Art. 33
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «dell'articolo 30 della direttiva 2009/73/CE»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 74 e 75 della
direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 giugno 2024»;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «La
divulgazione di tali informazioni e' consentita solo qualora cio' sia
necessario per consentire alle autorita' competenti di svolgere le
proprie funzioni.».
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto legislativo n. 93 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 26. (Trasparenza della contabilita'). - 1. Le
imprese di gas naturale consentono alle autorita'
competenti di accedere alla loro contabilita' conformemente
alle disposizioni di cui agli articoli 74 e 75 della
direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 giugno 2024, mantenendo comunque la
riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili.
La divulgazione di tali informazioni e' consentita solo
qualora cio' sia necessario per consentire alle autorita'
competenti di svolgere le proprie funzioni.».