Art. 27
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Sviluppo della rete per il gas naturale e l'idrogeno e
poteri decisionali in materia di investimenti). - 1. L'impresa
maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli
altri gestori della rete, trasmette ogni due anni all'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica un piano decennale comune
di sviluppo della rete del gas naturale e dell'idrogeno basato sulla
domanda e sull'offerta esistenti e previste, che contiene misure
efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di
approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicita' degli
investimenti e della tutela dell'ambiente.
Il piano comune deve strutturarsi secondo modalita' chiare e
trasparenti tali da consentire all'ARERA di individuare chiaramente
le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze
specifiche del settore dell'idrogeno indicate nel piano. E' eseguita
una modellizzazione separata per i rispettivi vettori energetici, con
capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas
naturale e le mappature di rete per l'idrogeno.
I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno collaborano
strettamente con i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia
elettrica e con i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia
elettrica, se del caso, al fine di coordinare i requisiti
infrastrutturali comuni, quali l'ubicazione degli elettrolizzatori e
le pertinenti infrastrutture di trasporto, e tengono nella massima
considerazione il loro parere.
E' fatto salvo il coordinamento delle fasi di pianificazione del
piano decennale comune di sviluppo delle reti per il gas naturale e
l'idrogeno con il piano decennale di sviluppo dell'energia elettrica.
I gestori di infrastrutture, inclusi i gestori di terminali di
GNL, i gestori di sistemi di stoccaggio del gas naturale, i gestori
di sistemi di distribuzione, i gestori delle reti di distribuzione
dell'idrogeno, i gestori di terminali dell'idrogeno, i gestori di
impianti di stoccaggio dell'idrogeno, i gestori delle infrastrutture
di teleriscaldamento e i gestori che operano nel settore dell'energia
elettrica sono tenuti a fornire tutte le informazioni pertinenti ai
gestori dei sistemi di trasporto e ai gestori delle reti di
trasmissione dell'idrogeno dei piani decennali di sviluppo della rete
e a scambiarle con loro. Il piano decennale comune di sviluppo deve
includere misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema
del gas naturale e la sicurezza dell'approvvigionamento, in
particolare la conformita' allo standard infrastrutturale di cui al
regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2017. I piani decennali di sviluppo della rete sono
pubblicati e resi accessibili sul sito internet della impresa
maggiore di trasporto, unitamente all'esito della consultazione dei
soggetti interessati. Il sito internet e' aggiornato regolarmente per
garantire che tutti i soggetti interessati siano informati in merito
ai tempi, alle modalita' e alla portata della consultazione.
2. Il piano decennale comune di sviluppo della rete gas e
dell'idrogeno di cui al comma 1:
a) contiene informazioni complete e dettagliate sulla
principale infrastruttura da costruire o potenziare nell'arco dei
dieci anni successivi che tengono conto di eventuali rafforzamenti
delle infrastrutture necessari per la connessione di impianti di gas
rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio e che comprendono le
infrastrutture sviluppate per consentire l'inversione dei flussi alla
rete di trasporto;
b) contiene informazioni su tutti gli investimenti gia' decisi
e individuano nuovi investimenti e soluzioni sul lato della domanda,
per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, da
realizzare nel triennio successivo;
c) include, nel caso del gas naturale, informazioni complete e
dettagliate sull'infrastruttura che puo' o deve essere dismessa;
d) include, nel caso dell'idrogeno, informazioni complete e
dettagliate sull'infrastruttura che puo' o deve essere riconvertita
per il trasporto dell'idrogeno, in particolare per consegnare
idrogeno agli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare,
tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e
dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi
rispetto ad altre opzioni;
e) prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento
e dismissione;
f) si basa su uno scenario comune elaborato ogni due anni dai
gestori delle infrastrutture pertinenti, compresi i gestori dei
pertinenti sistemi di distribuzione, almeno del gas naturale,
dell'idrogeno, dell'energia elettrica e, se del caso, del
teleriscaldamento;
g) nella sezione dedicata al gas naturale, deve risultare
coerente con i risultati delle valutazioni comuni e nazionali del
rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938;
h) deve risultare in linea con il piano nazionale integrato per
l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti, tengono conto dello
stato dei lavori relativi alle relazioni nazionali integrate
sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018, sono coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre
2018 e sostengono l'obiettivo della neutralita' climatica sancito
all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 giugno 2021;
i) deve essere coerente con il piano decennale di sviluppo
della rete per il gas naturale a livello dell'Unione europea di cui
all'articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 giugno 2024 e con il piano decennale di
sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione europea di
cui all'articolo 60 del medesimo regolamento, a seconda dei casi;
l) tiene conto del piano di sviluppo della rete di
distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 33-vicies semel e dei
piani di dismissione della rete del gas naturale di cui all'articolo
16-bis del presente decreto.
3. Nell'elaborare il piano comune di sviluppo delle reti, gli
scenari comuni di cui alla lettera f), si fondano su stime
ragionevoli dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura e
consumo, in particolare per quanto concerne le esigenze dei settori
difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di
riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo
energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, e
prendono in considerazione le soluzioni sul lato della domanda per
cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali. Gli
scenari analizzano inoltre gli scambi transfrontalieri, anche con i
Paesi terzi, e il ruolo dello stoccaggio di idrogeno e
dell'integrazione dei terminali dell'idrogeno. I gestori delle
infrastrutture conducono una consultazione approfondita su tali
scenari aperta ai pertinenti soggetti interessati, compresi i gestori
dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia
elettrica, i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, le
associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas
naturale e dell'idrogeno, nonche' del riscaldamento e del
raffrescamento, le imprese di fornitura e di produzione, gli
aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le
organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le
associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della
societa' civile. Le consultazioni si svolgono in una fase iniziale,
prima dell'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete,
in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti forniti
dai gestori delle infrastrutture per facilitare le consultazioni sono
resi pubblici, cosi' come l'esito della consultazione dei soggetti
interessati. Il pertinente sito internet e' aggiornato
tempestivamente quando tali documenti sono disponibili, in modo che i
pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e
possano cosi' partecipare efficacemente alla consultazione.
Gli scenari comuni sono in linea con gli scenari a livello
dell'Unione europea stabiliti a norma dell'articolo 12 del
regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2022 e con il piano nazionale integrato per l'energia e il
clima e i relativi aggiornamenti conformemente al regolamento (UE)
2018/1999; sostengono inoltre l'obiettivo della neutralita' climatica
sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2021/1119.
Tali scenari comuni sono approvati dall' ARERA, che tiene conto
di eventuali pareri espressi dal Comitato consultivo scientifico
europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo
10-bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009.
4. Nell'elaborare il piano comune decennali di sviluppo della
rete, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno tengono in debito conto delle potenziali
alternative all'espansione del sistema, ad esempio la gestione della
domanda, oltre che delle aspettative in termini di consumo in seguito
all'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo
posto" conformemente all'articolo 27 della direttiva (UE) 2023/1791
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, degli
scambi con altri paesi e dei piani di sviluppo della rete a livello
dell'Unione europea. Ove possibile, in vista dell'integrazione del
sistema energetico, il gestore del sistema di trasporto e il gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno valutano come rispondere a
un'esigenza con un approccio trasversale ai sistemi dell'energia
elettrica, del riscaldamento, se del caso, e del gas naturale e
dell'idrogeno, anche considerando informazioni sull'ubicazione e
sulle dimensioni ottimali degli attivi di stoccaggio dell'energia e
conversione dell'energia elettrica in gas (power-to-gas) nonche' la
co-ubicazione della produzione e del consumo di idrogeno. Il gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno include informazioni
sull'ubicazione degli utenti finali nei settori difficili da
decarbonizzare al fine di contemplare l'uso dell'idrogeno rinnovabile
e a basse emissioni di carbonio in tali settori.
5. L'ARERA consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o
potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo
modalita' aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si
dichiarano utenti potenziali di sistema puo' essere fatto obbligo di
comprovare le loro affermazioni. L'ARERA rende pubblici i risultati
della procedura consultiva, compresi i possibili fabbisogni in
termini di investimenti, dismissione degli attivi e soluzioni sul
lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti
infrastrutturali.
6. L'ARERA valuta se il piano comune decennale di sviluppo della
rete del gas e dell'idrogeno sia conforme ai commi 1, 2 e 3, che
contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati
nel corso della procedura consultiva e, se del caso, se sia coerente
con la piu' recente simulazione di scenari di interruzione a livello
dell'Unione europea svolta dalla Rete europea di gestori del sistema
di trasporto del gas (ENTSOG) a norma dell'articolo 7 del regolamento
(UE) 2017/1938, con le valutazioni regionali e nazionali del rischio
a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 e con i piani
decennali non vincolanti di sviluppo della rete a livello dell'Unione
europea ("piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione") di cui
all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE)
2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019
nonche' con gli articoli 32 e 60 del regolamento (UE) 2024/1789 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Se insorgono
dubbi quanto alla coerenza con i piani di sviluppo della rete a
livello dell'Unione europea, l'ARERA consulta l'Agenzia per la
cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).
L'ARERA puo' chiedere all'impresa maggiore di trasporto di
modificare il piano comune decennale di sviluppo della rete.
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica valuta la
coerenza del piano comune decennale di sviluppo della rete con
l'obiettivo della neutralita' climatica di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, con il piano nazionale
per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti nonche' con le
relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel
quadro del regolamento (UE) 2018/1999, nonche' con la strategia
energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi
infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal
Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo
termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8.
In caso di incoerenza, puo' fornire all'autorita' di regolazione un
parere motivato che spieghi tale incoerenza, da tenere in debita
considerazione.
7. L'ARERA controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di
sviluppo della rete.
8. Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente o il
gestore di trasporto indipendente, ovvero il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno integrato o il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno indipendente, per motivi che non siano motivi
prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un
investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete
doveva essere realizzato nel triennio successivo, l'ARERA adotta
almeno uno dei seguenti provvedimenti necessari per assicurare che
l'investimento in questione sia realizzato, se tale investimento
risulta comunque pertinente sulla base del piu' recente piano
decennale di sviluppo della rete:
a) obbliga il gestore del sistema di trasporto o il gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno di realizzare l'investimento in
causa entro un tempo definito;
b) indice una gara d'appalto per l'investimento in questione,
aperta a tutti gli investitori;
c) obbliga il gestore del sistema di trasporto o il gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno di accettare un aumento di
capitale per finanziare l'investimento necessario e permettere la
partecipazione di investitori indipendenti al capitale.
9. Se si e' avvalsa dei poteri di cui al comma 8, lettera b),
l'ARERA puo' imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno di acconsentire a una o piu'
delle condizioni seguenti:
a) il finanziamento da parte di terzi;
b) la costruzione, la riconversione o la dismissione ad opera
di terzi;
c) la costruzione dei nuovi beni in questione a opera del
gestore stesso;
d) la gestione dei nuovi beni in questione da parte del gestore
stesso.
10. Il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete
di trasporto dell'idrogeno comunica agli investitori ogni
informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la
connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto o alla rete di
trasporto dell'idrogeno e in generale fa il possibile per facilitare
l'attuazione del progetto di investimento. In tali casi, le
pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione
dell'ARERA.
11. Se l'ARERA si e' avvalsa dei poteri di cui ai commi 8 e 9, le
pertinenti tariffe di accesso alla rete coprono i costi
dell'investimento in questione.».
2. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
e' aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis (Piani di dismissione della rete per i gestori dei
sistemi di distribuzione). - 1. I gestori dei sistemi di
distribuzione sono tenuti a elaborare piani di dismissione della rete
solo laddove si preveda una riduzione della domanda di gas naturale
tale da richiedere la dismissione delle reti di distribuzione del gas
naturale o di parti di esse e dove non ci siano prospettive locali
per collegare gli impianti a gas rinnovabili e a basse emissioni di
carbonio alla rete o qualora non sia tecnicamente realizzabile la
riconversione delle reti esistenti per il trasporto dell'idrogeno.
Tali piani sono elaborati in stretta cooperazione con i gestori delle
reti di distribuzione dell'idrogeno, i gestori dei sistemi di
distribuzione dell'energia elettrica e gli operatori di
teleriscaldamento e teleraffrescamento, facendo in modo di garantire
un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo conto della
riduzione dell'uso di gas naturale per il riscaldamento e il
raffrescamento degli edifici laddove siano disponibili alternative
piu' efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi che
includano anche l'uso dei gas rinnovabili e a basse emissioni di
carbonio. L'elaborazione di tali piani e' preceduta dalla verifica
circa la possibilita' di utilizzo delle reti esistenti per la
distribuzione di gas rinnovabili, gas a basse emissioni di carbonio e
idrogeno, nonche' dalla valutazione degli effetti economici derivanti
dalla dismissione sugli utenti finali e sugli investimenti
realizzati.
I gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di
distribuzione dell'idrogeno che operano nella stessa regione possono
presentare richiesta di autorizzazione ARERA per elaborare un piano
comune qualora parti dell'infrastruttura del gas naturale debbano
essere riconvertite. In tale evenienza il piano comune deve risultare
sufficientemente trasparente e chiaro da indicare le esigenze
specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del
settore dell'idrogeno contemplate nel piano. A tal fine, ove
applicabile, e' eseguita una modellizzazione separata per ciascun
vettore energetico, con capitoli distinti che illustrano le mappature
di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno.
2. I piani di dismissione della rete di distribuzione si
conformano ai seguenti principi:
a) si basano sui piani di riscaldamento e raffrescamento
elaborati in conformita' dell'articolo 25, paragrafo 6, della
direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 settembre 2023 e tengono debitamente conto della domanda dei
settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento;
b) si fondano su stime ragionevoli dell'evoluzione in termini
di produzione, iniezione e fornitura di gas naturale, compreso il
biometano e i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, da un
lato, e del consumo di gas naturale in tutti i settori a livello di
distribuzione, dall'altro. Quando le stime sono ritenute ragionevoli,
i piani valorizzano l'infrastruttura di distribuzione e assicurano
gli interventi necessari a garantire l'iniezione dei gas rinnovabili
e a basse emissioni di carbonio nella rete esistente; l'ARERA
garantisce la copertura tariffaria ai costi emergenti;
c) prevedono i necessari adattamenti dell'infrastruttura
individuati dai gestori dei sistemi di distribuzione, riconoscendosi
priorita' alle soluzioni sul lato della domanda per cui non sono
necessari nuovi investimenti infrastrutturali, che includono la
riconversione della rete e degli allacci previsti agli impianti di
produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e
elencano le infrastrutture da dismettere, a eccezione di quelle
destinate alla riconversione di tali infrastrutture per il trasporto
e la distribuzione dell'idrogeno e dei gas rinnovabili e a basse
emissioni di carbonio; l'ARERA garantisce la copertura tariffaria ai
costi emergenti derivanti dalla riconversione delle infrastrutture
gas;
d) sono adottati previa procedura consultiva condotta dai
gestori dei sistemi di distribuzione che sia aperta ai pertinenti
soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione
tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche
attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni
pertinenti; i risultati della consultazione e il piano di dismissione
della rete sono presentati all'autorita' nazionale competente;
e) sono pubblicati sui siti internet dei gestori dei sistemi di
distribuzione e congiuntamente agli esiti della consultazione dei
soggetti interessati; tali siti internet sono aggiornati
periodicamente per garantire che i pertinenti soggetti interessati
siano sufficientemente informati e possano cosi' partecipare
efficacemente alla consultazione;
f) sono aggiornati almeno ogni quattro anni, sulla base delle
piu' recenti proiezioni della domanda e dell'offerta di gas naturale
nella regione interessata, e coprono un periodo di dieci anni;
g) i gestori dei sistemi di distribuzione che operano nella
stessa regione possono decidere di elaborare un unico piano comune di
dismissione della rete;
h) sono coerenti con il piano di sviluppo della rete per il gas
naturale a livello dell'Unione di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024 e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete
elaborati conformemente all'articolo 55 della direttiva (UE)
2014/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
i) sono coerenti con i piani nazionali integrati per l'energia
e il clima degli Stati membri, con la relazione intermedia nazionale
integrata per l'energia e il clima e con la strategia a lungo termine
presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e sostengono
l'obiettivo della neutralita' climatica sancito all'articolo 2,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 giugno 2021.
3. L'ARERA e' l'autorita' competente a valutare se i piani di
dismissione della rete di distribuzione rispettano i principi di cui
al comma 2 e, anche previa analisi di convenienza e sostenibilita'
finanziaria sulla base di specifiche valutazioni tecnico economiche,
ad approvarli o respingerli o a richiedere che vi siano apportate
modifiche.
4. I piani di dismissione della rete di distribuzione sono
elaborati al fine di facilitare la protezione dei clienti finali in
conformita' dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2024/1788, tenendo
altresi' conto dei loro diritti a norma dell'articolo 38, paragrafo 6
della medesima direttiva.
5. I gestori dei sistemi di distribuzione che riforniscono meno
di 45 000 clienti allacciati entro il 4 agosto 2024 sono esentati
dall'obbligo di presentare piani di dismissione della rete di
distribuzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e in tal caso informano
l'ARERA della dismissione delle reti di distribuzione o di parti di
esse.
6. Qualora parti della rete di distribuzione del gas naturale
richiedano la dismissione prima della fine del loro ciclo di vita
originariamente previsto, l'ARERA, previa consultazione dei soggetti
interessati, e in particolare con i gestori dei sistemi di
distribuzione e gli organismi a tutela dei consumatori, elabora e
adotta orientamenti per un approccio strutturale all'ammortamento di
tali attivi e alla fissazione delle tariffe in conformita'
all'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788.».