Art. 33 
 
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.
                                 93 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole: «dell'articolo  30  della  direttiva  2009/73/CE»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 74 e  75  della
direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
13 giugno 2024»; 
      2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «La
divulgazione di tali informazioni e' consentita solo qualora cio' sia
necessario per consentire alle autorita' competenti  di  svolgere  le
proprie funzioni.». 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  26  del  citato
          decreto legislativo n. 93 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 26. (Trasparenza della contabilita'). -  1.  Le
          imprese  di  gas   naturale   consentono   alle   autorita'
          competenti di accedere alla loro contabilita' conformemente
          alle disposizioni di  cui  agli  articoli  74  e  75  della
          direttiva (UE)  2024/1788  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  del  13  giugno  2024,  mantenendo  comunque  la
          riservatezza sulle informazioni commercialmente  sensibili.
          La divulgazione di tali  informazioni  e'  consentita  solo
          qualora cio' sia necessario per consentire  alle  autorita'
          competenti di svolgere le proprie funzioni.».