Art. 31
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi
di distribuzione di gas naturale designano, sulla base di una
procedura trasparente, uno o piu' gestori dei sistemi di
distribuzione di gas naturale e provvedono affinche' tali gestori
agiscano a norma degli articoli 44, 46, 47 e 50 della direttiva (UE)
2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non ostano alla gestione
di un sistema combinato di trasporto, stoccaggio del gas naturale o
GNL o distribuzione del gas naturale, ovvero all'interno dei sistemi
del gas naturale e dell'idrogeno, a condizione che il gestore
ottemperi alle pertinenti disposizioni concernenti il regime di
separazione gestori dei sistemi di trasporto di cui al capo IX della
direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 giugno 2024.».
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 93 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 23. (Separazione dei gestori dei sistemi di
distribuzione). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 164
del 2000, le imprese di distribuzione del gas naturale che
fanno parte di una impresa verticalmente integrata, devono
essere indipendenti, sotto il profilo dell'organizzazione e
del potere decisionale, dalle altre attivita' non connesse
alla distribuzione.
2. Nel caso le imprese di distribuzione del gas
naturale di cui al comma 1 abbiano piu' di 100.000 clienti
allacciati, si applicano i seguenti requisiti minimi:
a) i responsabili dell'amministrazione di un
gestore del sistema di distribuzione non devono far parte
di strutture societarie dell'impresa di gas naturale
verticalmente integrata responsabili, direttamente o
indirettamente, della gestione quotidiana delle attivita'
di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale;
b) devono essere adottate misure idonee ad
assicurare che gli interessi professionali delle persone
responsabili dell'amministrazione del gestore dell'impresa
di distribuzione siano presi in considerazione in modo da
consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore del sistema di distribuzione deve
disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti
dall'impresa di gas naturale integrata, in relazione ai
mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo
sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali
attivita', il gestore del sistema di distribuzione deve
disporre delle risorse necessarie, comprese le risorse
umane, tecniche, finanziarie e materiali. Tale disposizione
non impedisce l'esistenza di idonei meccanismi di
coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di
vigilanza economica e amministrativa della societa'
controllante per quanto riguarda la redditivita' degli
investimenti nella societa' controllata. E' consentito alla
societa' controllante di approvare il piano finanziario
annuale, o altro strumento equivalente, del gestore del
sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai
livelli di indebitamento della societa' controllata. Non e'
consentito alla societa' controllante di dare istruzioni,
ne' per quanto riguarda le operazioni giornaliere, ne' in
relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o
il miglioramento delle linee di distribuzione, che non
eccedano i termini del piano finanziario approvato o di
qualsiasi strumento equivalente;
d) il gestore del sistema di distribuzione deve
predisporre un programma di adempimenti, contenente le
misure adottate per escludere comportamenti discriminatori,
e garantire che ne sia adeguatamente controllata
l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli
obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per
raggiungere tale obiettivo. La persona o l'organo
responsabile del controllo del programma di adempimenti, il
responsabile della conformita' del gestore del sistema di
distribuzione, presenta ogni anno all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure
adottate, che e' pubblicata. Il responsabile della
conformita' del gestore del sistema di distribuzione e'
pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo
svolgimento dei suoi compiti, a tutte le informazioni
necessarie in possesso del gestore del sistema di
distribuzione e di ogni impresa collegata.
3. Ai gestori di sistemi di distribuzione
verticalmente integrati e' fatto divieto di creare
confusione, nella loro politica di comunicazione e di
marchio, circa l'identita' distinta del ramo «fornitura»
dell'impresa verticalmente integrata. A tal fine i gestori
di cui al presente comma si conformano alle disposizioni
emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo'
adottare misure, anche tariffarie, per promuovere
l'aggregazione dei distributori di gas naturale con meno di
50.000 clienti.
4-bis. Le imprese che possiedono o sono responsabili
dei sistemi di distribuzione di gas naturale designano,
sulla base di una procedura trasparente, uno o piu' gestori
dei sistemi di distribuzione di gas naturale e provvedono
affinche' tali gestori agiscano a norma degli articoli 44,
46, 47 e 50 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non ostano
alla gestione di un sistema combinato di trasporto,
stoccaggio del gas naturale o GNL o distribuzione del gas
naturale, ovvero all'interno dei sistemi del gas naturale e
dell'idrogeno, a condizione che il gestore ottemperi alle
pertinenti disposizioni concernenti il regime di
separazione gestori dei sistemi di trasporto di cui al capo
IX della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 giugno 2024.».