Art. 27 
 
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.
                                 93 
 
  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 16 (Sviluppo della rete per il gas naturale e l'idrogeno  e
poteri decisionali  in  materia  di  investimenti).  -  1.  L'impresa
maggiore di trasporto, anche tenendo  conto  degli  interventi  degli
altri gestori della rete, trasmette ogni due  anni  all'Autorita'  di
regolazione per energia  reti  e  ambiente  (ARERA)  e  al  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica un piano decennale  comune
di sviluppo della rete del gas naturale e dell'idrogeno basato  sulla
domanda e sull'offerta esistenti  e  previste,  che  contiene  misure
efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di
approvvigionamento,  tenendo  conto  anche  dell'economicita'   degli
investimenti e della tutela dell'ambiente. 
    Il piano comune deve  strutturarsi  secondo  modalita'  chiare  e
trasparenti tali da consentire all'ARERA di  individuare  chiaramente
le esigenze specifiche del settore del gas  naturale  e  le  esigenze
specifiche del settore dell'idrogeno indicate nel piano. E'  eseguita
una modellizzazione separata per i rispettivi vettori energetici, con
capitoli distinti che illustrano le mappature  di  rete  per  il  gas
naturale e le mappature di rete per l'idrogeno. 
    I gestori  delle  reti  di  trasporto  dell'idrogeno  collaborano
strettamente con i gestori dei sistemi di  trasmissione  dell'energia
elettrica e con i gestori dei sistemi di  distribuzione  dell'energia
elettrica,  se  del  caso,  al  fine  di   coordinare   i   requisiti
infrastrutturali comuni, quali l'ubicazione degli elettrolizzatori  e
le pertinenti infrastrutture di trasporto, e  tengono  nella  massima
considerazione il loro parere. 
    E' fatto salvo il coordinamento delle fasi di pianificazione  del
piano decennale comune di sviluppo delle reti per il gas  naturale  e
l'idrogeno con il piano decennale di sviluppo dell'energia elettrica. 
    I gestori di infrastrutture, inclusi i gestori  di  terminali  di
GNL, i gestori di sistemi di stoccaggio del gas naturale,  i  gestori
di sistemi di distribuzione, i gestori delle  reti  di  distribuzione
dell'idrogeno, i gestori di terminali  dell'idrogeno,  i  gestori  di
impianti di stoccaggio dell'idrogeno, i gestori delle  infrastrutture
di teleriscaldamento e i gestori che operano nel settore dell'energia
elettrica sono tenuti a fornire tutte le informazioni  pertinenti  ai
gestori  dei  sistemi  di  trasporto  e  ai  gestori  delle  reti  di
trasmissione dell'idrogeno dei piani decennali di sviluppo della rete
e a scambiarle con loro. Il piano decennale comune di  sviluppo  deve
includere misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del  sistema
del  gas  naturale  e  la   sicurezza   dell'approvvigionamento,   in
particolare la conformita' allo standard infrastrutturale di  cui  al
regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 ottobre 2017. I piani decennali di sviluppo  della  rete  sono
pubblicati  e  resi  accessibili  sul  sito  internet  della  impresa
maggiore di trasporto, unitamente all'esito della  consultazione  dei
soggetti interessati. Il sito internet e' aggiornato regolarmente per
garantire che tutti i soggetti interessati siano informati in  merito
ai tempi, alle modalita' e alla portata della consultazione. 
    2. Il piano  decennale  comune  di  sviluppo  della  rete  gas  e
dell'idrogeno di cui al comma 1: 
      a)  contiene  informazioni   complete   e   dettagliate   sulla
principale infrastruttura da costruire  o  potenziare  nell'arco  dei
dieci anni successivi che tengono conto  di  eventuali  rafforzamenti
delle infrastrutture necessari per la connessione di impianti di  gas
rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio e che comprendono  le
infrastrutture sviluppate per consentire l'inversione dei flussi alla
rete di trasporto; 
      b) contiene informazioni su tutti gli investimenti gia'  decisi
e individuano nuovi investimenti e soluzioni sul lato della  domanda,
per cui non sono necessari nuovi  investimenti  infrastrutturali,  da
realizzare nel triennio successivo; 
      c) include, nel caso del gas naturale, informazioni complete  e
dettagliate sull'infrastruttura che puo' o deve essere dismessa; 
      d) include, nel caso  dell'idrogeno,  informazioni  complete  e
dettagliate sull'infrastruttura che puo' o deve  essere  riconvertita
per  il  trasporto  dell'idrogeno,  in  particolare  per   consegnare
idrogeno agli utenti finali nei settori difficili da  decarbonizzare,
tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto  serra  e
dell'efficienza sotto il profilo energetico e  in  termini  di  costi
rispetto ad altre opzioni; 
      e) prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento
e dismissione; 
      f) si basa su uno scenario comune elaborato ogni due  anni  dai
gestori delle  infrastrutture  pertinenti,  compresi  i  gestori  dei
pertinenti  sistemi  di  distribuzione,  almeno  del  gas   naturale,
dell'idrogeno,  dell'energia  elettrica   e,   se   del   caso,   del
teleriscaldamento; 
      g) nella sezione  dedicata  al  gas  naturale,  deve  risultare
coerente con i risultati delle valutazioni  comuni  e  nazionali  del
rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938; 
      h) deve risultare in linea con il piano nazionale integrato per
l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti, tengono conto  dello
stato  dei  lavori  relativi  alle  relazioni   nazionali   integrate
sull'energia e il clima presentate nel quadro  del  regolamento  (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2018, sono coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva  (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  dicembre
2018 e sostengono l'obiettivo  della  neutralita'  climatica  sancito
all'articolo 2, paragrafo 1,  e  all'articolo  4,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 30 giugno 2021; 
      i) deve essere coerente con  il  piano  decennale  di  sviluppo
della rete per il gas naturale a livello dell'Unione europea  di  cui
all'articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 giugno  2024  e  con  il  piano  decennale  di
sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione  europea  di
cui all'articolo 60 del medesimo regolamento, a seconda dei casi; 
      l)  tiene  conto  del  piano  di   sviluppo   della   rete   di
distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 33-vicies semel e dei
piani di dismissione della rete del gas naturale di cui  all'articolo
16-bis del presente decreto. 
    3. Nell'elaborare il piano comune di  sviluppo  delle  reti,  gli
scenari  comuni  di  cui  alla  lettera  f),  si  fondano  su   stime
ragionevoli dell'evoluzione in termini  di  produzione,  fornitura  e
consumo, in particolare per quanto concerne le esigenze  dei  settori
difficili  da  decarbonizzare,  tenendo  conto  del   potenziale   di
riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il  profilo
energetico e in  termini  di  costi  rispetto  ad  altre  opzioni,  e
prendono in considerazione le soluzioni sul lato  della  domanda  per
cui non  sono  necessari  nuovi  investimenti  infrastrutturali.  Gli
scenari analizzano inoltre gli scambi transfrontalieri, anche  con  i
Paesi  terzi,  e  il   ruolo   dello   stoccaggio   di   idrogeno   e
dell'integrazione  dei  terminali  dell'idrogeno.  I  gestori   delle
infrastrutture  conducono  una  consultazione  approfondita  su  tali
scenari aperta ai pertinenti soggetti interessati, compresi i gestori
dei  sistemi  di  distribuzione  del  gas  naturale  e   dell'energia
elettrica, i gestori delle reti di  distribuzione  dell'idrogeno,  le
associazioni coinvolte nei mercati dell'energia  elettrica,  del  gas
naturale  e  dell'idrogeno,   nonche'   del   riscaldamento   e   del
raffrescamento,  le  imprese  di  fornitura  e  di  produzione,   gli
aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le
organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le
associazioni dei consumatori di  energia  e  i  rappresentanti  della
societa' civile. Le consultazioni si svolgono in una  fase  iniziale,
prima dell'elaborazione del piano decennale di sviluppo  della  rete,
in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti  i  documenti  forniti
dai gestori delle infrastrutture per facilitare le consultazioni sono
resi pubblici, cosi' come l'esito della  consultazione  dei  soggetti
interessati.   Il   pertinente   sito    internet    e'    aggiornato
tempestivamente quando tali documenti sono disponibili, in modo che i
pertinenti soggetti interessati siano  sufficientemente  informati  e
possano cosi' partecipare efficacemente alla consultazione. 
    Gli scenari comuni sono  in  linea  con  gli  scenari  a  livello
dell'Unione  europea  stabiliti  a   norma   dell'articolo   12   del
regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2022 e con il piano nazionale integrato per l'energia e  il
clima e i relativi aggiornamenti conformemente  al  regolamento  (UE)
2018/1999; sostengono inoltre l'obiettivo della neutralita' climatica
sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4,  paragrafo  1,
del regolamento (UE) 2021/1119. 
    Tali scenari comuni sono approvati dall' ARERA, che  tiene  conto
di eventuali pareri  espressi  dal  Comitato  consultivo  scientifico
europeo sui cambiamenti climatici  istituito  a  norma  dell'articolo
10-bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009. 
    4. Nell'elaborare il piano comune  decennali  di  sviluppo  della
rete, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete  di
trasporto dell'idrogeno tengono  in  debito  conto  delle  potenziali
alternative all'espansione del sistema, ad esempio la gestione  della
domanda, oltre che delle aspettative in termini di consumo in seguito
all'applicazione del  principio  "l'efficienza  energetica  al  primo
posto" conformemente all'articolo 27 della direttiva  (UE)  2023/1791
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023,  degli
scambi con altri paesi e dei piani di sviluppo della rete  a  livello
dell'Unione europea. Ove possibile, in  vista  dell'integrazione  del
sistema energetico, il gestore del sistema di trasporto e il  gestore
della rete di trasporto  dell'idrogeno  valutano  come  rispondere  a
un'esigenza con un  approccio  trasversale  ai  sistemi  dell'energia
elettrica, del riscaldamento, se del  caso,  e  del  gas  naturale  e
dell'idrogeno,  anche  considerando  informazioni  sull'ubicazione  e
sulle dimensioni ottimali degli attivi di stoccaggio  dell'energia  e
conversione dell'energia elettrica in gas (power-to-gas)  nonche'  la
co-ubicazione della produzione e del consumo di idrogeno. Il  gestore
della  rete   di   trasporto   dell'idrogeno   include   informazioni
sull'ubicazione  degli  utenti  finali  nei  settori   difficili   da
decarbonizzare al fine di contemplare l'uso dell'idrogeno rinnovabile
e a basse emissioni di carbonio in tali settori. 
    5. L'ARERA consulta tutti  gli  utenti  di  sistema  effettivi  o
potenziali sul  piano  decennale  di  sviluppo  della  rete,  secondo
modalita' aperte  e  trasparenti.  Alle  persone  o  imprese  che  si
dichiarano utenti potenziali di sistema puo' essere fatto obbligo  di
comprovare le loro affermazioni. L'ARERA rende pubblici  i  risultati
della  procedura  consultiva,  compresi  i  possibili  fabbisogni  in
termini di investimenti, dismissione degli  attivi  e  soluzioni  sul
lato della domanda per cui  non  sono  necessari  nuovi  investimenti
infrastrutturali. 
    6. L'ARERA valuta se il piano comune decennale di sviluppo  della
rete del gas e dell'idrogeno sia conforme ai commi  1,  2  e  3,  che
contempli tutti i fabbisogni in materia di  investimenti  individuati
nel corso della procedura consultiva e, se del caso, se sia  coerente
con la piu' recente simulazione di scenari di interruzione a  livello
dell'Unione europea svolta dalla Rete europea di gestori del  sistema
di trasporto del gas (ENTSOG) a norma dell'articolo 7 del regolamento
(UE) 2017/1938, con le valutazioni regionali e nazionali del  rischio
a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 e con i  piani
decennali non vincolanti di sviluppo della rete a livello dell'Unione
europea ("piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione") di cui
all'articolo 30,  paragrafo  1,  lettera  b),  del  regolamento  (UE)
2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  5  giugno  2019
nonche' con gli articoli 32 e 60 del regolamento (UE)  2024/1789  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.  Se  insorgono
dubbi quanto alla coerenza con i  piani  di  sviluppo  della  rete  a
livello  dell'Unione  europea,  l'ARERA  consulta  l'Agenzia  per  la
cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). 
    L'ARERA  puo'  chiedere  all'impresa  maggiore  di  trasporto  di
modificare il piano comune decennale di sviluppo della rete. 
    Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica valuta la
coerenza del piano  comune  decennale  di  sviluppo  della  rete  con
l'obiettivo  della  neutralita'  climatica  di  cui  all'articolo  2,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, con il  piano  nazionale
per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti  nonche'  con  le
relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate  nel
quadro del regolamento  (UE)  2018/1999,  nonche'  con  la  strategia
energetica  nazionale  di  cui  all'articolo  3,  con   i   programmi
infrastrutturali derivanti  da  accordi  internazionali  firmati  dal
Governo italiano e con l'esigenza di garantire,  nel  medio  e  lungo
termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8.
In caso di incoerenza, puo' fornire all'autorita' di  regolazione  un
parere motivato che spieghi tale  incoerenza,  da  tenere  in  debita
considerazione. 
    7. L'ARERA controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di
sviluppo della rete. 
    8. Nei casi in cui  il  gestore  di  sistema  indipendente  o  il
gestore di trasporto indipendente, ovvero il gestore  della  rete  di
trasporto  dell'idrogeno  integrato  o  il  gestore  della  rete   di
trasporto dell'idrogeno indipendente, per motivi che non siano motivi
prioritari  che  sfuggono  al  suo   controllo,   non   realizza   un
investimento che in base al piano decennale di  sviluppo  della  rete
doveva essere realizzato  nel  triennio  successivo,  l'ARERA  adotta
almeno uno dei seguenti provvedimenti necessari  per  assicurare  che
l'investimento in questione  sia  realizzato,  se  tale  investimento
risulta  comunque  pertinente  sulla  base  del  piu'  recente  piano
decennale di sviluppo della rete: 
      a) obbliga il gestore del sistema di  trasporto  o  il  gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno di realizzare l'investimento in
causa entro un tempo definito; 
      b) indice una gara d'appalto per l'investimento  in  questione,
aperta a tutti gli investitori; 
      c) obbliga il gestore del sistema di  trasporto  o  il  gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno  di  accettare  un  aumento  di
capitale per finanziare l'investimento  necessario  e  permettere  la
partecipazione di investitori indipendenti al capitale. 
    9. Se si e' avvalsa dei poteri di cui al  comma  8,  lettera  b),
l'ARERA puo' imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno di acconsentire a  una  o  piu'
delle condizioni seguenti: 
      a) il finanziamento da parte di terzi; 
      b) la costruzione, la riconversione o la dismissione  ad  opera
di terzi; 
      c) la costruzione dei nuovi  beni  in  questione  a  opera  del
gestore stesso; 
      d) la gestione dei nuovi beni in questione da parte del gestore
stesso. 
    10. Il gestore del sistema di trasporto o il gestore  della  rete
di   trasporto   dell'idrogeno   comunica   agli   investitori   ogni
informazione necessaria  a  realizzare  l'investimento,  realizza  la
connessione dei nuovi beni alla rete di  trasporto  o  alla  rete  di
trasporto dell'idrogeno e in generale fa il possibile per  facilitare
l'attuazione  del  progetto  di  investimento.  In  tali   casi,   le
pertinenti disposizioni finanziarie  sono  soggette  all'approvazione
dell'ARERA. 
    11. Se l'ARERA si e' avvalsa dei poteri di cui ai commi 8 e 9, le
pertinenti  tariffe  di   accesso   alla   rete   coprono   i   costi
dell'investimento in questione.». 
  2. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 16-bis (Piani di dismissione della rete per i  gestori  dei
sistemi  di  distribuzione).  -  1.  I   gestori   dei   sistemi   di
distribuzione sono tenuti a elaborare piani di dismissione della rete
solo laddove si preveda una riduzione della domanda di  gas  naturale
tale da richiedere la dismissione delle reti di distribuzione del gas
naturale o di parti di esse e dove non ci  siano  prospettive  locali
per collegare gli impianti a gas rinnovabili e a basse  emissioni  di
carbonio alla rete o qualora non  sia  tecnicamente  realizzabile  la
riconversione delle reti esistenti per  il  trasporto  dell'idrogeno.
Tali piani sono elaborati in stretta cooperazione con i gestori delle
reti  di  distribuzione  dell'idrogeno,  i  gestori  dei  sistemi  di
distribuzione   dell'energia   elettrica   e   gli    operatori    di
teleriscaldamento e teleraffrescamento, facendo in modo di  garantire
un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo conto della
riduzione  dell'uso  di  gas  naturale  per  il  riscaldamento  e  il
raffrescamento degli edifici laddove  siano  disponibili  alternative
piu' efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi che
includano anche l'uso dei gas rinnovabili  e  a  basse  emissioni  di
carbonio. L'elaborazione di tali piani e'  preceduta  dalla  verifica
circa la  possibilita'  di  utilizzo  delle  reti  esistenti  per  la
distribuzione di gas rinnovabili, gas a basse emissioni di carbonio e
idrogeno, nonche' dalla valutazione degli effetti economici derivanti
dalla  dismissione  sugli  utenti   finali   e   sugli   investimenti
realizzati. 
    I gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti  di
distribuzione dell'idrogeno che operano nella stessa regione  possono
presentare richiesta di autorizzazione ARERA per elaborare  un  piano
comune qualora parti dell'infrastruttura  del  gas  naturale  debbano
essere riconvertite. In tale evenienza il piano comune deve risultare
sufficientemente  trasparente  e  chiaro  da  indicare  le   esigenze
specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche  del
settore  dell'idrogeno  contemplate  nel  piano.  A  tal  fine,   ove
applicabile, e' eseguita una  modellizzazione  separata  per  ciascun
vettore energetico, con capitoli distinti che illustrano le mappature
di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno. 
    2.  I  piani  di  dismissione  della  rete  di  distribuzione  si
conformano ai seguenti principi: 
      a) si  basano  sui  piani  di  riscaldamento  e  raffrescamento
elaborati  in  conformita'  dell'articolo  25,  paragrafo  6,   della
direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
13 settembre 2023 e  tengono  debitamente  conto  della  domanda  dei
settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento; 
      b) si fondano su stime ragionevoli dell'evoluzione  in  termini
di produzione, iniezione e fornitura di  gas  naturale,  compreso  il
biometano e i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, da  un
lato, e del consumo di gas naturale in tutti i settori a  livello  di
distribuzione, dall'altro. Quando le stime sono ritenute ragionevoli,
i piani valorizzano l'infrastruttura di  distribuzione  e  assicurano
gli interventi necessari a garantire l'iniezione dei gas  rinnovabili
e a  basse  emissioni  di  carbonio  nella  rete  esistente;  l'ARERA
garantisce la copertura tariffaria ai costi emergenti; 
      c)  prevedono  i  necessari   adattamenti   dell'infrastruttura
individuati dai gestori dei sistemi di distribuzione,  riconoscendosi
priorita' alle soluzioni sul lato della  domanda  per  cui  non  sono
necessari  nuovi  investimenti  infrastrutturali,  che  includono  la
riconversione della rete e degli allacci previsti  agli  impianti  di
produzione di gas rinnovabili e a  basse  emissioni  di  carbonio,  e
elencano le infrastrutture  da  dismettere,  a  eccezione  di  quelle
destinate alla riconversione di tali infrastrutture per il  trasporto
e la distribuzione dell'idrogeno e dei  gas  rinnovabili  e  a  basse
emissioni di carbonio; l'ARERA garantisce la copertura tariffaria  ai
costi emergenti derivanti dalla  riconversione  delle  infrastrutture
gas; 
      d) sono  adottati  previa  procedura  consultiva  condotta  dai
gestori dei sistemi di distribuzione che  sia  aperta  ai  pertinenti
soggetti interessati al fine di  consentire  la  loro  partecipazione
tempestiva  ed  effettiva  al  processo  di   pianificazione,   anche
attraverso la comunicazione e lo scambio  di  tutte  le  informazioni
pertinenti; i risultati della consultazione e il piano di dismissione
della rete sono presentati all'autorita' nazionale competente; 
      e) sono pubblicati sui siti internet dei gestori dei sistemi di
distribuzione e congiuntamente agli  esiti  della  consultazione  dei
soggetti   interessati;   tali   siti   internet   sono    aggiornati
periodicamente per garantire che i  pertinenti  soggetti  interessati
siano  sufficientemente  informati  e   possano   cosi'   partecipare
efficacemente alla consultazione; 
      f) sono aggiornati almeno ogni quattro anni, sulla  base  delle
piu' recenti proiezioni della domanda e dell'offerta di gas  naturale
nella regione interessata, e coprono un periodo di dieci anni; 
      g) i gestori dei sistemi di  distribuzione  che  operano  nella
stessa regione possono decidere di elaborare un unico piano comune di
dismissione della rete; 
      h) sono coerenti con il piano di sviluppo della rete per il gas
naturale a livello dell'Unione di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  giugno
2024 e con  i  piani  decennali  nazionali  di  sviluppo  della  rete
elaborati  conformemente  all'articolo  55   della   direttiva   (UE)
2014/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024; 
      i) sono coerenti con i piani nazionali integrati per  l'energia
e il clima degli Stati membri, con la relazione intermedia  nazionale
integrata per l'energia e il clima e con la strategia a lungo termine
presentati a norma del  regolamento  (UE)  2018/1999  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  e   sostengono
l'obiettivo  della  neutralita'  climatica  sancito  all'articolo  2,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 30 giugno 2021. 
    3. L'ARERA e' l'autorita' competente a valutare  se  i  piani  di
dismissione della rete di distribuzione rispettano i principi di  cui
al comma 2 e, anche previa analisi di  convenienza  e  sostenibilita'
finanziaria sulla base di specifiche valutazioni tecnico  economiche,
ad approvarli o respingerli o a richiedere  che  vi  siano  apportate
modifiche. 
    4. I piani  di  dismissione  della  rete  di  distribuzione  sono
elaborati al fine di facilitare la protezione dei clienti  finali  in
conformita' dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2024/1788,  tenendo
altresi' conto dei loro diritti a norma dell'articolo 38, paragrafo 6
della medesima direttiva. 
    5. I gestori dei sistemi di distribuzione che  riforniscono  meno
di 45 000 clienti allacciati entro il 4  agosto  2024  sono  esentati
dall'obbligo  di  presentare  piani  di  dismissione  della  rete  di
distribuzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e in  tal  caso  informano
l'ARERA della dismissione delle reti di distribuzione o di  parti  di
esse. 
    6. Qualora parti della rete di  distribuzione  del  gas  naturale
richiedano la dismissione prima della fine del  loro  ciclo  di  vita
originariamente previsto, l'ARERA, previa consultazione dei  soggetti
interessati,  e  in  particolare  con  i  gestori  dei   sistemi   di
distribuzione e gli organismi a tutela  dei  consumatori,  elabora  e
adotta orientamenti per un approccio strutturale all'ammortamento  di
tali  attivi  e  alla  fissazione  delle   tariffe   in   conformita'
all'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788.».