Art. 29 
 
Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 1° giugno  2011,  n.
                                 93 
 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. I proprietari del sistema di trasporto e  della  rete  di
trasporto dell'idrogeno, qualora sia stato  nominato  un  gestore  di
sistema  indipendente  o  un  gestore   della   rete   di   trasporto
dell'idrogeno indipendente, e i gestori del sistema di stoccaggio del
gas naturale o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno,  che  fanno
parte  di   un'impresa   verticalmente   integrata,   devono   essere
indipendenti, quantomeno sotto  il  profilo  della  forma  giuridica,
dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle  altre  attivita'
non connesse al trasporto, alla distribuzione e  allo  stoccaggio  di
gas naturale e di idrogeno.». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  18  del  citato
          decreto legislativo n. 93 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 18. (Separazione dei proprietari dei sistemi di
          trasporto e dei gestori dei sistemi di  stoccaggio).  -  1.
          Qualora  sia  stato  nominato   un   Gestore   di   sistemi
          indipendente, un proprietario di un sistema di trasporto  e
          un gestore di un sistema di stoccaggio che fanno  parte  di
          un'impresa   verticalmente    integrata    devono    essere
          indipendenti,  almeno  sotto   il   profilo   della   forma
          giuridica, dell'organizzazione e  del  potere  decisionale,
          dalle altre  attivita'  non  connesse  al  trasporto,  alla
          distribuzione e allo stoccaggio. 
                1-bis. I proprietari del sistema di trasporto e della
          rete di trasporto dell'idrogeno, qualora sia stato nominato
          un gestore di sistema indipendente o un gestore della  rete
          di trasporto dell'idrogeno indipendente, e  i  gestori  del
          sistema di stoccaggio del gas naturale o  dell'impianto  di
          stoccaggio dell'idrogeno, che  fanno  parte  di  un'impresa
          verticalmente  integrata,   devono   essere   indipendenti,
          quantomeno  sotto  il  profilo   della   forma   giuridica,
          dell'organizzazione e del potere decisionale,  dalle  altre
          attivita' non connesse al trasporto, alla  distribuzione  e
          allo stoccaggio di gas naturale e di idrogeno. 
                2. Per garantire l'indipendenza del proprietario  del
          sistema  di  trasporto  e  del  gestore  del   sistema   di
          stoccaggio di cui al  comma  1,  si  applicano  i  seguenti
          criteri minimi: 
                  a)  i  responsabili  della  direzione  dell'impresa
          proprietaria del sistema di trasporto  e  del  gestore  del
          sistema di stoccaggio non devono  far  parte  di  strutture
          dell'impresa verticalmente integrata nel  settore  del  gas
          naturale responsabili, direttamente o indirettamente, della
          gestione  quotidiana  delle  attivita'  di   produzione   e
          fornitura di gas naturale; 
                  b)  devono  essere  adottate   misure   idonee   ad
          assicurare che gli interessi  professionali  delle  persone
          responsabili della direzione dell'impresa proprietaria  del
          sistema  di  trasporto  e  del  gestore  del   sistema   di
          stoccaggio  siano  presi  in  considerazione  in  modo   da
          consentire loro di agire in maniera indipendente; 
                  c) il gestore dei sistemi di stoccaggio deve essere
          dotato di efficaci poteri decisionali,  indipendenti  dalle
          imprese di gas naturale integrate, in  relazione  ai  mezzi
          necessari alla gestione, alla manutenzione e allo  sviluppo
          degli impianti di stoccaggio. Tale  disposizione  non  osta
          all'esistenza di appropriati  meccanismi  di  coordinamento
          intesi a garantire  la  tutela  dei  diritti  di  vigilanza
          economica e amministrativa della societa' controllante  per
          quanto riguarda la redditivita'  degli  investimenti  della
          societa' controllata. La societa' controllante mantiene  il
          diritto di approvare il piano finanziario annuale, o  altro
          strumento  equivalente,  del   gestore   del   sistema   di
          stoccaggio e di introdurre limiti  globali  ai  livelli  di
          indebitamento  della  sua  societa'  controllata.  Non   e'
          consentito alla societa' controllante  di  dare  istruzioni
          ne' per quanto riguarda le operazioni giornaliere,  ne'  in
          relazione a singole decisioni concernenti la costruzione  o
          il miglioramento  degli  impianti  di  stoccaggio  che  non
          eccedono i termini del piano  finanziario  approvato  o  di
          altro strumento equivalente; 
                  d) il proprietario del sistema di  trasporto  e  il
          gestore  del  sistema  di   stoccaggio   predispongono   un
          programma di adempimenti, contenente le misure adottate per
          escludere comportamenti discriminatori e garantire  che  ne
          sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di
          adempimenti illustra  gli  obblighi  specifici  cui  devono
          ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La
          persona o l'organo responsabile del controllo del programma
          di  adempimenti  presenta  ogni  anno   all'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas  una  relazione  sulle  misure
          adottate,  che  viene  pubblicata  in  forma   adeguata   a
          garantirne   la   conoscenza   da   parte   dei    soggetti
          interessati."