Art. 34 
 
Inserimento del titolo II-bis al decreto legislativo 1° giugno  2011,
                                n. 93 
 
  1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il titolo  II
e' inserito il seguente: 
 
               «Titolo II-bis - Mercato dell'idrogeno 
 
  Art. 33-bis (Definizioni). - 1. Ai fini  del  presente  titolo,  si
applicano le seguenti definizioni: 
    a) "sistema dell'idrogeno": il sistema di infrastrutture, tra cui
reti dell'idrogeno, impianti di stoccaggio dell'idrogeno e  terminali
dell'idrogeno, che contengono idrogeno a elevato grado di purezza; 
    b) "impianto di stoccaggio dell'idrogeno": l'impianto  utilizzato
per stoccare idrogeno a elevato grado di purezza: 
      1) compresa la parte del terminale dell'idrogeno utilizzata per
lo stoccaggio, ma a esclusione della parte utilizzata per  operazioni
di produzione e degli impianti riservati  esclusivamente  ai  gestori
delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni; 
      2) compresi gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno di  grandi
dimensioni, in particolare quelli sotterranei, ma a esclusione  delle
strutture piu' piccole e facilmente replicabili; 
    c)  "gestore  dell'impianto  di  stoccaggio  dell'idrogeno":   la
persona fisica o giuridica  che  svolge  la  funzione  di  stoccaggio
dell'idrogeno ed e' responsabile della gestione  di  un  impianto  di
stoccaggio dell'idrogeno; 
    d) "linepack di idrogeno": lo stoccaggio di  idrogeno  a  elevato
grado di purezza mediante compressione nelle  reti  dell'idrogeno,  a
esclusione  degli  impianti   riservati   ai   gestori   delle   reti
dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni; 
    e) "terminale dell'idrogeno": l'impianto adibito allo  scarico  e
alla trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in
idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o nel  sistema
del gas naturale o alla liquefazione dell'idrogeno gassoso e  al  suo
carico, compresi i servizi  ausiliari  e  lo  stoccaggio  provvisorio
necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione
nella  rete  dell'idrogeno;  sono  escluse  le  parti  del  terminale
dell'idrogeno utilizzate per lo stoccaggio; 
    f) "gestore del terminale dell'idrogeno":  la  persona  fisica  o
giuridica  che  svolge  la  funzione  di  scarico  e   trasformazione
dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da
iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema del gas  naturale  o
di liquefazione e carico dell'idrogeno gassoso e che e'  responsabile
della gestione di un terminale dell'idrogeno; 
    g)  "qualita'  dell'idrogeno":  la  purezza  dell'idrogeno  e   i
contaminanti in esso contenuti, in linea con le norme sulla  qualita'
dell'idrogeno applicabili al sistema dell'idrogeno; 
    h) "idrogeno a basse emissioni di carbonio":  l'idrogeno  il  cui
contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e  che  rispetta
la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al
70 per cento rispetto al carburante  fossile  di  riferimento  per  i
combustibili  rinnovabili  di  origine  non  biologica  di  cui  alla
metodologia per valutare  la  riduzione  delle  emissioni  di  gas  a
effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di  origine
non biologica  e  ai  carburanti  derivanti  da  carbonio  riciclato,
adottata a norma dell'articolo 29-bis, comma 3, della direttiva  (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2018; 
    i) "gas a basse emissioni di carbonio": la parte di  combustibili
gassosi nei carburanti  derivanti  da  carbonio  riciclato  ai  sensi
dell'articolo  2,  punto  35),  della   direttiva   (UE)   2018/2001,
l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i  combustibili  sintetici
gassosi il cui  contenuto  energetico  deriva  da  idrogeno  a  basse
emissioni di carbonio che rispettano una soglia  di  riduzione  delle
emissioni di gas a effetto serra pari al 70  per  cento  rispetto  al
carburante fossile di riferimento per i combustibili  rinnovabili  di
origine non biologica  di  cui  alla  metodologia  adottata  a  norma
dell'articolo 29-bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001; 
    l) "combustibili a basse emissioni  di  carbonio":  i  carburanti
derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto  35),
della direttiva (UE)  2018/2001,  l'idrogeno  a  basse  emissioni  di
carbonio  e  i  combustibili  sintetici  liquidi  e  gassosi  il  cui
contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio
che rispettano una soglia di  riduzione  delle  emissioni  di  gas  a
effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile  di
riferimento per i combustibili rinnovabili di origine  non  biologica
di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29-bis,  comma
3, della direttiva (UE) 2018/2001; 
    m) "impresa di idrogeno": ogni  persona  fisica  o  giuridica,  a
esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una  delle  funzioni
seguenti: produzione, trasporto, fornitura, acquisto o stoccaggio  di
idrogeno  o  gestione  di  un  terminale  dell'idrogeno,  e  che   e'
responsabile per i compiti commerciali,  tecnici  o  di  manutenzione
legati a queste funzioni; 
    n) "impresa di gas naturale": ogni persona fisica o giuridica, ad
esclusione dei clienti finali che svolge almeno  una  delle  funzioni
seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o
stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che
e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di  manutenzione
legati a queste funzioni; 
    o) "trasporto": il trasporto di  gas  naturale  finalizzato  alla
fornitura ai clienti, attraverso una rete che  comprende  soprattutto
gasdotti ad alta pressione,  diversa  da  una  rete  di  gasdotti  di
coltivazione e diversa  dalla  parte  dei  gasdotti,  anche  ad  alta
pressione, utilizzati principalmente nell'ambito della  distribuzione
locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura; 
    p) "gestore del sistema di trasporto": qualsiasi persona fisica o
giuridica che svolge l'attivita'  di  trasporto  ed  e'  responsabile
della gestione, della manutenzione e, se necessario,  dello  sviluppo
del sistema di trasporto in una data  zona  e,  eventualmente,  delle
relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di assicurare la
capacita'  a  lungo  termine  del  sistema  di  soddisfare  richieste
ragionevoli di trasporto di gas naturale; 
    q) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso  reti
di gasdotti locali per la consegna ai  clienti,  a  esclusione  della
fornitura; 
    r) "gestore del  sistema  di  distribuzione":  qualsiasi  persona
fisica o giuridica che svolge la  funzione  di  distribuzione  ed  e'
responsabile della gestione, della  manutenzione  e,  se  necessario,
dello sviluppo del sistema di distribuzione  in  una  data  zona  ed,
eventualmente, delle relative  interconnessioni  con  altri  sistemi,
nonche' di assicurare la capacita' a lungo  termine  del  sistema  di
soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale; 
    s) "rete dell'idrogeno": la rete di condotte onshore  e  offshore
usate per il  trasporto  di  idrogeno  a  elevato  grado  di  purezza
finalizzato alla consegna ai clienti, a esclusione della fornitura; 
    t) "trasporto dell'idrogeno": il trasporto o la distribuzione  di
idrogeno finalizzato alla consegna ai  clienti  attraverso  una  rete
dell'idrogeno, a esclusione della fornitura; 
    u) "rete di trasporto dell'idrogeno": la rete di condotte per  il
trasporto dell'idrogeno a elevato grado di  purezza,  in  particolare
una rete che comprende gli  interconnettori  di  idrogeno  o  che  e'
direttamente collegata agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno,  ai
terminali dell'idrogeno o a due o piu' interconnettori di idrogeno  o
che serve in primo luogo a trasportare l'idrogeno  verso  altre  reti
dell'idrogeno, verso gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno o verso
i terminali dell'idrogeno, senza escludere la possibilita'  che  tali
reti siano finalizzate  all'approvvigionamento  diretto  dei  clienti
allacciati; 
    v) "rete di distribuzione dell'idrogeno": la rete di condotte per
il trasporto locale o  regionale  di  idrogeno  a  elevato  grado  di
purezza, finalizzata in primo  luogo  all'approvvigionamento  diretto
dei clienti allacciati, che  non  comprende  gli  interconnettori  di
idrogeno e che non e' direttamente collegata  ne'  agli  impianti  di
stoccaggio dell'idrogeno ne' ai terminali dell'idrogeno, a  meno  che
la rete in questione non fosse un sistema di  distribuzione  del  gas
naturale al 4 agosto 2024  e  sia  stata  parzialmente  o  totalmente
riconvertita  per  il  trasporto  di  idrogeno,  ne'  a  due  o  piu'
interconnettori di idrogeno; 
    z) "gestore della rete  dell'idrogeno":  ogni  persona  fisica  o
giuridica che svolge la funzione di  trasporto  dell'idrogeno  ed  e'
responsabile della gestione, della  manutenzione  e,  se  necessario,
dello  sviluppo  della  rete  dell'idrogeno  in  una  data  zona  ed,
eventualmente,  delle  relative  interconnessioni  con   altre   reti
dell'idrogeno, e di assicurare  la  capacita'  a  lungo  termine  del
sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno; 
    aa) "gestore della rete di trasporto dell'idrogeno": ogni persona
fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e,
se necessario, dello sviluppo di una rete di trasporto  dell'idrogeno
in una data zona ed, eventualmente, delle  relative  interconnessioni
con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la  capacita'  a  lungo
termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli  di  trasporto
di idrogeno; 
    bb) "gestore della rete  di  distribuzione  dell'idrogeno":  ogni
persona  fisica  o  giuridica  responsabile  della  gestione,   della
manutenzione  e,  se  necessario,  dello  sviluppo  di  una  rete  di
distribuzione dell'idrogeno in una data zona e, eventualmente,  delle
relative  interconnessioni  con  altre  reti  dell'idrogeno,   e   di
assicurare la capacita' a lungo  termine  della  rete  di  soddisfare
richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno; 
    cc) "fornitura": la vendita ai clienti, compresa la rivendita, di
gas naturale,  compreso  il  gas  naturale  liquefatto  (GNL),  o  di
idrogeno, anche sotto forma di vettori di idrogeno organico liquido o
idrogeno liquido e di derivati dell'idrogeno tra cui l'ammoniaca o il
metanolo; 
    dd) "impresa fornitrice": ogni persona  fisica  o  giuridica  che
svolge funzioni di fornitura; 
    ee) "fornitore di  ultima  istanza":  l'esercente  designato  che
assicura la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono
senza fornitore; 
    ff) "sistema interconnesso": un insieme di sistemi reciprocamente
collegati; 
    gg) "interconnettore di  idrogeno":  la  rete  dell'idrogeno  che
attraversa o si estende oltre una frontiera  tra  Stati  membri  allo
scopo di collegare le reti  nazionali  dell'idrogeno  di  tali  Stati
membri o una rete dell'idrogeno tra uno Stato membro e un paese terzo
fino al territorio degli Stati membri o alle  acque  territoriali  di
tale Stato membro; 
    hh) "impresa verticalmente integrata": un'impresa di gas naturale
o un gruppo di imprese di gas naturale o un'impresa di idrogeno o  un
gruppo di imprese di idrogeno nelle quali  la  stessa  persona  o  le
stesse  persone,  fisiche  o   giuridiche   hanno,   direttamente   o
indirettamente, il potere  di  esercitare  il  controllo,  e  in  cui
l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni  di
trasporto del gas naturale,  trasporto  dell'idrogeno,  distribuzione
del gas naturale, distribuzione dell'idrogeno, gestione di  terminali
dell'idrogeno, rigassificazione di GNL o stoccaggio di gas naturale o
di idrogeno, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di
gas naturale o di idrogeno; 
    ii) "utente del sistema": ogni persona  fisica  o  giuridica  che
rifornisce di gas naturale o idrogeno o e' rifornita dal sistema; 
    ll) "clienti": i clienti grossisti o finali di gas naturale o  di
idrogeno e le imprese di gas naturale o di  idrogeno  che  acquistano
gas naturale o idrogeno; 
    mm) "cliente civile": un cliente  che  acquista  gas  naturale  o
idrogeno per il proprio consumo domestico; 
    nn) "cliente non civile": un cliente che acquista gas naturale  o
idrogeno non destinato al proprio uso domestico; 
    oo) "cliente finale": il cliente  che  acquista  gas  naturale  o
idrogeno per uso proprio, ivi compresi gli impianti di  distribuzione
di metano per autotrazione che sono considerati clienti finali; 
    pp) "cliente grossista": una persona fisica o giuridica,  diversa
dai gestori dei sistemi di trasporto e dai  gestori  dei  sistemi  di
distribuzione, che acquista  gas  naturale  o  idrogeno  a  scopo  di
rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita; 
    qq) "contratto di fornitura di gas": il contratto di fornitura di
gas naturale o di idrogeno, a esclusione degli strumenti derivati sul
gas naturale; 
    rr)  "controllo":  diritti,  contratti,   o   altri   mezzi   che
conferiscono,  da  soli  o  congiuntamente,  e  tenuto  conto   delle
circostanze di fatto o di  diritto,  la  possibilita'  di  esercitare
un'influenza   determinante   sull'attivita'   di   un'impresa,    in
particolare attraverso: 
      1) diritti di proprieta' o di godimento sulla  totalita'  o  su
parti del patrimonio di un'impresa; 
      2)  diritti   o   contratti   che   conferiscono   un'influenza
determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni
e decisioni degli organi di un'impresa. 
    ss) "contratto a lungo termine": il contratto di fornitura di gas
di durata superiore a un anno; 
    tt) "sistema di entrata-uscita": un modello di accesso per il gas
naturale o l'idrogeno in cui gli utenti del sistema prenotano diritti
di capacita' in modo indipendente ai punti di entrata  e  di  uscita,
che include il sistema di trasporto e puo' includere l'intero sistema
di distribuzione o parte di esso, o le reti dell'idrogeno; 
    uu) "zona di bilanciamento": il sistema al quale  si  applica  un
dato regime di bilanciamento, che include il sistema di  trasporto  e
puo' includere gli interi sistemi di distribuzione o parte di essi; 
    vv) "punto di scambio virtuale": il punto commerciale non  fisico
all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il  quale  il  gas
naturale o l'idrogeno sono scambiati tra venditore e acquirente senza
bisogno di prenotare capacita'; 
    zz) "utente della rete": il cliente o il potenziale  cliente  del
gestore del sistema o lo stesso gestore del sistema, nella misura  in
cui per tale gestore sia  necessario  svolgere  le  sue  funzioni  in
relazione al trasporto di gas naturale o idrogeno; 
    aaa) "punto  di  entrata":  il  punto  soggetto  a  procedure  di
prenotazione da parte degli utenti della  rete  che  da'  accesso  al
sistema di entrata-uscita; 
    bbb)  "punto  di  uscita":  il  punto  soggetto  a  procedure  di
prenotazione da parte degli utenti della rete che consente il  flusso
di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita; 
    ccc) "punto di interconnessione": il punto fisico o virtuale  che
collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un  sistema
di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura  in  cui  tale
punto e' soggetto a procedure di prenotazione da parte  degli  utenti
della rete; 
    ddd) "punto di interconnessione virtuale": due o  piu'  punti  di
interconnessione che collegano gli stessi due  sistemi  adiacenti  di
entrata-uscita integrati  tra  loro  al  fine  di  fornire  un  unico
servizio di capacita'; 
    eee) "partecipante al mercato": la persona fisica o giuridica che
acquista, vende o produce gas naturale  o  idrogeno  o  che  gestisce
servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini  di
compravendita su uno o piu' mercati del gas naturale o dell'idrogeno,
compresi i mercati di bilanciamento; 
    fff) "oneri di risoluzione  del  contratto":  qualsiasi  onere  o
penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato
per  risolvere  un  contratto  di  fornitura  di  gas  o  di  servizi
attinenti; 
    ggg) "oneri per cambio di fornitore": qualsiasi  onere  o  penale
imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato  o  dai
gestori  di  sistemi,  direttamente  o  indirettamente,  in  caso  di
cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato,  compresi  gli
oneri di risoluzione del contratto; 
    hhh) "informazioni  di  fatturazione":  le  informazioni  fornite
nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento; 
    iii)  "contatore  convenzionale":  il   contatore   analogico   o
elettronico sprovvisto della  capacita'  di  trasmettere  e  ricevere
dati; 
    lll)  "sistema   di   misurazione   intelligente":   un   sistema
elettronico in grado di  misurare  il  consumo  di  energia  fornendo
maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e  di
trasmettere e ricevere dati utilizzando una  forma  di  comunicazione
elettronica; 
    mmm) "interoperabilita'": nel contesto dei sistemi di misurazione
intelligenti, la capacita' di due o piu' reti, sistemi,  dispositivi,
applicazioni  o  componenti  nei   settori   dell'energia   o   delle
comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare  informazioni
per svolgere le funzioni richieste; 
    nnn) "piu' recenti disponibili":  nel  contesto  dei  sistemi  di
misurazione intelligenti, dati forniti  in  un  lasso  di  tempo  che
corrisponde  al  piu'  breve  periodo  di  regolazione  nel   mercato
nazionale; 
    ooo)  "migliori  tecniche  disponibili":   nel   contesto   della
protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente  di  misurazione
intelligente, le tecniche piu' efficaci, avanzate e idonee dal  punto
di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni  per  il
rispetto delle norme dell'Unione europea sulla protezione dei dati  e
sulla sicurezza; 
    ppp) "poverta'  energetica":  la  poverta'  energetica  ai  sensi
dell'articolo 2,  punto  52),  della  direttiva  (UE)  2023/1791  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023; 
    qqq) "cliente attivo": il cliente finale di  gas  naturale  o  il
gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale che: 
      1) consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto: 
        1.1)  nei  propri  locali  situati  all'interno  di   un'area
delimitata; 
        1.2) in altri locali; 
      2)  purche'  le  attivita'  non  costituiscano  la   principale
attivita' commerciale o professionale  del  cliente  finale  e  siano
conformi al diritto applicabile alla produzione di  gas  rinnovabile,
in particolare per quanto riguarda le  emissioni  di  gas  a  effetto
serra alternativamente: 
        2.1) vende il  gas  rinnovabile  autoprodotto  attraverso  il
sistema del gas naturale; 
        2.2) partecipa a meccanismi di flessibilita' o di  efficienza
energetica; 
    rrr)  "efficienza  energetica  al  primo  posto":  il   principio
"l'efficienza energetica al primo posto" ai  sensi  dell'articolo  2,
punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018; 
    sss) "riconversione": la riconversione ai sensi dell'articolo  2,
punto 18), del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2022.   
    Art. 33-ter (Mercato dell'idrogeno  competitivo,  incentrato  sui
clienti, flessibile e  non  discriminatorio). -  1.  I  clienti  sono
liberi di acquistare idrogeno dal  fornitore  di  loro  scelta  e  di
stipulare, contemporaneamente, piu' di un contratto di  fornitura  di
idrogeno,  purche'  siano  stabiliti  i  punti   di   connessione   e
misurazione richiesti. 
    2.   E'   vietato    ostacolare    indebitamente    gli    scambi
transfrontalieri di idrogeno, l'emergere e il funzionamento di scambi
liquidi  dell'idrogeno,  la  partecipazione  dei   consumatori,   gli
investimenti, in particolare nel gas rinnovabile e nel  gas  a  basse
emissioni di carbonio, o lo stoccaggio di energia. La formazione  dei
prezzi dell'idrogeno deve avvenire secondo  criteri  di  mercato,  in
coerenza con le condizioni effettive della domanda e dell'offerta. 
    3. Nel  mercato  dell'idrogeno  e'  vietato  introdurre  barriere
ingiustificate all'ingresso e all'uscita, nonche' agli scambi e  alle
attivita' all'interno dello stesso.   
    4. Le imprese che operano nel settore dell'idrogeno sono soggette
a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e  non
discriminatori, in particolare per  quanto  riguarda  la  connessione
alla rete, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai  dati,  le
procedure di cambio di fornitore e i regimi di  fatturazione  e,  ove
applicabile, la concessione di licenze.   
    5. Le imprese provenienti da paesi terzi che operano nel  mercato
interno  dell'idrogeno  sono  tenute  al   rispetto   della   vigente
disciplina nazionale ed eurounitaria, anche in materia di ambiente  e
sicurezza.   
    6. Nel mercato dell'idrogeno e' garantito un approccio incentrato
sui  clienti  ed  efficiente  sotto  il  profilo  energetico.   L'uso
dell'idrogeno  e'  rivolto  ai  clienti  in  settori   difficili   da
decarbonizzare che presentano un elevato potenziale di riduzione  dei
gas a effetto serra e per i quali non sono disponibili  opzioni  piu'
efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi.   
    7. E'  garantita  l'integrazione  del  sistema  energetico  senza
discriminare indebitamente soluzioni piu' efficienti sotto il profilo
energetico,  come  l'elettrificazione  diretta,  in  linea   con   il
principio "l'efficienza energetica al primo posto".   
    Art. 33-quater (Prezzi di fornitura basati sul mercato). -  1.  I
fornitori hanno la facolta' di determinare il prezzo della  fornitura
di idrogeno ai clienti. L'ARERA adotta i provvedimenti opportuni  per
assicurare un'effettiva  concorrenza  tra  i  fornitori  e  garantire
prezzi ragionevoli per i clienti finali.   
    2.  I  fornitori  garantiscono  la  protezione  dei  clienti   in
condizioni di poverta' energetica e dei  clienti  civili  vulnerabili
con politiche sociali o mezzi diversi dagli  interventi  pubblici  di
fissazione dei prezzi per la fornitura  di  idrogeno,  in  ogni  caso
nell'ambito degli strumenti di sostegno e delle risorse disponibili a
legislazione vigente.   
    3.  Ogni  due  anni,  nell'ambito  delle   relazioni   intermedie
nazionali integrate sull'energia e il clima, e' riportato: 
      a) lo stato di attuazione del presente articolo; 
      b) la valutazione dell'opportunita'  e  della  proporzionalita'
degli interventi pubblici a norma del presente articolo; 
      c) una valutazione dei progressi compiuti  nella  creazione  di
una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella  transizione  verso
prezzi basati sul mercato.   
    Art. 33-quinquies (Obblighi di  servizio  pubblico). -  1.  Fatto
salvo quanto previsto dal comma 2, le  imprese  di  idrogeno  operano
secondo i principi del presente decreto  al  fine  di  realizzare  un
mercato dell'idrogeno concorrenziale, sicuro e sostenibile dal  punto
di vista ambientale. E' vietata qualsiasi  discriminazione  tra  tali
imprese riguardo ai loro diritti o obblighi. 
    2. A norma  dell'articolo  106  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), nell'interesse economico  generale,  alle
imprese di idrogeno  possono  essere  imposti  obblighi  di  servizio
pubblico   concernenti   la   sicurezza,   compresa   la    sicurezza
dell'approvvigionamento,  la  regolarita'   e   la   qualita'   delle
forniture, nonche' la tutela dell'ambiente, ivi inclusa  l'efficienza
energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima.
In fase di  attuazione,  l'ARERA  definisce  tali  obblighi  in  modo
chiaro, trasparente, non discriminatorio e verificabile e  garantisce
alle imprese di idrogeno dell'Unione europea parita'  di  accesso  ai
consumatori nazionali. 
    3.  Eventuali  compensazioni  finanziarie  o   altre   forme   di
compensazione per l'adempimento degli obblighi  di  cui  al  presente
articolo,  sono  concesse  dall'ARERA  in  modo  trasparente  e   non
discriminatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica. 
    4. L'ARERA comunica alla  Commissione  europea  tutte  le  misure
adottate per  adempiere  agli  obblighi  di  servizio  pubblico,  ivi
comprese  le  misure  relative  alla   tutela   dei   consumatori   e
dell'ambiente, nonche' ai loro possibili  effetti  sulla  concorrenza
nazionale e internazionale, a prescindere  dall'eventuale  necessita'
di una deroga alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 13 giugno 2024. Ogni due  anni,  l'ARERA  comunica
alla  Commissione  europea  eventuali  modifiche  apportate  a  dette
misure. 
    5. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico a norma  del  comma
2, i soggetti interessati sono consultati nella fase iniziale in modo
aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti ufficiali relativi
alle consultazioni e i documenti utilizzati per l'elaborazione  degli
obblighi di servizio pubblico sono resi pubblici, pur  mantenendo  la
riservatezza  delle  informazioni  commercialmente  sensibili  e   la
protezione dei dati.   
    Art. 33-sexies (Norme tecniche). - 1. Con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica,  da  adottare  entro  sei
mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,
sono definiti i criteri tecnici di sicurezza e sono elaborate e  rese
pubbliche norme tecniche che stabiliscono i requisiti tecnici  minimi
di progettazione e di funzionamento per  la  connessione  al  sistema
degli impianti di trasporto,  distribuzione,  linee  di  trasporto  e
stoccaggio   dell'idrogeno.   Tali   norme   tecniche    garantiscono
l'interoperabilita'   dei   sistemi   e   sono   obiettive   e    non
discriminatorie. Le norme tecniche sono notificate  alla  Commissione
europea a norma dell'articolo 5 della direttiva  (UE)  2015/1535  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.   
    2. I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei  sistemi  di
distribuzione e i gestori delle  reti  dell'idrogeno  sono  tenuti  a
pubblicare le norme tecniche di cui al comma 1,  in  particolare  con
riferimento  alle  norme  di  connessione  alla  rete,   comprendenti
requisiti in materia di qualita' e pressione dell'idrogeno sulla base
di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.   
    Art. 33-septies (Accesso del gas rinnovabile e del  gas  a  basse
emissioni di carbonio al mercato). - 1. E' consentito  l'accesso  del
gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato  e
alle infrastrutture a prescindere  dal  fatto  che  gli  impianti  di
produzione di tali gas siano connessi a reti di  distribuzione  o  di
trasporto,  tenendo   conto   delle   stime   dell'evoluzione   della
produzione,  della  fornitura  e  del  consumo  di  gas  naturale  in
conformita' all'articolo 16 del presente decreto. 
    Art. 33-octies (Accesso dei terzi alle reti  di  idrogeno). -  1.
L'accesso  dei  terzi  alle  reti   dell'idrogeno   e'   regolato   e
disciplinato mediante tariffe  pubblicate  dall'ARERA,  applicate  in
modo oggettivo e non discriminatorio tra gli utenti della rete.   
    2. Le tariffe e le metodologie per l'accesso  reti  dell'idrogeno
di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate dall'ARERA prima  della
loro  entrata  in  vigore  secondo  quanto   previsto   dall'articolo
33-tricies quater del presente decreto.   
    3. I gestori delle reti dell'idrogeno, ove necessario al fine  di
svolgere  le  loro  funzioni,  anche  in   relazione   al   trasporto
transfrontaliero  dell'idrogeno  nella  rete,  hanno  il  diritto  di
accesso alla rete di altri gestori.   
    Art. 33-novies (Accesso dei terzi ai terminali  dell'idrogeno). -
1. L'accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno  e'  basato  su  un
sistema di accesso  negoziato  nel  rispetto  di  criteri  oggettivi,
trasparenti e non discriminatori. L'ARERA adotta le misure necessarie
affinche' gli utenti dei terminali dell'idrogeno siano  in  grado  di
negoziare l'accesso ai medesimi terminali. Le parti  hanno  l'obbligo
di negoziare l'accesso in buona fede. 
    2. L'ARERA  monitora  le  condizioni  di  accesso  dei  terzi  ai
terminali  dell'idrogeno  e   il   relativo   impatto   sul   mercato
dell'idrogeno e, ove necessario al fine di preservare la concorrenza,
adotta misure tese a migliorare l'accesso nel rispetto dei criteri di
cui al comma 1.   
    Art. 33-decies  (Accesso  allo  stoccaggio  dell'idrogeno). -  1.
L'accesso dei terzi allo stoccaggio dell'idrogeno e, ove tecnicamente
ed  economicamente  necessario  al  fine  di  assicurare  un  accesso
efficiente al sistema per rifornire i clienti, al  linepack,  nonche'
l'accesso dei terzi ai servizi ausiliari e' basato su un  sistema  di
accesso  regolato,  con  tariffe  pubblicate  e  applicate  in   modo
obiettivo  e  non  discriminatorio  tra  gli   utenti   del   sistema
dell'idrogeno. Le tariffe o le relative metodologie di  calcolo  sono
approvate dall'ARERA prima della  loro  entrata  in  vigore  a  norma
dell'articolo 33-tricies quater. 
    Art. 33-undecies (Rifiuto dell'accesso e della connessione). - 1.
I gestori delle reti dell'idrogeno operanti sul territorio  nazionale
possono rifiutare l'accesso o la connessione al sistema dell'idrogeno
qualora  non  dispongano   della   capacita'   necessaria   o   della
connessione. 
    2. Fatti salvi gli  obiettivi  di  decarbonizzazione  dell'Unione
europea e nazionali e i requisiti  vigenti  volti  alla  riduzione  o
all'abbandono del consumo di gas di origine fossile, i gestori  delle
reti dell'idrogeno  che  rifiutano  l'accesso  o  la  connessione  al
sistema dell'idrogeno per mancanza  di  capacita'  o  di  connessione
provvedono a realizzare i necessari interventi di miglioramento,  ove
economicamente giustificabile o qualora  un  potenziale  cliente  sia
disposto a sostenerne il costo. 
    3. Per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di  carbonio
l'accesso al sistema puo'  essere  rifiutato  solo  fatti  salvi  gli
articoli 20 e  36  del  regolamento  (UE)  2024/1789  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. 
    4. Il rifiuto di accesso o connessione a norma dei commi  1  e  2
del  presente   articolo   deve   essere   debitamente   motivato   e
tempestivamente comunicato all'ARERA e  all'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato, nonche' al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.   
    Art. 33-duodecies (Poteri decisionali in materia  di  connessione
di impianti di produzione  di  gas  rinnovabile  e  di  gas  a  basse
emissioni di carbonio al sistema di trasporto). - 1. Il  gestore  del
sistema di trasporto instaura e rende pubbliche procedure trasparenti
ed efficienti per la connessione non discriminatoria di  impianti  di
produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio,
in linea con le capacita' individuate nel piano decennale di sviluppo
della rete di cui  all'articolo  16.  Tali  procedure  sono  soggette
all'approvazione  dell'ARERA.  Per  gli  impianti  di  produzione  di
biometano si applica quanto disposto  dall'articolo  20  del  decreto
legislativo 24 gennaio 2011, n. 28. 
    2. Il gestore del sistema di  trasporto  non  puo'  rifiutare  le
richieste di connessione economicamente  ragionevoli  e  tecnicamente
fattibili da  parte  di  un  nuovo  impianto  di  produzione  di  gas
rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, o di un  impianto
esistente ma non ancora connesso, salvo quanto previsto dall'articolo
33-undecies.   
    Art. 33-terdecies (Poteri decisionali in materia  di  connessione
alla rete di trasporto dell'idrogeno). - 1. Il gestore della rete  di
trasporto dell'idrogeno stabilisce  e  rende  pubbliche  procedure  e
tariffe  trasparenti   ed   efficienti   per   la   connessione   non
discriminatoria  degli  impianti  di  stoccaggio  di  idrogeno,   dei
terminali dell'idrogeno  e  dei  clienti  industriali  alla  rete  di
trasporto    dell'idrogeno.    Tali    procedure    sono     soggette
all'approvazione dell'ARERA. 
    2. Il gestore della rete  di  trasporto  dell'idrogeno  non  puo'
rifiutare la connessione  di  un  nuovo  impianto  di  stoccaggio  di
idrogeno, terminale dell'idrogeno o cliente industriale  a  causa  di
eventuali future limitazioni delle capacita' di rete disponibili o di
costi  supplementari  derivanti  dalla  necessita'  di  aumentare  la
capacita'. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno  assicura
una  capacita'  d'entrata  e  d'uscita  sufficiente  per   la   nuova
connessione. 
    Art. 33-quaterdecies (Designazione dei  gestori  dei  sistemi  di
distribuzione   e   dei   gestori   delle   reti   di   distribuzione
dell'idrogeno). - 1. Le imprese che possiedono  o  sono  responsabili
delle reti di distribuzione dell'idrogeno designano,  sulla  base  di
una procedura trasparente, per un periodo di tempo di dieci anni, uno
o piu' gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e provvedono
affinche'   tali   gestori   agiscano   a   norma   degli    articoli
33-quinquiesdecies e 33-sexiesdecies del presente decreto.   
    Art. 33-quinquiesdecies (Separazione dei gestori dei  sistemi  di
distribuzione   e   dei   gestori   della   rete   di   distribuzione
dell'idrogeno). -  1.  Il  gestore  della   rete   di   distribuzione
dell'idrogeno,  qualora  faccia  parte  di  un'impresa  verticalmente
integrata, deve essere  indipendente,  quantomeno  sotto  il  profilo
della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere  decisionale,
da  altre  attivita'  non  connesse   alla   distribuzione   o   alla
distribuzione dell'idrogeno. La presente  disposizione  non  comporta
l'obbligo  di  separare  la  proprieta'  dei  mezzi  del  sistema  di
distribuzione   o   della   rete   di   distribuzione   dell'idrogeno
dall'impresa  verticalmente  integrata.  I  gestori  delle  reti   di
distribuzione  dell'idrogeno  hanno  la  facolta'  di   prendere   in
locazione o in leasing  attivi  della  rete  dell'idrogeno  da  altri
proprietari di sistemi  di  distribuzione,  gestori  dei  sistemi  di
distribuzione o gestori delle  reti  di  distribuzione  dell'idrogeno
all'interno della  stessa  impresa.  Tale  locazione  o  leasing  non
comporta sussidi incrociati tra operatori diversi. 
    2. Il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno,  qualora
sia parte di un'impresa verticalmente integrata, e'  indipendente  da
altre attivita' non connesse  alla  distribuzione  dell'idrogeno  per
quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni.  Al  fine
di conseguire tale indipendenza,  si  applicano  i  seguenti  criteri
minimi: 
      a) l'amministrazione del gestore della  rete  di  distribuzione
dell'idrogeno non  fa  parte  di  strutture  societarie  dell'impresa
verticalmente integrata responsabili, direttamente o  indirettamente,
della gestione ordinaria delle attivita' di produzione,  trasporto  e
fornitura di idrogeno; 
      b) sono adottate misure idonee ad assicurare che gli  interessi
professionali delle  persone  responsabili  dell'amministrazione  del
gestore della rete di  distribuzione  dell'idrogeno  siano  presi  in
considerazione in  modo  da  consentire  loro  di  agire  in  maniera
indipendente; 
      c) il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno dispone
di  effettivi  poteri  decisionali,   indipendenti   o   dall'impresa
verticalmente  integrata,  in  relazione  ai  mezzi  necessari   alla
gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete; ai fini dello
svolgimento di tali compiti, il gestore della rete  di  distribuzione
dell'idrogeno dispone delle risorse necessarie, comprese  le  risorse
umane, tecniche, finanziarie e materiali; cio' non osta all'esistenza
di appropriati meccanismi di  coordinamento  intesi  a  garantire  la
tutela dei diritti di  vigilanza  economica  e  amministrativa  della
societa' madre per quanto riguarda la redditivita' degli investimenti
disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 78,  paragrafo  7,
della  direttiva  (UE)  2024/1788  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 13 giugno 2024,  in  una  societa'  controllata;  cio'
consente in particolare alla societa' madre  di  approvare  il  piano
finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente,  del  gestore
della rete di distribuzione  dell'idrogeno  e  di  introdurre  limiti
globali ai livelli di indebitamento della sua  societa'  controllata;
non e' consentito alla societa' madre dare istruzioni, ne' per quanto
riguarda le attivita' di  gestione  ordinaria,  ne'  in  relazione  a
singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle
linee  di  distribuzione,  che  non  eccedano  i  termini  del  piano
finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;   
      d)  il  gestore  della  rete  di  distribuzione   dell'idrogeno
predispone un programma di adempimenti contenente le misure  adottate
per escludere comportamenti discriminatori e garantisce  che  ne  sia
adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma  di  adempimenti
illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare  i  dipendenti
per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo  responsabile
del controllo del programma di adempimenti, o il  responsabile  della
conformita' del gestore della  rete  di  distribuzione  dell'idrogeno
presenta ogni anno all'ARERA una relazione sulle misure adottate e la
rende pubblica. Il responsabile della conformita' del  gestore  della
rete di distribuzione dell'idrogeno e' pienamente indipendente e deve
poter accedere, per lo svolgimento della sua  missione,  a  tutte  le
informazioni  necessarie  in  possesso  del  gestore  della  rete  di
distribuzione dell'idrogeno e di ogni impresa collegata. 
    3. Qualora il gestore della rete di  distribuzione  dell'idrogeno
faccia parte di un'impresa  verticalmente  integrata,  le  rispettive
attivita'  sono  controllate  dall'ARERA  affinche'  il  gestore   in
questione non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale
per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori delle reti  di
distribuzione dell'idrogeno verticalmente integrati e' fatto  divieto
di creare confusione, nella  loro  politica  di  comunicazione  e  di
marchio, circa l'identita' distinta del ramo "fornitura" dell'impresa
verticalmente integrata. 
    4. I commi 1, 2 e 3 non si applicano ai  gestori  di  sistemi  di
distribuzione appartenenti a un'impresa di gas naturale integrata che
rifornisce meno di 100.000 clienti allacciati. Qualora il gestore del
sistema di distribuzione benefici di una deroga ai sensi del comma  1
alla data del 4 agosto 2024, non si applicano i commi 1, 2 e 3  anche
al gestore della rete di distribuzione  dell'idrogeno  facente  parte
della medesima impresa, a  condizione  che  il  numero  combinato  di
clienti allacciati del gestore del sistema  di  distribuzione  e  del
gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno rimanga inferiore a
100.000. 
    Art. 33-sexiesdecies  (Compiti  dei  gestori  delle  reti,  dello
stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno). - 1. Il gestore della rete
dell'idrogeno,  dello  stoccaggio  di  idrogeno   o   del   terminale
dell'idrogeno ha la responsabilita' di: 
      a) gestire, mantenere e sviluppare, compresa la  riconversione,
a  condizioni  economiche  accettabili,  un'infrastruttura  sicura  e
affidabile per il trasporto o lo stoccaggio di idrogeno,  nel  dovuto
rispetto dell'ambiente, in stretta collaborazione con i gestori delle
reti dell'idrogeno connesse e limitrofe, al fine  di  ottimizzare  la
co-ubicazione della produzione e dell'uso dell'idrogeno e sulla  base
del piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;   
      b)  assicurare  la  capacita'  a  lungo  termine  del   sistema
dell'idrogeno di soddisfare richieste ragionevoli individuate per  il
trasporto  e  lo  stoccaggio  di  idrogeno  conformemente  al   piano
decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;   
      c) garantire mezzi adeguati ad adempiere ai propri obblighi;   
      d)  fornire  al  gestore  di  altre  reti   o   altri   sistemi
interconnessi con il proprio informazioni  sufficienti,  anche  sulla
qualita' dell'idrogeno, per  garantire  il  funzionamento  sicuro  ed
efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' del  sistema
interconnesso;   
      e) non operare  discriminazioni  tra  gli  utenti  del  sistema
dell'idrogeno o le categorie  di  utenti  dell'infrastruttura,  nello
specifico a favore di imprese ad essi collegate;   
      f)  fornire  agli   utenti   del   sistema   dell'idrogeno   le
informazioni necessarie a un efficiente accesso all'infrastruttura;   
      g) adottare tutte le misure ragionevoli disponibili per evitare
e ridurre al minimo le emissioni di idrogeno delle proprie operazioni
e sottoporre periodicamente a ispezione tutti i componenti pertinenti
sotto la propria responsabilita'  al  fine  di  rilevare  e  riparare
eventuali perdite di idrogeno;   
      h) presentare all'ARERA una  relazione  periodica,  secondo  le
modalita' definite dalla stessa ARERA, sul rilevamento delle  perdite
di  idrogeno  e,  ove  opportuno,  un  programma  di  riparazione   o
sostituzione delle  stesse,  rendendo  pubbliche,  su  base  annuale,
informazioni statistiche riguardanti il rilevamento e la  riparazione
delle perdite di idrogeno.   
    2. I gestori delle reti  di  trasporto  dell'idrogeno  assicurano
sufficiente capacita' transfrontaliera per integrare l'infrastruttura
europea dell'idrogeno, accogliendo tutte le  richieste  di  capacita'
economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili, individuate  nel
piano decennale di sviluppo della  rete  di  cui  all'articolo  16  e
tenendo  conto  della  sicurezza  degli  approvvigionamenti  di  gas.
Ricevuta la certificazione a norma dell'articolo  33-vicies  septies,
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica affida a  uno
o  a  un  numero  limitato  di  gestori  delle  reti   di   trasporto
dell'idrogeno  la  responsabilita'   di   assicurare   la   capacita'
transfrontaliera.   
    3. Ove opportuno per la gestione del sistema  e  per  gli  utenti
finali,  l'ARERA  affida  ai  gestori  delle  reti  dell'idrogeno  la
responsabilita' di assicurare una gestione efficiente della  qualita'
dell'idrogeno e una qualita' stabile dell'idrogeno nelle  loro  reti,
in  conformita'  alle  norme  applicabili  in  materia  di   qualita'
dell'idrogeno.   
    4. I gestori  delle  reti  dell'idrogeno  sono  responsabili  del
bilanciamento delle rispettive reti a decorrere dal 1° gennaio 2033 o
da una data anteriore se cosi'  disposto  dall'ARERA.  Le  regole  di
bilanciamento della rete dell'idrogeno  adottate  dai  gestori  delle
reti dell'idrogeno, comprese le regole  per  addebitare  agli  utenti
della  loro  rete  lo  sbilanciamento  energetico   sono   obiettive,
trasparenti e non discriminatorie.   
    Art.  33-septiesdecies  (Reti  dell'idrogeno   esistenti). -   1.
L'ARERA puo' concedere una  deroga  alle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 33-octies, 33-quinquiesdecies, 33-vicies  quater,  33-vicies
quinquies, 33-vicies sexies e 33-vicies septies del presente decreto,
nonche' agli articoli 7 e  65  del  regolamento  (UE)  2024/1789  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  giugno  2024,  in  favore
delle  reti  dell'idrogeno  che  alla  data   del   4   agosto   2024
appartenevano a un'impresa verticalmente integrata. 
    2.  Le  deroghe  concesse  a  norma  del  comma  1  decadono   al
verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: 
      a) quando  l'ARERA,  su  richiesta  dell'impresa  verticalmente
integrata, decide di porre fine alla deroga; 
      b) quando la rete  dell'idrogeno  che  beneficia  della  deroga
viene collegata a un'altra rete dell'idrogeno; 
      c) quando la rete  dell'idrogeno  che  beneficia  della  deroga
viene ampliata o se e' aumentata la sua capacita' di oltre il  5  per
cento in termini di lunghezza o capacita' rispetto a quella posseduta
alla data del 4 agosto 2024; 
      d)   quando   l'ARERA   conclude,   mediante   decisione,   che
l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio  di
ostacolare la concorrenza o di incidere  negativamente  sull'efficace
realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o  sullo  sviluppo  e
sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale  o  nell'Unione
europea. 
    3. Ogni sette anni a decorrere dalla data di concessione  di  una
deroga  a  norma  del  comma  1,  l'ARERA  pubblica  una  valutazione
dell'impatto  della  deroga  sulla  concorrenza,  sull'infrastruttura
dell'idrogeno e  sullo  sviluppo  e  sul  funzionamento  del  mercato
dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea. 
    4. L'ARERA puo' chiedere  ai  gestori  delle  reti  dell'idrogeno
esistenti di  fornire  loro  tutte  le  informazioni  necessarie  per
l'esecuzione dei loro compiti.   
    Art.   33-duodevicies   (Reti    dell'idrogeno    geograficamente
limitate). - 1. L'ARERA  puo'  concedere  una  deroga  agli  articoli
33-vicies    quater    e    33-vicies    septies    o    all'articolo
33-quinquiesdecies per le reti dell'idrogeno che trasportano idrogeno
all'interno di una zona  industriale  o  commerciale  geograficamente
limitata. Per la durata della deroga,  tali  reti  devono  soddisfare
tutte le seguenti condizioni: 
      a) non comprendono gli interconnettori di idrogeno; 
      b) non dispongono  di  connessioni  dirette  agli  impianti  di
stoccaggio dell'idrogeno o ai terminali  dell'idrogeno,  a  meno  che
tali impianti di stoccaggio o terminali siano anch'essi  collegati  a
una rete dell'idrogeno che non beneficia di  una  deroga  concessa  a
norma del presente articolo o dell'articolo 33-septiesdecies; 
      c) servono in primo luogo allo scopo  di  fornire  idrogeno  ai
clienti direttamente collegati alla rete stessa; 
      d) non sono collegate a  nessun'altra  rete  dell'idrogeno,  ad
eccezione delle reti che beneficiano anch'esse di una deroga concessa
a norma del presente articolo e sono  gestite  dallo  stesso  gestore
della rete dell'idrogeno. 
    2. L'ARERA revoca la deroga di cui al comma 1 qualora accerti che
l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio  di
ostacolare la concorrenza o di incidere  negativamente  sull'efficace
realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o  sullo  sviluppo  e
sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale  o  nell'Unione
europea, ovvero laddove non sia piu' soddisfatta una qualsiasi  delle
condizioni elencate nel comma 1. Ogni sette anni  a  decorrere  dalla
concessione di una deroga a norma del comma 1, l'ARERA  pubblica  una
valutazione   dell'impatto   della    deroga    sulla    concorrenza,
sull'infrastruttura   dell'idrogeno   e   sullo   sviluppo   e    sul
funzionamento  del  mercato  dell'idrogeno  nazionale  o  nell'Unione
europea. Le domande di  accesso  dei  produttori  di  idrogeno  e  le
domande  di  connessione  dei  clienti  industriali  sono  notificate
all'ARERA,  rese  pubbliche  e   trattate   a   norma   dell'articolo
33-terdecies. La pubblicazione delle domande di accesso deve avvenire
nel rispetto della riservatezza  delle  informazioni  commercialmente
sensibili.   
    Art.  33-undevicies  (Interconnettori  di  idrogeno   con   paesi
terzi). - 1. La realizzazione e  la  messa  in  funzione  di  ciascun
interconnettore di idrogeno tra Stati membri e  paesi  terzi  avviene
nel rispetto di un accordo internazionale a norma  dell'articolo  218
TFUE con  i  paesi  terzi  connessi  interessati,  qualora  cio'  sia
ritenuto necessario per garantire  coerenza  e  uniformita'  rispetto
alle norme applicabili alle reti  di  idrogeno  di  cui  al  presente
decreto e al regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 giugno  2024.  Un  accordo  internazionale  non  e'
ritenuto  necessario  qualora   sia   stato   concluso   un   accordo
intergovernativo   con   i   paesi   terzi   connessi    interessati,
conformemente all'articolo 46-quater del presente decreto, nel  quale
sono  definite  norme  di  funzionamento  per  l'interconnettore   di
idrogeno in questione al fine di  garantire  coerenza  e  uniformita'
rispetto alle norme applicabili alle reti  dell'idrogeno  di  cui  al
presente decreto e al regolamento (UE) 2024/1789. 
    2. Il comma 1 del presente articolo lascia impregiudicato  quanto
disciplinato   dall'articolo   33-tricies   quinquies   nonche'    la
ripartizione delle competenze con l'Unione europea. 
    3. Il comma 1 non osta  alla  possibilita',  nel  rispetto  delle
rispettive  competenze  con  l'Unione  europea  e   delle   procedure
applicabili, di avviare dialoghi con paesi terzi connessi, anche  per
instaurare una cooperazione su questioni pertinenti per la produzione
di idrogeno, quali le questioni sociali e ambientali. 
    Art.  33-vicies  (Riservatezza   per   i   gestori   delle   reti
dell'idrogeno, degli  impianti  di  stoccaggio  dell'idrogeno  e  dei
terminali dell'idrogeno). - 1. Fatti salvi gli obblighi di  legge  in
tema di trasparenza, ciascun gestore della rete dell'idrogeno, di  un
impianto di stoccaggio dell'idrogeno o di un terminale  dell'idrogeno
e  ciascun  proprietario  della  rete   dell'idrogeno   mantiene   la
riservatezza sulle informazioni commercialmente  sensibili  acquisite
nel corso  della  sua  attivita'  e  impedisce  che  le  informazioni
concernenti   le   proprie   attivita'    che    potrebbero    essere
commercialmente    vantaggiose    vengano    divulgate    in     modo
discriminatorio.  In  particolare,   se   il   gestore   della   rete
dell'idrogeno,  dell'impianto  di  stoccaggio  dell'idrogeno  o   del
terminale dell'idrogeno o il proprietario della rete dell'idrogeno fa
parte di  un'impresa  verticalmente  integrata,  non  puo'  divulgare
alcuna  informazione  commercialmente  sensibile  alle  altre   parti
dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei  sistemi
di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai  gestori
delle reti dell'idrogeno,  salvo  che  cio'  risulti  necessario  per
effettuare un'operazione commerciale. 
    2. Nell'ambito di operazioni  di  compravendita  di  idrogeno  da
parte di imprese collegate, e' fatto divieto al  gestore  della  rete
dell'idrogeno,  dell'impianto  di  stoccaggio  dell'idrogeno  o   del
terminale  dell'idrogeno  di  fare  uso  abusivo  delle  informazioni
commercialmente sensibili  acquisite  da  terzi  nel  fornire  o  nel
negoziare l'accesso al sistema. 
    3. Le informazioni  necessarie  per  un'effettiva  concorrenza  e
l'efficiente funzionamento del  mercato  sono  rese  pubbliche.  Tale
obbligo non pregiudica la tutela delle  informazioni  commercialmente
sensibili.   
    Art.  33-vicies  semel  (Piano  di   sviluppo   della   rete   di
distribuzione  dell'idrogeno). -  1.  I   gestori   delle   reti   di
distribuzione dell'idrogeno presentano ogni quattro anni all'ARERA un
piano volto a illustrare l'infrastruttura di rete  dell'idrogeno  che
intendono sviluppare. Il piano e' elaborato in  stretta  cooperazione
con i gestori  dei  sistemi  di  distribuzione  del  gas  naturale  e
dell'energia elettrica, nonche', ove opportuno, con gli operatori  di
teleriscaldamento  e  teleraffrescamento,  al   fine   di   garantire
un'efficace integrazione  del  sistema  energetico  e  tenendo  nella
massima considerazione il  loro  parere.  I  gestori  delle  reti  di
distribuzione dell'idrogeno, a  norma  del  presente  articolo,  e  i
gestori dei sistemi di distribuzione, a norma  dell'articolo  16-bis,
che operano nella stessa regione possono elaborare  un  piano  comune
previa autorizzazione dell'ARERA.  L'ARERA,  in  sede  autorizzativa,
accerta che il  piano  comune  sia  sufficientemente  trasparente  da
individuare chiaramente le esigenze specifiche del  settore  del  gas
naturale  e  le  esigenze  specifiche   del   settore   dell'idrogeno
affrontate. Il piano comune prevede una modellizzazione separata  per
ciascun vettore energetico e con capitoli distinti che illustrano  le
mappature di rete per il gas naturale e  le  mappature  di  rete  per
l'idrogeno. In caso di elaborazione di  piani  distinti  per  il  gas
naturale e l'idrogeno, i gestori dei sistemi  di  distribuzione  e  i
gestori  delle  reti  di  distribuzione   dell'idrogeno   collaborano
strettamente, qualora sia necessario prendere decisioni per garantire
l'efficienza del sistema per tutti i vettori energetici, compresa,  a
titolo esemplificativo, la riconversione. 
    2.  In  particolare,  il  piano  di  sviluppo   della   rete   di
distribuzione dell'idrogeno: 
      a) include informazioni sul fabbisogno di capacita', in termini
sia di volume che di durata, negoziato tra gli utenti delle  reti  di
distribuzione dell'idrogeno e i gestori delle reti  di  distribuzione
dell'idrogeno, sulla  fornitura  di  idrogeno  e  sul  fabbisogno  di
capacita', in termini sia di volume che  di  durata,  dei  potenziali
futuri  utenti  finali  difficili  da  decarbonizzare  e  di   quelli
esistenti, tenendo conto  del  potenziale  di  riduzione  dei  gas  a
effetto serra e dell'efficienza sotto  il  profilo  energetico  e  in
termini  di   costi   rispetto   ad   altre   opzioni,   come   anche
dell'ubicazione di tali utenti finali, al fine di  contemplare  l'uso
dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni  di  carbonio  in  tali
settori; 
      b) tiene conto dei  piani  di  riscaldamento  e  raffrescamento
stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE)
2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  settembre
2023, e della domanda  dei  settori  non  contemplati  dai  piani  di
riscaldamento e raffrescamento, e valuta in che modo  sia  rispettato
il  principio  «l'efficienza  energetica  al  primo  posto»  di   cui
all'articolo 27 della medesima direttiva (UE)  2023/1791,  quando  si
prende in considerazione l'espansione  della  rete  di  distribuzione
dell'idrogeno in settori in cui  sono  disponibili  alternative  piu'
efficienti sotto il profilo energetico; 
      c) include informazioni sulla misura  in  cui  per  trasportare
idrogeno  si   debbano   utilizzare   gasdotti   del   gas   naturale
riconvertiti, nonche' sulla misura  in  cui  tale  riconversione  sia
necessaria per soddisfare il fabbisogno  di  capacita'  stabilito  in
conformita' alla lettera a); 
      d) si basa  su  una  procedura  consultiva  che  e'  aperta  ai
pertinenti  soggetti  interessati  al  fine  di  consentire  la  loro
partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione,
anche  attraverso  la  comunicazione  e  lo  scambio  di   tutte   le
informazioni pertinenti; 
      e) e' pubblicato nel sito internet del gestore  della  rete  di
distribuzione   dell'idrogeno   contestualmente    all'esito    della
consultazione dei soggetti interessati  ed  e'  trasmesso  all'ARERA,
unitamente all'esito della consultazione dei soggetti interessati. Il
sito internet e' aggiornato periodicamente in modo che  i  pertinenti
soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano cosi'
partecipare efficacemente alla consultazione; 
      f) e' in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e
il clima e i relativi aggiornamenti  e  con  le  relazioni  nazionali
integrate  sull'energia  e  il  clima  presentate  nel   quadro   del
regolamento (UE) 2018/1999 e sostiene l'obiettivo  della  neutralita'
climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)
2021/1119; 
      g) e'  coerente  con  il  piano  di  sviluppo  della  rete  per
l'idrogeno  a  livello  dell'Unione  di  cui  all'articolo   60   del
regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 13 giugno 2024, e con i piani  decennali  nazionali  di  sviluppo
della rete  elaborati  conformemente  all'articolo  16  del  presente
decreto. 
    3. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno  scambiano
tutte le informazioni pertinenti che sono necessarie all'elaborazione
del piano con altri gestori delle reti dell'idrogeno, compresi quelli
situati in Stati membri confinanti qualora  vi  sia  una  connessione
diretta. 
    4.  L'ARERA  valuta  se  il  piano  di  sviluppo  della  rete  di
distribuzione dell'idrogeno sia conforme al comma 1, esamina il piano
e puo' richiederne modifiche in linea con la valutazione.  Nel  farlo
tiene conto della necessita' energetica ed  economica  globale  della
rete dell'idrogeno nonche' del quadro di scenari comuni  elaborato  a
norma dell'articolo 16, comma  2,  lettera  f).  Nel  caso  di  piani
presentati in relazione alle reti dell'idrogeno  che  beneficiano  di
una deroga a norma dell'articolo 33-septiesdecies  o  33-duodevicies,
l'ARERA puo' astenersi dall'esaminare il piano medesimo  e  formulare
raccomandazioni di modifica. 
    5. Nell'approvare gli oneri specifici ai  sensi  dell'articolo  5
del regolamento (UE) 2024/1789, l'ARERA tiene  conto  dell'esame  del
piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno.   
    Art.    33-vicies    bis    (Finanziamento    dell'infrastruttura
transfrontaliera  dell'idrogeno). -  1.  Nel  caso  di  progetti   di
interconnessione  di  idrogeno  non  classificati  come  progetti  di
interesse comune di cui al capo II e all'allegato  I,  punto  3,  del
regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2022, i  gestori  delle  reti  di  trasporto  dell'idrogeno
adiacenti e interessate sostengono i costi  del  progetto  e  possono
includerli nei  rispettivi  sistemi  tariffari,  previa  approvazione
dell'ARERA. I gestori  delle  reti  di  trasporto  dell'idrogeno,  se
individuano un divario sostanziale  tra  benefici  e  costi,  possono
elaborare un  piano  di  progetto,  ivi  compresa  una  richiesta  di
ripartizione transfrontaliera dei costi, e presentarlo congiuntamente
all'ARERA per l'approvazione. 
    2. Qualora  i  gestori  delle  reti  di  trasporto  dell'idrogeno
presentino il piano di progetto di cui al comma  1,  il  piano  e  la
domanda di ripartizione transfrontaliera dei costi sono corredati  di
un'analisi costi-benefici  specifica  per  progetto,  che  prenda  in
considerazione i benefici  oltre  le  frontiere  degli  Stati  membri
dell'Unione europea interessati, nonche' di  un  piano  aziendale  di
valutazione  della  sostenibilita'  finanziaria  del  progetto,   che
contenga una soluzione di finanziamento e indichi se i gestori  delle
reti di trasporto dell'idrogeno coinvolti concordano su una  proposta
dettagliata di ripartizione transfrontaliera dei costi. Le  autorita'
di regolazione competenti, previa  consultazione  dei  gestori  delle
reti di trasporto dell'idrogeno, adottano una decisione congiunta  in
merito alla ripartizione  dei  costi  di  investimento  a  carico  di
ciascun  gestore  della  rete  di  trasporto  dell'idrogeno  per   il
progetto. 
    3. A decorrere dal 1° gennaio 2033 tutti i gestori delle reti  di
trasporto  dell'idrogeno  interessati   negoziano   un   sistema   di
compensazione finanziaria  al  fine  di  garantire  il  finanziamento
dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno, nel caso  in  cui
non siano applicate tariffe per  l'accesso  alle  reti  di  trasporto
dell'idrogeno  nei  punti  di  interconnessione  tra   Stati   membri
dell'Unione  europea  a  norma  dell'articolo  7,  paragrafo  8,  del
regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 13 giugno 2024. Nello sviluppo di tale sistema  i  gestori  delle
reti  di   trasporto   dell'idrogeno   conducono   un   processo   di
consultazione  ad  ampio  raggio  coinvolgendo  tutti  i   pertinenti
partecipanti al mercato. 
    4. I gestori delle  reti  di  trasporto  dell'idrogeno  coinvolti
concordano un  sistema  di  compensazione  finanziaria  entro  il  31
dicembre 2035 e lo sottopongono all'approvazione congiunta dell'ARERA
e delle rispettive autorita' di regolazione competenti. Se entro tale
termine non e' stato raggiunto un accordo, l'ARERA  e  le  rispettive
autorita' di regolazione competenti prendono una decisione  congiunta
entro due anni. Qualora non si raggiunga un accordo  sulla  decisione
congiunta entro due anni,  spetta  all'ACER  adottare  una  decisione
secondo la  procedura  di  cui  all'articolo  6,  paragrafo  10,  del
regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 giugno 2019. 
    5.  Il  sistema   di   compensazione   finanziaria   e'   attuato
conformemente all'articolo 43. 
    6. Nel contesto della transizione a un sistema  di  compensazione
finanziaria, il meccanismo istituito non pregiudica  i  contratti  di
capacita' esistenti. 
    7. Gli ulteriori dettagli necessari ai fini  dell'attuazione  del
procedimento disciplinato  dal  presente  articolo,  segnatamente  le
procedure  e  le  tempistiche  richieste  nonche'  la  procedura   di
revisione e, ove opportuno, di modifica del sistema di  compensazione
finanziaria al fine di tenere conto dell'evolversi  delle  tariffe  e
dello sviluppo delle reti dell'idrogeno, sono definiti in  un  codice
di rete  redatto  a  norma  dell'articolo  72  del  regolamento  (UE)
2024/1789 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  13  giugno
2024.   
    Art. 33-vicies ter (Separazione dei proprietari  dei  sistemi  di
trasporto, dei proprietari della rete di trasporto dell'idrogeno, dei
gestori dei sistemi di stoccaggio del  gas  naturale  e  dei  gestori
degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno). - 1. I  proprietari  del
sistema di trasporto e della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora
sia stato nominato un gestore del sistema indipendente o  un  gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, nonche' i gestori
dell'impianto  di  stoccaggio  dell'idrogeno  che  fanno   parte   di
un'impresa verticalmente integrata, sono indipendenti,  almeno  sotto
il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione  e  del  potere
decisionale, dalle altre attivita' non connesse  al  trasporto,  alla
distribuzione e allo stoccaggio dell'idrogeno. 
    2. Al fine di garantire  l'indipendenza  del  proprietario  della
rete di  trasporto  dell'idrogeno  e  del  gestore  dell'impianto  di
stoccaggio dell'idrogeno di cui al comma 1, si applicano  i  seguenti
criteri minimi: 
      a) i responsabili  della  direzione  dell'impresa  proprietaria
della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto  di
stoccaggio  dell'idrogeno  non  devono   far   parte   di   strutture
dell'impresa di gas naturale integrata responsabili,  direttamente  o
indirettamente,  della  gestione  quotidiana   delle   attivita'   di
produzione e fornitura di gas naturale e di idrogeno; 
      b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare  che  gli
interessi professionali delle persone  responsabili  della  direzione
dell'impresa proprietaria della rete di trasporto dell'idrogeno e del
gestore dell'impianto di  stoccaggio  dell'idrogeno  siano  presi  in
considerazione  al  fine  di  consentire  loro  di  agire   in   modo
indipendente; 
      c) il gestore  dell'impianto  di  stoccaggio  dell'idrogeno  e'
dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese  di
gas  naturale  integrate,  in  relazione  ai  mezzi  necessari   alla
gestione,  alla  manutenzione  e  allo  sviluppo  degli  impianti  di
stoccaggio di idrogeno; cio' non osta  all'esistenza  di  appropriati
meccanismi di coordinamento volti a garantire la tutela  dei  diritti
di vigilanza economica e amministrativa della  societa'  controllante
con riferimento alla redditivita' degli investimenti  della  societa'
controllata ai sensi dell'articolo 43, comma 4-bis; cio' consente, in
particolare,  alla  societa'  controllante  di  approvare  il   piano
finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente,  del  gestore
dell'impianto di stoccaggio  dell'idrogeno  e  di  introdurre  limiti
globali ai livelli di indebitamento della sua  societa'  controllata;
non  e'  consentito  alla  societa'  controllante   madre   impartire
istruzioni relative alle attivita'  di  gestione  ordinaria,  ne'  in
relazione  a  singole  decisioni  concernenti  la  costruzione  o  il
miglioramento degli impianti  di  stoccaggio  dell'idrogeno  che  non
eccedono i termini del piano finanziario  approvato  o  di  qualsiasi
strumento equivalente; 
      d) il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno  e  il
gestore dell'impianto di stoccaggio  dell'idrogeno  predispongono  un
programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere
comportamenti discriminatori e garantire  che  ne  sia  adeguatamente
controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra  anche
gli obblighi  specifici  cui  devono  ottemperare  i  dipendenti  per
raggiungere tali obiettivi. La persona o  l'organo  responsabile  del
controllo del programma di adempimenti presenta ogni  anno  all'ARERA
una relazione sulle misure adottate che  viene  pubblicata  in  forma
adeguata  a  garantirne  la  conoscenza   da   parte   dei   soggetti
interessati. 
    3. Ai fini della piena ed effettiva osservanza del  comma  2  del
presente articolo, il proprietario del sistema di trasporto  o  della
rete  di  trasporto  dell'idrogeno  e  il  gestore  dell'impianto  di
stoccaggio dell'idrogeno sono tenuti a conformarsi agli  orientamenti
adottati dalla Commissione europea ai sensi  dell'articolo  90  della
direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
13 giugno 2024. 
    Art. 33-vicies quater (Separazione  dei  gestori  delle  reti  di
trasporto dell'idrogeno). - 1. A  decorrere  dal  5  agosto  2026,  i
gestori  delle  reti  di  trasporto   dell'idrogeno   sono   separati
conformemente alle norme per i gestori dei sistemi di  trasporto  del
gas naturale di cui all'articolo 19. 
    2.  Ai  fini  del  presente  articolo  nonche'   degli   articoli
33-quinquiesdecies e 19, si intende per: 
      a) «produzione o fornitura», anche la produzione e la fornitura
di idrogeno; 
      b) «trasporto», anche il trasporto di idrogeno. 
    3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, qualora le  reti
di trasporto dell'idrogeno appartengano  a  un'impresa  verticalmente
integrata, puo' essere designato un gestore della rete  di  trasporto
dell'idrogeno  indipendente  separato.  I  gestori  delle   reti   di
trasporto dell'idrogeno e i gestori dei sistemi di trasporto del  gas
naturale separati conformemente all'articolo  19,  possono  agire  in
qualita'  di  gestori   delle   reti   di   trasporto   dell'idrogeno
indipendenti,  purche'  rispettino  le   prescrizioni   dell'articolo
33-vicies quinquies. 
    4. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, se una  rete  di
trasporto dell'idrogeno appartiene a uno o piu' gestori  dei  sistemi
di trasporto del gas naturale certificati, ovvero se al 4 agosto 2024
una  rete  di  trasporto  dell'idrogeno   appartiene   a   un'impresa
verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura  di
idrogeno, puo'  essere  designato  un  soggetto  sotto  il  controllo
esclusivo del  gestore  del  sistema  di  trasporto  o  il  controllo
congiunto di due o piu' gestori dei sistemi di trasporto, o sotto  il
controllo esclusivo dell'impresa verticalmente integrata attiva nella
produzione o nella fornitura di idrogeno, come un gestore della  rete
di trasporto  dell'idrogeno  integrato  separato  conformemente  alle
norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale  indipendenti
di cui al presente titolo. In deroga al primo  periodo,  qualora  sia
stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 33-vicies quinquies,
comma 2, e una rete di trasporto dell'idrogeno  appartenga  a  uno  o
piu' gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati  e
separati conformemente alle norme relative ai gestori  del  trasporto
di gas naturale indipendenti di cui al presente titolo,  puo'  essere
designato  tale  soggetto  ovvero  un  soggetto  sotto  il  controllo
congiunto di due o  piu'  gestori  dei  sistemi  di  trasporto  quale
gestore della rete  di  trasporto  dell'idrogeno  integrato  separato
conformemente alle norme relative ai gestori  del  trasporto  di  gas
naturale indipendenti di cui al presente titolo. 
    5. L'impresa che comprenda un gestore del  sistema  di  trasporto
separato conformemente all'articolo 19 e un  gestore  della  rete  di
trasporto dell'idrogeno integrato puo' essere attiva nella produzione
o nella fornitura di  idrogeno,  ma  non  nella  produzione  o  nella
fornitura di gas  naturale  o  di  energia  elettrica.  Qualora  tale
impresa operi nel settore  della  produzione  o  della  fornitura  di
idrogeno, il gestore del sistema di trasporto  del  gas  naturale  si
conforma ai requisiti di cui al presente titolo, e l'impresa e  tutte
le sue parti non prenotano ne' utilizzano diritti  di  capacita'  per
l'iniezione di idrogeno in un sistema di trasporto o di distribuzione
del gas naturale gestito dall'impresa medesima. 
    6. Ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno si  applicano
le norme applicabili ai gestori  dei  sistemi  di  trasporto  di  cui
all'articolo 33-duodetricies.   
    Art. 33-vicies quinquies  (Separazione  orizzontale  dei  gestori
delle reti di trasporto dell'idrogeno). - 1. Il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno, qualora faccia parte  di  un'impresa  attiva
nel trasporto o  nella  distribuzione  di  gas  naturale  ovvero  nel
settore dell'energia elettrica, deve essere indipendente almeno sotto
il profilo della forma giuridica. 
    2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla
base di un'analisi costi-benefici positiva pubblicamente disponibile,
puo' concedere ai  gestori  delle  reti  di  trasporto  dell'idrogeno
deroghe ai requisiti di cui al comma 1, previa  valutazione  positiva
da parte dell'ARERA conformemente a quanto disposto dal comma 4. 
    3. Le deroghe concesse a norma del  comma  2  sono  pubblicate  e
notificate  alla  Commissione  europea,  corredate   della   relativa
valutazione di cui al comma 4, nel rispetto della riservatezza  delle
informazioni commercialmente sensibili. 
    4. Al momento della concessione di una deroga a norma  del  comma
2, e successivamente almeno ogni  sette  anni,  oppure  su  richiesta
motivata  della  Commissione,  l'ARERA   pubblica   una   valutazione
dell'impatto della deroga sulla trasparenza, sui sussidi  incrociati,
sulle  tariffe  di  rete  e  sugli  scambi   transfrontalieri.   Tale
valutazione comprende  almeno  il  calendario  dei  trasferimenti  di
attivi  previsti  dal   settore   del   gas   naturale   al   settore
dell'idrogeno. Se, sulla base di una  valutazione,  l'ARERA  conclude
che l'applicazione  continuativa  della  deroga  avrebbe  un  impatto
negativo sulla trasparenza, sui sussidi incrociati, sulle tariffe  di
rete e  sugli  scambi  transfrontalieri,  o  una  volta  concluso  il
trasferimento di attivi dal  settore  del  gas  naturale  al  settore
dell'idrogeno,  il  Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica revoca la deroga.   
    Art. 33-vicies sexies (Separazione della contabilita' dei gestori
delle reti dell'idrogeno). - 1. La  contabilita'  dei  gestori  delle
reti dell'idrogeno e' tenuta a norma dell'articolo  25  del  presente
decreto.   
    Art. 33-vicies septies (Designazione e certificazione dei gestori
dei sistemi di trasporto  e  dei  gestori  delle  reti  di  trasporto
dell'idrogeno). -  1.  Un'impresa,  prima  di  essere   approvata   e
designata come gestore delle  reti  di  trasporto  dell'idrogeno,  e'
certificata conformemente ai commi 4, 5 e 6 del presente  articolo  e
all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024. 
    2. Le imprese che sono state certificate dall'ARERA come  imprese
che hanno  rispettato  le  prescrizioni  di  cui  all'articolo  19  o
all'articolo   33-vicies   quater,   secondo    la    procedura    di
certificazione,   sono   approvate   e   designate   dal    Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica quali gestori  delle  reti
di trasporto dell'idrogeno. La designazione dei gestori delle reti di
trasporto dell'idrogeno e' notificata alla  Commissione  europea,  ai
fini  della  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione
europea. 
    3. Le imprese certificate di cui al comma 1 notificano  all'ARERA
tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della
loro  osservanza  delle  prescrizioni  di  cui  all'articolo   19   o
all'articolo 33-vicies quater. 
    4. L'ARERA vigila sulla costante osservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 19 e all'articolo 33-vicies quater  da  parte  delle
imprese certificate. Al fine di assicurare tale  rispetto  avvia  una
procedura di certificazione:   
      a) quando riceve notifica dall'impresa certificata a norma  del
comma 3;  
      b) di propria iniziativa, quando venga a conoscenza  del  fatto
che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza  nei  confronti
delle imprese certificate o dei proprietari dei sistemi di  trasporto
dell'idrogeno rischia di concretare una violazione dell'articolo 19 o
dell'articolo 33-vicies quater ovvero quando ha  motivo  di  ritenere
che tale violazione si sia gia' verificata; oppure 
      c) su richiesta motivata della Commissione europea. 
    5. L'ARERA adotta una decisione in merito alla certificazione del
gestore della rete di  trasporto  dell'idrogeno  entro  cento  giorni
lavorativi a decorrere dalla data della notificazione effettuata  dal
gestore  stesso  o  dalla  data  della  richiesta  della  Commissione
europea.  Decorso  tale  termine,  la   certificazione   si   intende
accordata.  La  decisione  espressa  o  tacita  dell'ARERA   acquista
efficacia solo a seguito della conclusione della procedura di cui  al
comma 6. 
    6. L'ARERA notifica tempestivamente alla Commissione  europea  la
decisione espressa ovvero intervenuta per silenzio-assenso in  merito
alla certificazione, unitamente alle informazioni  rilevanti  per  la
decisione stessa, ai  fini  dell'articolo  14  del  regolamento  (UE)
2024/1789. 
    7. L'ARERA puo' chiedere  ai  gestori  delle  reti  di  trasporto
dell'idrogeno e alle imprese che esercitano attivita' di produzione o
di  fornitura  di  idrogeno  le  informazioni  pertinenti   ai   fini
dell'espletamento  dei  compiti  ad  esse  conferiti   dal   presente
articolo. 
    8.  L'ARERA   garantisce   la   segretezza   delle   informazioni
commercialmente sensibili. 
    Art.  33-duodetricies  (Certificazione  in  relazione  ai   paesi
terzi). - 1. Qualora la certificazione sia richiesta  da  un  gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno o da un proprietario della rete
di trasporto dell'idrogeno che sia controllato da un soggetto  di  un
paese terzo, l'ARERA lo notifica alla  Commissione  europea.  L'ARERA
notifica   tempestivamente   alla   Commissione   europea   qualsiasi
circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo  di
una rete di trasporto dell'idrogeno o di un  gestore  della  rete  di
trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo. 
    2. Il gestore della  rete  di  trasporto  dell'idrogeno  notifica
all'ARERA   qualsiasi   circostanza   che   abbia   come    risultato
l'acquisizione del controllo, della rete di trasporto dell'idrogeno o
del gestore della rete di trasporto  dell'idrogeno  da  parte  di  un
soggetto di un paese terzo. 
    3.  L'ARERA  adotta  un  progetto  di  decisione  relativa   alla
certificazione del gestore  della  rete  di  trasporto  dell'idrogeno
entro cento giorni lavorativi a decorrere dalla data  della  notifica
effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se  non
e' stato dimostrato cumulativamente: 
      a) che la persona fisica o giuridica interessata ottemperi agli
obblighi di cui all'articolo 19 o all'articolo 33-vicies quater; 
      b) che il rilascio della certificazione non mettera' a  rischio
la  sicurezza  dell'approvvigionamento  energetico  o  gli  interessi
essenziali nazionali e dell'Unione europea in materia  di  sicurezza;
nell'esaminare   la   questione   l'ARERA,   sentito   il   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, tiene conto: 
        1) dei diritti e obblighi dell'Unione europea in relazione  a
tali paesi terzi che discendono dal diritto  internazionale,  incluso
un accordo concluso con uno o  piu'  paesi  terzi,  di  cui  l'Unione
europea  e'  parte  e  che  tratta  le  questioni   della   sicurezza
dell'approvvigionamento energetico; 
        2) dei diritti e obblighi in relazione a tale paese terzo che
discendono da accordi conclusi con esso, nella  misura  in  cui  sono
conformi al diritto dell'Unione europea; 
        3) della proprieta', della  fornitura  o  di  altri  rapporti
commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli  incentivi  e
sulla  capacita'   del   proprietario   della   rete   di   trasporto
dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno  di
consegnare idrogeno allo Stato o all'Unione europea; 
        4) di altri fatti e circostanze  specifici  del  caso  e  del
paese interessato. 
    4.  L'ARERA  notifica  tempestivamente   la   propria   decisione
preliminare  alla  Commissione  europea,  unitamente   a   tutte   le
informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. 
    5.  L'ARERA,  prima  di  adottare  una  decisione  relativa  alla
certificazione, chiede un parere alla Commissione europea  in  merito
a: 
      a) se la persona fisica o giuridica interessata ottemperi  alle
prescrizioni dei cui all'articolo 68; 
      b) se il rilascio  della  certificazione  metta  a  rischio  la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea. 
    6. L'ARERA trasmette alla Commissione  europea  la  richiesta  di
parere di cui al comma 5. Il parere e' reso secondo i  termini  e  le
modalita' previsti dall'articolo 72 della direttiva  (UE)  2024/1788.
Qualora il parere non sia reso entro i termini previsti,  si  intende
che non vi siano obiezioni alla decisione dell'ARERA. 
    7. L'ARERA dispone di un termine di cinquanta  giorni  lavorativi
dalla scadenza del  periodo  di  cui  al  comma  6  per  adottare  la
decisione definitiva relativa alla certificazione.  Nell'adottare  la
decisione definitiva, l'ARERA tiene nella massima  considerazione  il
parere della Commissione europea. In ogni caso resta fermo il diritto
di rifiutare il rilascio  della  certificazione  se  questo  mette  a
rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico  nazionale  o
la sicurezza dell'approvvigionamento energetico  di  un  altro  Stato
membro.  La  decisione  definitiva  dell'ARERA  e  il  parere   della
Commissione  europea  sono  pubblicati  congiuntamente.  Qualora   la
decisione definitiva differisca dal parere della Commissione europea,
e' resa pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione  della
stessa.   
    Art. 33-undetricies (Designazione  dei  gestori  di  impianti  di
stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno). - 1. Le  imprese
dell'idrogeno che possiedono impianti di stoccaggio  dell'idrogeno  e
terminali  dell'idrogeno  designano,  per  un  periodo  di  tempo  di
determinato dall'ARERA e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed
equilibrio economico, uno o piu' gestori per tali infrastrutture. 
    2. L'ARERA vigila affinche' i gestori di cui al comma  1  operino
nel rispetto dei principi di obiettivita', di trasparenza  e  di  non
discriminazione.   
    Art. 33-tricies (Diritto di accesso alla contabilita'). -  1.  Le
autorita' competenti, compresa l'ARERA e le autorita' competenti  per
la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 6  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno il diritto di accedere alla
contabilita' delle imprese di idrogeno nella misura necessaria per lo
svolgimento delle loro funzioni conformemente all'articolo 25. 
    2. Le autorita' competenti  di  cui  al  comma  1  mantengono  la
riservatezza  sulle  informazioni   commercialmente   sensibili.   La
divulgazione  di  tali  informazioni  e'  ammessa  solo  qualora  sia
necessario per  consentire  alle  autorita'  stesse  di  svolgere  le
proprie funzioni.   
    Art. 33-tricies semel (Separazione della contabilita'). -  1.  Le
imprese di idrogeno, indipendentemente dal  regime  di  proprieta'  o
dalla  forma  giuridica,  redigono,  sottopongono   a   revisione   e
pubblicano i conti annuali secondo la vigente  disciplina  sui  conti
annuali delle societa' di capitali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2015, n. 139. Le imprese che  non  sono  per  legge  tenute  a
pubblicare i conti annuali ne devono tenere una copia a  disposizione
del pubblico presso la propria sede sociale. 
    2. Nella contabilita' interna, le  imprese  devono  tenere  conti
separati  per  ciascuna   attivita'   di   trasporto   dell'idrogeno,
distribuzione, terminale dell'idrogeno e stoccaggio di idrogeno  come
se ciascuna attivita' fosse svolta da imprese separate,  al  fine  di
evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni
della concorrenza. Gli attivi  infrastrutturali  delle  imprese  sono
assegnati  ai  conti  pertinenti  e  alla   regulatory   asset   base
separatamente per gli attivi di idrogeno e tale assegnazione e'  resa
trasparente. Le imprese tengono inoltre  conti,  che  possono  essere
consolidati, per le altre  attivita'  non  riguardanti,  i  terminali
dell'idrogeno,   lo   stoccaggio   di   idrogeno   o   il   trasporto
dell'idrogeno. Nella contabilita' e' precisato il reddito proveniente
dalla  proprieta'  della  rete  dell'idrogeno.  Le  imprese   tengono
eventualmente conti consolidati per altre attivita'  non  riguardanti
il settore dell'idrogeno. La contabilita' interna comprende uno stato
patrimoniale e un conto profitti e perdite per ciascuna attivita'. La
separazione   della   contabilita'   e'   sottoposta   a    revisione
conformemente  alle  norme  di  cui  al  comma  1  ed  e'  comunicata
all'ARERA. 
    3. La  revisione  contabile  di  cui  al  comma  1  verifica,  in
particolare,   che   sia   rispettato   l'obbligo   di   evitare   le
discriminazioni e i sussidi incrociati di cui al comma 2. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento  (UE)  2024/1789  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno  2024,  non  devono
verificarsi sussidi incrociati tra gli utenti  del  sistema  del  gas
naturale e gli utenti della rete idrogeno. 
    4. Le imprese specificano nella contabilita' interna le norme  di
ripartizione dell'attivo e del passivo e  dei  costi  e  dei  ricavi,
nonche' le norme  di  ammortamento,  fatte  salve  le  norme  vigenti
relative alla  contabilita',  applicate  nella  redazione  dei  conti
separati di cui  al  comma  2.  Tali  norme  interne  possono  essere
modificate solo in casi eccezionali.  Le  modifiche  sono  notificate
all'ARERA e debitamente motivate. 
    5. Nell'allegato ai conti annuali le imprese devono indicare ogni
operazione di  rilevante  entita'  effettuata  con  imprese  ad  esse
collegate. 
     Art. 33-tricies bis (Designazione dell'autorita' di  regolazione
per l'idrogeno ai sensi della  direttiva  (UE)  2024/1788). -  1.  Le
funzioni  di  autorita'  di  regolazione  nazionale  in  materia   di
idrogeno, ai sensi della  direttiva  (UE)  2024/1788  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  13  giugno  2024,  sono  attribuite
all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, di  seguito
"ARERA", con i medesimi poteri  e  nel  quadro  dei  principi,  delle
finalita'  e  delle  attribuzioni,  anche  di  natura  sanzionatoria,
stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. 
    2. In ragione delle competenze attribuite all'ARERA ai sensi  del
comma 1, la pianta organica dell'Autorita' medesima  e'  incrementata
di dodici unita' di ruolo, appartenenti alla carriera dei  funzionari
FIII livello base, da  assumere  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11  agosto  2014,  n.  114,  anche  in
deroga all'articolo 1, comma 829, della legge 30  dicembre  2024,  n.
207, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 834,  della
medesima legge n. 207 del 2024. 
    3. Agli oneri derivanti dal comma 2,  pari  a  euro  646.692  per
l'anno 2026, a euro 1.293.384 per l'anno 2027, a euro  1.329.306  per
l'anno 2028, a euro 1.366.305 per l'anno 2029, a euro  1.404.414  per
l'anno 2030, a euro 1.443.667 per l'anno 2031, a euro  1.484.097  per
l'anno 2032, a euro 1.525.739 per l'anno 2033, a euro  1.568.632  per
l'anno 2034, a euro 1.612.811 per l'anno 2035  e  ad  euro  1.658.315
annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede a valere  sul  bilancio
di ARERA anche ai sensi di quanto previsto dal comma 4. 
    4. Il contributo di cui all'articolo 2,  comma  38,  lettera  b),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, e all'articolo 1, comma 68-bis,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' posto  anche  a  carico  dei
soggetti operanti nel  settore  dell'idrogeno,  per  un  importo  non
superiore  all'1  per  mille  dei  ricavi  dell'ultimo  esercizio  di
ciascuno dei medesimi soggetti. 
    Art. 33-tricies ter (Applicazione della disciplina dell'autorita'
di regolazione al settore dell'idrogeno). - 1. Ai fini  del  presente
titolo,  all'ARERA  si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni del titolo IV. 
    2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  ai  gestori
delle reti di trasporto e di distribuzione dell'idrogeno, ai  gestori
degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e ai gestori dei terminali
dell'idrogeno. 
    3. L'ARERA, nell'esercizio dei poteri di cui al titolo  IV,  puo'
adottare atti  di  regolazione  e  provvedimenti  attuativi  volti  a
disciplinare le modalita' di applicazione delle predette disposizioni
al settore dell'idrogeno, tenendo conto delle  relative  specificita'
tecniche, economiche e infrastrutturali. 
    4. Fermo restando quanto previsto dal titolo IV, i compiti  e  le
competenze dell'ARERA sono  integrati  come  stabilito  dall'articolo
33-tricies quater.   
    Art.  33-tricies   quater   (Ulteriori   compiti   e   competenze
dell'autorita' di regolazione). - 1. Fatto salvo quanto disposto  dal
titolo IV, i compiti e le competenze dell'ARERA sono  integrati  come
segue: 
      a) stabilire o approvare, in base  a  criteri  trasparenti,  le
tariffe  di  accesso  alla  rete  dell'idrogeno   e   le   rispettive
metodologie di calcolo; 
      b) tenere conto dell'esame e della  valutazione  dei  piani  di
sviluppo dell'infrastruttura di  trasporto  dell'idrogeno  presentati
dai gestori delle reti dell'idrogeno a  norma  degli  articoli  16  e
33-vicies  semel,  nell'approvare  gli  oneri  specifici   ai   sensi
dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024; 
      c) vigilare  sull'applicazione  delle  norme  che  disciplinano
funzioni e responsabilita' dei gestori dei sistemi di trasporto,  dei
gestori  dei  sistemi  di  distribuzione,  dei  gestori  delle   reti
dell'idrogeno, dei fornitori, dei clienti e di altri partecipanti  al
mercato a norma del regolamento (UE) 2024/1789; 
      d) approvare e modificare i piani di sviluppo della rete di cui
agli articoli 16 e 16-bis; 
      e) procedere all'esame e, ove opportuno, chiedere modifiche del
piano di sviluppo della rete di distribuzione  dell'idrogeno  di  cui
all'articolo 33-vicies semel, comma 4. 
    2. Pur mantenendo la propria autonomia, fatte  salve  le  proprie
competenze specifiche e in conformita'  ai  principi  in  materia  di
miglioramento  della  regolamentazione,  l'ARERA  si  consulta,   ove
opportuno, con i gestori delle reti dell'idrogeno  e,  se  del  caso,
coopera strettamente nello svolgimento dei compiti di cui al comma  1
con altre autorita' nazionali pertinenti. 
    3. Oltre ai compiti ad essa conferiti  dalla  normativa  vigente,
qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente  o  un
gestore della rete di trasporto dell'idrogeno  indipendente  a  norma
dall'articolo 17 o dell'articolo 33-vicies quater, l'ARERA: 
      a)  controlla  l'osservanza,  da  parte  del  proprietario  del
sistema di trasporto e del gestore  di  sistema  indipendente  o  del
proprietario della rete di  trasporto  dell'idrogeno  e  del  gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno  indipendente,  degli  obblighi
che ad essi incombono a norma del presente decreto e irroga  sanzioni
in caso di inosservanza di tali obblighi; 
      b) controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore  di
sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra
il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno  e  il  gestore
della  rete  di  trasporto  dell'idrogeno  indipendente  in  modo  da
assicurare che il gestore di sistema indipendente o il gestore  della
rete di trasporto dell'idrogeno indipendente ottemperi agli  obblighi
che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce
in qualita' di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra
il gestore di sistema indipendente e il proprietario del  sistema  di
trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno
e il gestore della rete di trasporto  dell'idrogeno  indipendente  in
seguito a eventuali reclami  presentati  da  uno  di  essi  ai  sensi
dell'articolo 44, comma 2; 
      c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma  2,  per
il  primo  piano  decennale  di  sviluppo  della  rete,  approva   la
programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di  sviluppo
della rete presentato annualmente dal gestore di sistema indipendente
o dal gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente; 
      d) provvede  affinche'  le  tariffe  per  l'accesso  alla  rete
riscosse dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete
dell'idrogeno  indipendente  comprendano  un  corrispettivo  per   il
proprietario della rete o per i proprietari della rete  che  consenta
un compenso adeguato  all'utilizzo  degli  attivi  della  rete  e  di
eventuali nuovi investimenti in essa  effettuati,  purche'  sostenuti
secondo principi di economia ed efficienza; 
      e) esercita poteri ispettivi, anche senza preavviso,  presso  i
locali del proprietario del sistema di trasporto  e  del  gestore  di
sistema indipendente o  del  proprietario  della  rete  di  trasporto
dell'idrogeno e del gestore della  rete  di  trasporto  dell'idrogeno
indipendente. 
    4.  All'ARERA  e'  conferito  il  potere  di  adottare  decisioni
vincolanti per le imprese di idrogeno. 
    5. Oltre ai compiti e alle competenze  ad  essa  conferiti  dalla
normativa  vigente,  qualora  sia  stato  designato  un  gestore   di
trasporto  indipendente  o  un  gestore  della  rete   di   trasporto
dell'idrogeno integrato a norma degli articoli  11  e  15,  all'ARERA
sono conferiti i seguenti poteri: 
      a) irrogare sanzioni per comportamenti discriminatori a  favore
dell'impresa verticalmente integrata; 
      b) controllare le comunicazioni tra il gestore del  sistema  di
trasporto  o  il  gestore  della  rete  di  trasporto   dell'idrogeno
integrato e l'impresa verticalmente integrata in modo  da  assicurare
che il gestore del sistema di trasporto o il gestore  della  rete  di
trasporto dell'idrogeno integrato ottemperi  agli  obblighi  ad  esso
incombenti; 
      c)  agire  in  qualita'  di   organo   di   risoluzione   delle
controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore
del sistema di  trasporto  o  il  gestore  della  rete  di  trasporto
dell'idrogeno integrato in seguito  a  eventuali  reclami  presentati
dagli stessi; 
      d) controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi
i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e  il  gestore  del
sistema  di  trasporto  o  il  gestore  della   rete   di   trasporto
dell'idrogeno integrato; 
      e) approvare gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa
verticalmente integrata e il gestore del sistema di  trasporto  o  il
gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato,  verificando
che siano conformi alle condizioni di mercato; 
      f) richiedere all'impresa verticalmente integrata, in  caso  di
notifica  da  parte  del  responsabile  della  conformita'  a   norma
dell'articolo 15, comma 4, ogni informazione necessaria, ivi  inclusa
la prova che non si sono verificati  comportamenti  discriminatori  a
favore dell'impresa verticalmente integrata; 
      g) esercitare poteri ispettivi, anche senza preavviso, presso i
locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema
di trasporto o del gestore  della  rete  di  trasporto  dell'idrogeno
integrato; 
      h) attribuire, in tutto o in parte,  i  compiti  specifici  del
gestore del  sistema  di  trasporto  o  del  gestore  della  rete  di
trasporto  dell'idrogeno  integrato   a   un   gestore   di   sistema
indipendente o a un gestore della  rete  di  trasporto  dell'idrogeno
indipendente designato a norma dell'articolo 33-vicies quater in caso
di  reiterata  violazione,  da  parte  del  gestore  del  sistema  di
trasporto o del gestore della  rete  dell'idrogeno  integrato,  degli
obblighi gravanti su  di  esso  a  norma  del  presente  decreto,  in
particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore
dell'impresa verticalmente integrata. 
    6. L'ARERA ha il compito di fissare o approvare, con  sufficiente
anticipo  rispetto  alla  loro  entrata  in  vigore,  quantomeno   le
metodologie  usate  per  calcolare  o  stabilire  le  condizioni  per
determinare  la  connessione  e   l'accesso   alle   reti   nazionali
dell'idrogeno,  comprese  le  tariffe  di  rete  dell'idrogeno,   ove
opportuno, e le condizioni e le tariffe per l'accesso allo stoccaggio
di idrogeno e ai terminali dell'idrogeno. 
    Art. 33-tricies quinquies (Accordi tecnici relativi all'esercizio
delle linee di condotte per l'idrogeno da e verso paesi terzi). -  1.
Il presente decreto lascia impregiudicata, per i gestori dei  sistemi
di  trasporto  dell'idrogeno,  i  gestori  delle  reti  di  trasporto
dell'idrogeno o altri operatori economici, la facolta'  di  mantenere
in  vigore  o  concludere  accordi  tecnici  su  questioni   relative
all'esercizio delle condotte con paesi terzi,  nella  misura  in  cui
tali accordi siano compatibili con il diritto dell'Unione  europea  e
con le pertinenti decisioni  delle  autorita'  di  regolazione  degli
Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorita'
di regolazione degli Stati membri interessati.».