Art. 32 
 
Modifica all'articolo 25 del decreto legislativo 1° giugno  2011,  n.
                                 93 
 
  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
al  comma  1,  le  parole:  «31  della  direttiva  2009/73/CE»   sono
sostituite dalle seguenti: «75 della  direttiva  (UE)  2024/1788  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024». 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  citato
          decreto legislativo n. 93 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 25.  (Separazione  della  contabilita').  -  1.
          Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  21   del
          decreto legislativo n. 164 del 2000,  le  imprese  del  gas
          naturale sono tenute  alla  separazione  contabile  tra  le
          attivita'  di  trasporto,   distribuzione,   stoccaggio   e
          rigassificazione di gas naturale  liquefatto,  in  base  ai
          criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il gas, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo
          75 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 13 giugno 2024.».