Art. 30
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «sviluppare» sono
inserite le seguenti: «o dismettere» e dopo la parola: «ambiente»
sono inserite le seguenti: «e del clima e degli obblighi stabiliti
nel regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con i
gestori dei sistemi di distribuzione per garantire la partecipazione
effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla rete nei mercati
al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento. I gestori dei sistemi
di trasporto assicurano una gestione efficiente della qualita' del
gas nei propri impianti, in linea con le norme applicabili in materia
di qualita' del gas.»;
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. I gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio del gas
naturale e GNL cooperano, all'interno del Paese e a livello
regionale, per garantire l'uso piu' efficiente delle capacita' degli
impianti e le sinergie tra questi ultimi, tenendo conto
dell'integrita' e del funzionamento dei sistemi ed evitando di creare
vincoli per il funzionamento degli impianti GNL e di stoccaggio del
gas naturale.».
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato
decreto legislativo n. 93 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 21. (Compiti dei gestori del sistema di
trasporto, stoccaggio e GNL). - 1. Il gestore di un sistema
di trasporto, di stoccaggio o di un impianto di
rigassificazione di gas naturale liquefatto e' tenuto a:
a) gestire, mantenere e sviluppare o dismettere, a
condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri,
affidabili ed efficienti, per garantire un mercato aperto,
nel dovuto rispetto dell'ambiente e del clima e degli
obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1787 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,
predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di
servizio;
b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le
categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di
imprese ad esso collegate;
c) fornire al gestore di ogni altro sistema di
trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale
liquefatto o di ogni altro sistema di distribuzione
informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e
lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera
compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del
sistema interconnesso;
d) fornire agli utenti del sistema le informazioni
necessarie ad un efficiente accesso al sistema.
1-bis. I gestori dei sistemi di trasporto cooperano
con i gestori dei sistemi di distribuzione per garantire la
partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato
collegati alla rete nei mercati al dettaglio, all'ingrosso
e di bilanciamento. I gestori dei sistemi di trasporto
assicurano una gestione efficiente della qualita' del gas
nei propri impianti, in linea con le norme applicabili in
materia di qualita' del gas.
2. Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce
sufficiente capacita' nei punti di connessione
transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di
trasporto accogliendo tutte le richieste di capacita'
economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e
tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del
gas naturale.
3. Le regole di bilanciamento del sistema di gas
naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto di
gas naturale, comprese le regole per addebitare agli utenti
della rete lo sbilanciamento energetico, devono essere
obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni
di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del
sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono
stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai
costi, secondo criteri stabiliti dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e sono oggetto di
pubblicazione da parte dei gestori.
4. I gestori del sistema di trasporto e stoccaggio
acquisiscono il gas naturale e l'energia elettrica
utilizzata per lo svolgimento delle proprie attivita'
secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate
su criteri di mercato.
5. I gestori di un sistema di trasporto, di
stoccaggio o di un impianto di rigassificazione di gas
naturale liquefatto sono tenuti al rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza, di non
discriminazione, di offerta dei servizi di accesso per i
terzi alle capacita' disponibili e di assegnazione delle
capacita' stesse, in particolare in regime di congestione,
di cui al regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.
6. I gestori dei gasdotti interconnessi, anche non
direttamente, con reti appartenenti ad altri Stati membri
adottano modalita' di gestione delle reti tali da
assicurare la gestione ottimale delle stesse, promuovere lo
sviluppo degli scambi di gas naturale, e l'assegnazione
congiunta delle capacita' transfrontaliere.
6-bis. I gestori dei sistemi di trasporto e
stoccaggio del gas naturale e GNL cooperano, all'interno
del Paese e a livello regionale, per garantire l'uso piu'
efficiente delle capacita' degli impianti e le sinergie tra
questi ultimi, tenendo conto dell'integrita' e del
funzionamento dei sistemi ed evitando di creare vincoli per
il funzionamento degli impianti GNL e di stoccaggio del gas
naturale.
7. Il Ministero dello sviluppo economico e
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuovono la
cooperazione fra i gestori transfrontalieri nelle aree
geografiche interessate.».