Art. 31 
 
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.
                                 93 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. Le imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi
di distribuzione  di  gas  naturale  designano,  sulla  base  di  una
procedura  trasparente,  uno  o   piu'   gestori   dei   sistemi   di
distribuzione di gas naturale e  provvedono  affinche'  tali  gestori
agiscano a norma degli articoli 44, 46, 47 e 50 della direttiva  (UE)
2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. 
    4-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non ostano alla gestione
di un sistema combinato di trasporto, stoccaggio del gas  naturale  o
GNL o distribuzione del gas naturale, ovvero all'interno dei  sistemi
del gas  naturale  e  dell'idrogeno,  a  condizione  che  il  gestore
ottemperi alle  pertinenti  disposizioni  concernenti  il  regime  di
separazione gestori dei sistemi di trasporto di cui al capo IX  della
direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
13 giugno 2024.». 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  23  del  citato
          decreto legislativo n. 93 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 23. (Separazione dei  gestori  dei  sistemi  di
          distribuzione).  -  1.  Fermo  restando   quanto   previsto
          dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo  n.  164
          del 2000, le imprese di distribuzione del gas naturale  che
          fanno parte di una impresa verticalmente integrata,  devono
          essere indipendenti, sotto il profilo dell'organizzazione e
          del potere decisionale, dalle altre attivita' non  connesse
          alla distribuzione. 
                2. Nel caso  le  imprese  di  distribuzione  del  gas
          naturale di cui al comma 1 abbiano piu' di 100.000  clienti
          allacciati, si applicano i seguenti requisiti minimi: 
                  a)  i  responsabili  dell'amministrazione   di   un
          gestore del sistema di distribuzione non devono  far  parte
          di  strutture  societarie  dell'impresa  di  gas   naturale
          verticalmente  integrata   responsabili,   direttamente   o
          indirettamente, della gestione quotidiana  delle  attivita'
          di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale; 
                  b)  devono  essere  adottate   misure   idonee   ad
          assicurare che gli interessi  professionali  delle  persone
          responsabili dell'amministrazione del gestore  dell'impresa
          di distribuzione siano presi in considerazione in  modo  da
          consentire loro di agire in maniera indipendente; 
                  c) il gestore del  sistema  di  distribuzione  deve
          disporre  di  effettivi  poteri  decisionali,  indipendenti
          dall'impresa di gas naturale  integrata,  in  relazione  ai
          mezzi necessari alla gestione,  alla  manutenzione  e  allo
          sviluppo della rete. Ai  fini  dello  svolgimento  di  tali
          attivita', il gestore del  sistema  di  distribuzione  deve
          disporre delle  risorse  necessarie,  comprese  le  risorse
          umane, tecniche, finanziarie e materiali. Tale disposizione
          non  impedisce  l'esistenza   di   idonei   meccanismi   di
          coordinamento intesi a garantire la tutela dei  diritti  di
          vigilanza  economica  e   amministrativa   della   societa'
          controllante per  quanto  riguarda  la  redditivita'  degli
          investimenti nella societa' controllata. E' consentito alla
          societa' controllante di  approvare  il  piano  finanziario
          annuale, o altro strumento  equivalente,  del  gestore  del
          sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali  ai
          livelli di indebitamento della societa' controllata. Non e'
          consentito alla societa' controllante di  dare  istruzioni,
          ne' per quanto riguarda le operazioni giornaliere,  ne'  in
          relazione a singole decisioni concernenti la costruzione  o
          il miglioramento delle  linee  di  distribuzione,  che  non
          eccedano i termini del piano  finanziario  approvato  o  di
          qualsiasi strumento equivalente; 
                  d) il gestore del  sistema  di  distribuzione  deve
          predisporre un  programma  di  adempimenti,  contenente  le
          misure adottate per escludere comportamenti discriminatori,
          e  garantire   che   ne   sia   adeguatamente   controllata
          l'osservanza. Il  programma  di  adempimenti  illustra  gli
          obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti  per
          raggiungere  tale  obiettivo.   La   persona   o   l'organo
          responsabile del controllo del programma di adempimenti, il
          responsabile della conformita' del gestore del  sistema  di
          distribuzione,  presenta  ogni   anno   all'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas  una  relazione  sulle  misure
          adottate,  che  e'  pubblicata.   Il   responsabile   della
          conformita' del gestore del  sistema  di  distribuzione  e'
          pienamente indipendente  e  deve  poter  accedere,  per  lo
          svolgimento dei  suoi  compiti,  a  tutte  le  informazioni
          necessarie  in  possesso  del  gestore   del   sistema   di
          distribuzione e di ogni impresa collegata. 
                3.   Ai   gestori   di   sistemi   di   distribuzione
          verticalmente  integrati  e'  fatto   divieto   di   creare
          confusione, nella  loro  politica  di  comunicazione  e  di
          marchio, circa l'identita' distinta  del  ramo  «fornitura»
          dell'impresa verticalmente integrata. A tal fine i  gestori
          di cui al presente comma si  conformano  alle  disposizioni
          emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
                4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  puo'
          adottare   misure,   anche   tariffarie,   per   promuovere
          l'aggregazione dei distributori di gas naturale con meno di
          50.000 clienti. 
                4-bis. Le imprese che possiedono o sono  responsabili
          dei sistemi di distribuzione  di  gas  naturale  designano,
          sulla base di una procedura trasparente, uno o piu' gestori
          dei sistemi di distribuzione di gas naturale  e  provvedono
          affinche' tali gestori agiscano a norma degli articoli  44,
          46, 47 e 50 della direttiva (UE) 2024/1788  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. 
                4-ter. Le disposizioni di cui al comma 1  non  ostano
          alla  gestione  di  un  sistema  combinato  di   trasporto,
          stoccaggio del gas naturale o GNL o distribuzione  del  gas
          naturale, ovvero all'interno dei sistemi del gas naturale e
          dell'idrogeno, a condizione che il gestore  ottemperi  alle
          pertinenti   disposizioni   concernenti   il   regime    di
          separazione gestori dei sistemi di trasporto di cui al capo
          IX della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 13 giugno 2024.».