  i  mercati
          secondari; 
                  b) i progetti  avviati  per  gestire,  mantenere  e
          sviluppare la rete di trasporto, compresi gli  investimenti
          per l'interconnessione e la connessione; 
                  c) le operazioni  di  acquisto  o  vendita  di  gas
          naturale di energia elettrica necessarie  per  la  gestione
          del sistema di trasporto. 
                9. Il Responsabile della conformita' verifica che  il
          Gestore ottemperi all'articolo 40 della direttiva  (UE)  n.
          2024/1788 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13
          giugno 2024. 
                10. Il Responsabile della conformita'  ha  accesso  a
          tutti i pertinenti dati e agli uffici del Gestore,  nonche'
          ad ogni informazione  necessaria  per  adempiere  alle  sue
          mansioni. 
                11.  Previo  accordo  dell'Autorita'  per   l'energia
          elettrica  e  il  gas,  l'Organo   di   sorveglianza   puo'
          licenziare   il   Responsabile   della   conformita',    in
          particolare per ragioni di mancanza di indipendenza  o  per
          motivi   di   incapacita'   professionale,   su   richiesta
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
                12. Il Responsabile della conformita' ha accesso agli
          uffici del Gestore senza necessita' di preavviso.».