Art. 28 
 
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.
                                 93 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, alla lettera d), le  parole:  «(CE)  n.  715/2009»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «(UE)  2024/1789  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  13  giugno  2024»  e  dopo  la  parola:
«europeo» sono inserite le seguenti: «e regionale»; 
    b) al comma 3 sono inseriti, all'inizio, i seguenti periodi:  «Le
imprese che sono state certificate dall'ARERA in quanto conformi alle
disposizioni di cui all'articolo 72 della  direttiva  (UE)  2024/1788
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e al  comma
2 del presente articolo sono approvate e designate  come  gestori  di
sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di
cui all'articolo 71 della direttiva  (UE)  2024/1788  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024  e  all'articolo  14  del
regolamento (UE) 2024/1789 o all'articolo  72  della  direttiva  (UE)
2024/1788.». 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  citato
          decreto legislativo n. 93 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 17. (Gestore di  sistemi  indipendente).  -  1.
          Entro il 3 gennaio 2012 le imprese proprietarie di reti  di
          trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1,
          lettera b), ove intendano avvalersi della possibilita'  ivi
          indicata, rivolgono istanza  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico ai fini  della  designazione  di  un  Gestore  di
          sistema indipendente. 
                2. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che
          il Gestore di sistema indipendente indicato: 
                  a) soddisfi le condizioni di cui  all'articolo  11,
          comma 1, lettere b), c) e d); 
                  b) dimostri di disporre delle risorse  finanziarie,
          tecniche, materiali ed  umane  necessarie  per  svolgere  i
          compiti di cui all'articolo 10; 
                  c) si impegni a rispettare il  piano  decennale  di
          sviluppo della rete di cui all'articolo 16; 
                  d) dimostri di essere in grado di ottemperare  agli
          obblighi impostigli  dal  regolamento  (UE)  2024/1789  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  giugno  2024,
          anche in ordine alla cooperazione con gli altri Gestori dei
          sistemi di trasporto a livello europeo e regionale; 
                  e) dimostri che  il  proprietario  del  sistema  di
          trasporto sia in grado di ottemperare agli obblighi di  cui
          al comma 5. 
                3. Le imprese che sono state  certificate  dall'ARERA
          in quanto conformi alle disposizioni di cui all'articolo 72
          della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 13 giugno 2024 e  al  comma  2  del  presente
          articolo sono approvate e designate come gestori di sistemi
          indipendenti. Si applica il procedimento di  certificazione
          di cui all'articolo 71 della direttiva (UE)  2024/1788  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  giugno  2024  e
          all'articolo  14   del   regolamento   (UE)   2024/1789   o
          all'articolo  72  della  direttiva   (UE)   2024/1788.   Il
          Ministero   dello   sviluppo   economico    trasmette    le
          designazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea per
          l'approvazione. 
                4.  Ogni   Gestore   di   sistemi   indipendente   e'
          responsabile   della   concessione   e    della    gestione
          dell'accesso  dei  terzi,  compresa  la   riscossione   dei
          corrispettivi per l'accesso e per la gestione  e  soluzione
          delle  congestioni,  ed  e'   altresi'   responsabile   del
          funzionamento,  del  mantenimento  e  dello  sviluppo   del
          sistema di  trasporto,  nonche'  della  capacita'  a  lungo
          termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli  di
          trasporto   di    gas    naturale,    tramite    l'adeguata
          programmazione  degli  investimenti.  Nello  sviluppare  il
          sistema di trasporto il Gestore di sistema indipendente  e'
          responsabile della programmazione,  della  progettazione  e
          conseguente presentazione dell'istanza  di  autorizzazione,
          della costruzione e dell'entrata in  servizio  della  nuova
          infrastruttura.  A  tal  fine   il   Gestore   di   sistema
          indipendente agisce in qualita' di gestore  di  sistema  di
          trasporto. Il proprietario del  sistema  di  trasporto  non
          deve avere alcuna responsabilita' nella concessione o nella
          gestione dell'accesso  dei  terzi  o  nella  programmazione
          degli investimenti. 
                5. Il proprietario del sistema di trasporto e' tenuto
          a: 
                  a)  fornire  al  Gestore  di  sistemi  indipendente
          cooperazione e ausilio nell'espletamento dei  suoi  compiti
          e, in particolare, tutte le informazioni pertinenti; 
                  b) finanziare gli investimenti decisi  dal  gestore
          di sistemi  indipendente  e  approvati  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica  e  il  gas,  ovvero  dare  il  proprio
          assenso  al  finanziamento  ad  opera  di  altri   soggetti
          interessati, compreso lo  stesso  gestore  indipendente.  I
          meccanismi di finanziamento necessari  a  tale  scopo  sono
          soggetti  all'approvazione  dell'Autorita'  per   l'energia
          elettrica e il gas. Prima di tale approvazione,  la  stessa
          Autorita' consulta il proprietario del sistema di trasporto
          e altre parti interessate; 
                  c) mantenere in  proprio  capo  la  responsabilita'
          civile  afferente  le   infrastrutture   della   rete,   ad
          esclusione  di   quella   collegata   all'esercizio   delle
          attivita' del Gestore di sistemi indipendente; 
                  d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il
          finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione
          degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera  b),
          ha  dato  l'assenso  a  finanziamenti  da  parte  di  altri
          soggetti  interessati,  compreso  il  Gestore  di   sistemi
          indipendente. 
                6.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del
          mercato, in  cooperazione  con  l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, controlla l'osservanza,  da  parte  del
          proprietario del sistema di trasporto,  degli  obblighi  di
          cui al comma 5.».