Art. 29
Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I proprietari del sistema di trasporto e della rete di
trasporto dell'idrogeno, qualora sia stato nominato un gestore di
sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno indipendente, e i gestori del sistema di stoccaggio del
gas naturale o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno, che fanno
parte di un'impresa verticalmente integrata, devono essere
indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica,
dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attivita'
non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio di
gas naturale e di idrogeno.».
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto legislativo n. 93 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 18. (Separazione dei proprietari dei sistemi di
trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio). - 1.
Qualora sia stato nominato un Gestore di sistemi
indipendente, un proprietario di un sistema di trasporto e
un gestore di un sistema di stoccaggio che fanno parte di
un'impresa verticalmente integrata devono essere
indipendenti, almeno sotto il profilo della forma
giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale,
dalle altre attivita' non connesse al trasporto, alla
distribuzione e allo stoccaggio.
1-bis. I proprietari del sistema di trasporto e della
rete di trasporto dell'idrogeno, qualora sia stato nominato
un gestore di sistema indipendente o un gestore della rete
di trasporto dell'idrogeno indipendente, e i gestori del
sistema di stoccaggio del gas naturale o dell'impianto di
stoccaggio dell'idrogeno, che fanno parte di un'impresa
verticalmente integrata, devono essere indipendenti,
quantomeno sotto il profilo della forma giuridica,
dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre
attivita' non connesse al trasporto, alla distribuzione e
allo stoccaggio di gas naturale e di idrogeno.
2. Per garantire l'indipendenza del proprietario del
sistema di trasporto e del gestore del sistema di
stoccaggio di cui al comma 1, si applicano i seguenti
criteri minimi:
a) i responsabili della direzione dell'impresa
proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del
sistema di stoccaggio non devono far parte di strutture
dell'impresa verticalmente integrata nel settore del gas
naturale responsabili, direttamente o indirettamente, della
gestione quotidiana delle attivita' di produzione e
fornitura di gas naturale;
b) devono essere adottate misure idonee ad
assicurare che gli interessi professionali delle persone
responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del
sistema di trasporto e del gestore del sistema di
stoccaggio siano presi in considerazione in modo da
consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore dei sistemi di stoccaggio deve essere
dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle
imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi
necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo
degli impianti di stoccaggio. Tale disposizione non osta
all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento
intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza
economica e amministrativa della societa' controllante per
quanto riguarda la redditivita' degli investimenti della
societa' controllata. La societa' controllante mantiene il
diritto di approvare il piano finanziario annuale, o altro
strumento equivalente, del gestore del sistema di
stoccaggio e di introdurre limiti globali ai livelli di
indebitamento della sua societa' controllata. Non e'
consentito alla societa' controllante di dare istruzioni
ne' per quanto riguarda le operazioni giornaliere, ne' in
relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o
il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non
eccedono i termini del piano finanziario approvato o di
altro strumento equivalente;
d) il proprietario del sistema di trasporto e il
gestore del sistema di stoccaggio predispongono un
programma di adempimenti, contenente le misure adottate per
escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne
sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di
adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono
ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La
persona o l'organo responsabile del controllo del programma
di adempimenti presenta ogni anno all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure
adottate, che viene pubblicata in forma adeguata a
garantirne la conoscenza da parte dei soggetti
interessati."