Art. 28
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alla lettera d), le parole: «(CE) n. 715/2009»
sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2024/1789 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024» e dopo la parola:
«europeo» sono inserite le seguenti: «e regionale»;
b) al comma 3 sono inseriti, all'inizio, i seguenti periodi: «Le
imprese che sono state certificate dall'ARERA in quanto conformi alle
disposizioni di cui all'articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e al comma
2 del presente articolo sono approvate e designate come gestori di
sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di
cui all'articolo 71 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e all'articolo 14 del
regolamento (UE) 2024/1789 o all'articolo 72 della direttiva (UE)
2024/1788.».
Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 93 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 17. (Gestore di sistemi indipendente). - 1.
Entro il 3 gennaio 2012 le imprese proprietarie di reti di
trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera b), ove intendano avvalersi della possibilita' ivi
indicata, rivolgono istanza al Ministero dello sviluppo
economico ai fini della designazione di un Gestore di
sistema indipendente.
2. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che
il Gestore di sistema indipendente indicato:
a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 11,
comma 1, lettere b), c) e d);
b) dimostri di disporre delle risorse finanziarie,
tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i
compiti di cui all'articolo 10;
c) si impegni a rispettare il piano decennale di
sviluppo della rete di cui all'articolo 16;
d) dimostri di essere in grado di ottemperare agli
obblighi impostigli dal regolamento (UE) 2024/1789 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,
anche in ordine alla cooperazione con gli altri Gestori dei
sistemi di trasporto a livello europeo e regionale;
e) dimostri che il proprietario del sistema di
trasporto sia in grado di ottemperare agli obblighi di cui
al comma 5.
3. Le imprese che sono state certificate dall'ARERA
in quanto conformi alle disposizioni di cui all'articolo 72
della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 giugno 2024 e al comma 2 del presente
articolo sono approvate e designate come gestori di sistemi
indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione
di cui all'articolo 71 della direttiva (UE) 2024/1788 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e
all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 o
all'articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788. Il
Ministero dello sviluppo economico trasmette le
designazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea per
l'approvazione.
4. Ogni Gestore di sistemi indipendente e'
responsabile della concessione e della gestione
dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei
corrispettivi per l'accesso e per la gestione e soluzione
delle congestioni, ed e' altresi' responsabile del
funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del
sistema di trasporto, nonche' della capacita' a lungo
termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di
trasporto di gas naturale, tramite l'adeguata
programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il
sistema di trasporto il Gestore di sistema indipendente e'
responsabile della programmazione, della progettazione e
conseguente presentazione dell'istanza di autorizzazione,
della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova
infrastruttura. A tal fine il Gestore di sistema
indipendente agisce in qualita' di gestore di sistema di
trasporto. Il proprietario del sistema di trasporto non
deve avere alcuna responsabilita' nella concessione o nella
gestione dell'accesso dei terzi o nella programmazione
degli investimenti.
5. Il proprietario del sistema di trasporto e' tenuto
a:
a) fornire al Gestore di sistemi indipendente
cooperazione e ausilio nell'espletamento dei suoi compiti
e, in particolare, tutte le informazioni pertinenti;
b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore
di sistemi indipendente e approvati dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, ovvero dare il proprio
assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti
interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I
meccanismi di finanziamento necessari a tale scopo sono
soggetti all'approvazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Prima di tale approvazione, la stessa
Autorita' consulta il proprietario del sistema di trasporto
e altre parti interessate;
c) mantenere in proprio capo la responsabilita'
civile afferente le infrastrutture della rete, ad
esclusione di quella collegata all'esercizio delle
attivita' del Gestore di sistemi indipendente;
d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il
finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione
degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b),
ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri
soggetti interessati, compreso il Gestore di sistemi
indipendente.
6. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, in cooperazione con l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, controlla l'osservanza, da parte del
proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi di
cui al comma 5.».