Art. 32
Modifica all'articolo 25 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
al comma 1, le parole: «31 della direttiva 2009/73/CE» sono
sostituite dalle seguenti: «75 della direttiva (UE) 2024/1788 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024».
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo n. 93 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 25. (Separazione della contabilita'). - 1.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del
decreto legislativo n. 164 del 2000, le imprese del gas
naturale sono tenute alla separazione contabile tra le
attivita' di trasporto, distribuzione, stoccaggio e
rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai
criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo
75 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 giugno 2024.».