Art. 30 
 
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.
                                 93 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «sviluppare» sono
inserite le seguenti: «o dismettere» e  dopo  la  parola:  «ambiente»
sono inserite le seguenti: «e del clima e  degli  obblighi  stabiliti
nel  regolamento  (UE)  2024/1787  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 13 giugno 2024»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. I gestori dei sistemi  di  trasporto  cooperano  con  i
gestori dei sistemi di distribuzione per garantire la  partecipazione
effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla rete nei mercati
al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento. I gestori dei  sistemi
di trasporto assicurano una gestione efficiente  della  qualita'  del
gas nei propri impianti, in linea con le norme applicabili in materia
di qualita' del gas.»; 
    c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. I gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio del gas
naturale  e  GNL  cooperano,  all'interno  del  Paese  e  a   livello
regionale, per garantire l'uso piu' efficiente delle capacita'  degli
impianti  e  le   sinergie   tra   questi   ultimi,   tenendo   conto
dell'integrita' e del funzionamento dei sistemi ed evitando di creare
vincoli per il funzionamento degli impianti GNL e di  stoccaggio  del
gas naturale.». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  21  del  citato
          decreto legislativo n. 93 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  21.  (Compiti  dei  gestori  del  sistema   di
          trasporto, stoccaggio e GNL). - 1. Il gestore di un sistema
          di  trasporto,  di  stoccaggio  o   di   un   impianto   di
          rigassificazione di gas naturale liquefatto e' tenuto a: 
                  a) gestire, mantenere e sviluppare o dismettere,  a
          condizioni  economicamente  accettabili,  impianti  sicuri,
          affidabili ed efficienti, per garantire un mercato  aperto,
          nel dovuto rispetto  dell'ambiente  e  del  clima  e  degli
          obblighi  stabiliti  nel  regolamento  (UE)  2024/1787  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  giugno  2024,
          predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi  di
          servizio; 
                  b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le
          categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di
          imprese ad esso collegate; 
                  c) fornire al gestore  di  ogni  altro  sistema  di
          trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale
          liquefatto  o  di  ogni  altro  sistema  di   distribuzione
          informazioni sufficienti per garantire che il  trasporto  e
          lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire  in  maniera
          compatibile con il funzionamento sicuro ed  efficiente  del
          sistema interconnesso; 
                  d) fornire agli utenti del sistema le  informazioni
          necessarie ad un efficiente accesso al sistema. 
                1-bis. I gestori dei sistemi di  trasporto  cooperano
          con i gestori dei sistemi di distribuzione per garantire la
          partecipazione  effettiva  dei  partecipanti   al   mercato
          collegati alla rete nei mercati al dettaglio,  all'ingrosso
          e di bilanciamento. I  gestori  dei  sistemi  di  trasporto
          assicurano una gestione efficiente della qualita'  del  gas
          nei propri impianti, in linea con le norme  applicabili  in
          materia di qualita' del gas. 
                2. Ogni gestore del sistema di  trasporto  costruisce
          sufficiente   capacita'   nei    punti    di    connessione
          transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea  di
          trasporto  accogliendo  tutte  le  richieste  di  capacita'
          economicamente  ragionevoli  e  tecnicamente  fattibili   e
          tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti  del
          gas naturale. 
                3. Le regole di  bilanciamento  del  sistema  di  gas
          naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto  di
          gas naturale, comprese le regole per addebitare agli utenti
          della rete  lo  sbilanciamento  energetico,  devono  essere
          obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni
          di prestazione di questi servizi da parte dei  gestori  del
          sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono
          stabilite in modo non discriminatorio e  corrispondente  ai
          costi,  secondo  criteri   stabiliti   dall'Autorita'   per
          l'energia  elettrica  e  il  gas,   e   sono   oggetto   di
          pubblicazione da parte dei gestori. 
                4. I gestori del sistema di  trasporto  e  stoccaggio
          acquisiscono  il  gas  naturale   e   l'energia   elettrica
          utilizzata  per  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'
          secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate
          su criteri di mercato. 
                5.  I  gestori  di  un  sistema  di   trasporto,   di
          stoccaggio o di un  impianto  di  rigassificazione  di  gas
          naturale  liquefatto  sono   tenuti   al   rispetto   delle
          disposizioni   in   materia   di   trasparenza,   di    non
          discriminazione, di offerta dei servizi di  accesso  per  i
          terzi alle capacita' disponibili e  di  assegnazione  delle
          capacita' stesse, in particolare in regime di  congestione,
          di cui al  regolamento  (CE)  n.  715/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. 
                6. I gestori dei gasdotti  interconnessi,  anche  non
          direttamente, con reti appartenenti ad altri  Stati  membri
          adottano  modalita'  di  gestione  delle   reti   tali   da
          assicurare la gestione ottimale delle stesse, promuovere lo
          sviluppo degli scambi di  gas  naturale,  e  l'assegnazione
          congiunta delle capacita' transfrontaliere. 
                6-bis.  I  gestori  dei  sistemi   di   trasporto   e
          stoccaggio del gas naturale e  GNL  cooperano,  all'interno
          del Paese e a livello regionale, per garantire  l'uso  piu'
          efficiente delle capacita' degli impianti e le sinergie tra
          questi  ultimi,  tenendo  conto   dell'integrita'   e   del
          funzionamento dei sistemi ed evitando di creare vincoli per
          il funzionamento degli impianti GNL e di stoccaggio del gas
          naturale. 
                7.  Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   e
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuovono  la
          cooperazione fra  i  gestori  transfrontalieri  nelle  aree
          geografiche interessate.».