Art. 34
Inserimento del titolo II-bis al decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il titolo II
e' inserito il seguente:
«Titolo II-bis - Mercato dell'idrogeno
Art. 33-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo, si
applicano le seguenti definizioni:
a) "sistema dell'idrogeno": il sistema di infrastrutture, tra cui
reti dell'idrogeno, impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali
dell'idrogeno, che contengono idrogeno a elevato grado di purezza;
b) "impianto di stoccaggio dell'idrogeno": l'impianto utilizzato
per stoccare idrogeno a elevato grado di purezza:
1) compresa la parte del terminale dell'idrogeno utilizzata per
lo stoccaggio, ma a esclusione della parte utilizzata per operazioni
di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori
delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;
2) compresi gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno di grandi
dimensioni, in particolare quelli sotterranei, ma a esclusione delle
strutture piu' piccole e facilmente replicabili;
c) "gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno": la
persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio
dell'idrogeno ed e' responsabile della gestione di un impianto di
stoccaggio dell'idrogeno;
d) "linepack di idrogeno": lo stoccaggio di idrogeno a elevato
grado di purezza mediante compressione nelle reti dell'idrogeno, a
esclusione degli impianti riservati ai gestori delle reti
dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;
e) "terminale dell'idrogeno": l'impianto adibito allo scarico e
alla trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in
idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema
del gas naturale o alla liquefazione dell'idrogeno gassoso e al suo
carico, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio
necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione
nella rete dell'idrogeno; sono escluse le parti del terminale
dell'idrogeno utilizzate per lo stoccaggio;
f) "gestore del terminale dell'idrogeno": la persona fisica o
giuridica che svolge la funzione di scarico e trasformazione
dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da
iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema del gas naturale o
di liquefazione e carico dell'idrogeno gassoso e che e' responsabile
della gestione di un terminale dell'idrogeno;
g) "qualita' dell'idrogeno": la purezza dell'idrogeno e i
contaminanti in esso contenuti, in linea con le norme sulla qualita'
dell'idrogeno applicabili al sistema dell'idrogeno;
h) "idrogeno a basse emissioni di carbonio": l'idrogeno il cui
contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e che rispetta
la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al
70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i
combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla
metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine
non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato,
adottata a norma dell'articolo 29-bis, comma 3, della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018;
i) "gas a basse emissioni di carbonio": la parte di combustibili
gassosi nei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi
dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001,
l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici
gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse
emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al
carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di
origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma
dell'articolo 29-bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001;
l) "combustibili a basse emissioni di carbonio": i carburanti
derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35),
della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di
carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui
contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio
che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di
riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29-bis, comma
3, della direttiva (UE) 2018/2001;
m) "impresa di idrogeno": ogni persona fisica o giuridica, a
esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni
seguenti: produzione, trasporto, fornitura, acquisto o stoccaggio di
idrogeno o gestione di un terminale dell'idrogeno, e che e'
responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione
legati a queste funzioni;
n) "impresa di gas naturale": ogni persona fisica o giuridica, ad
esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni
seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o
stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che
e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione
legati a queste funzioni;
o) "trasporto": il trasporto di gas naturale finalizzato alla
fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto
gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di
coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta
pressione, utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione
locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;
p) "gestore del sistema di trasporto": qualsiasi persona fisica o
giuridica che svolge l'attivita' di trasporto ed e' responsabile
della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo
del sistema di trasporto in una data zona e, eventualmente, delle
relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di assicurare la
capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste
ragionevoli di trasporto di gas naturale;
q) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti
di gasdotti locali per la consegna ai clienti, a esclusione della
fornitura;
r) "gestore del sistema di distribuzione": qualsiasi persona
fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed e'
responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario,
dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed,
eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi,
nonche' di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di
soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale;
s) "rete dell'idrogeno": la rete di condotte onshore e offshore
usate per il trasporto di idrogeno a elevato grado di purezza
finalizzato alla consegna ai clienti, a esclusione della fornitura;
t) "trasporto dell'idrogeno": il trasporto o la distribuzione di
idrogeno finalizzato alla consegna ai clienti attraverso una rete
dell'idrogeno, a esclusione della fornitura;
u) "rete di trasporto dell'idrogeno": la rete di condotte per il
trasporto dell'idrogeno a elevato grado di purezza, in particolare
una rete che comprende gli interconnettori di idrogeno o che e'
direttamente collegata agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno, ai
terminali dell'idrogeno o a due o piu' interconnettori di idrogeno o
che serve in primo luogo a trasportare l'idrogeno verso altre reti
dell'idrogeno, verso gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno o verso
i terminali dell'idrogeno, senza escludere la possibilita' che tali
reti siano finalizzate all'approvvigionamento diretto dei clienti
allacciati;
v) "rete di distribuzione dell'idrogeno": la rete di condotte per
il trasporto locale o regionale di idrogeno a elevato grado di
purezza, finalizzata in primo luogo all'approvvigionamento diretto
dei clienti allacciati, che non comprende gli interconnettori di
idrogeno e che non e' direttamente collegata ne' agli impianti di
stoccaggio dell'idrogeno ne' ai terminali dell'idrogeno, a meno che
la rete in questione non fosse un sistema di distribuzione del gas
naturale al 4 agosto 2024 e sia stata parzialmente o totalmente
riconvertita per il trasporto di idrogeno, ne' a due o piu'
interconnettori di idrogeno;
z) "gestore della rete dell'idrogeno": ogni persona fisica o
giuridica che svolge la funzione di trasporto dell'idrogeno ed e'
responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario,
dello sviluppo della rete dell'idrogeno in una data zona ed,
eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti
dell'idrogeno, e di assicurare la capacita' a lungo termine del
sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;
aa) "gestore della rete di trasporto dell'idrogeno": ogni persona
fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e,
se necessario, dello sviluppo di una rete di trasporto dell'idrogeno
in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni
con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacita' a lungo
termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto
di idrogeno;
bb) "gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno": ogni
persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della
manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di
distribuzione dell'idrogeno in una data zona e, eventualmente, delle
relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di
assicurare la capacita' a lungo termine della rete di soddisfare
richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;
cc) "fornitura": la vendita ai clienti, compresa la rivendita, di
gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), o di
idrogeno, anche sotto forma di vettori di idrogeno organico liquido o
idrogeno liquido e di derivati dell'idrogeno tra cui l'ammoniaca o il
metanolo;
dd) "impresa fornitrice": ogni persona fisica o giuridica che
svolge funzioni di fornitura;
ee) "fornitore di ultima istanza": l'esercente designato che
assicura la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono
senza fornitore;
ff) "sistema interconnesso": un insieme di sistemi reciprocamente
collegati;
gg) "interconnettore di idrogeno": la rete dell'idrogeno che
attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo
scopo di collegare le reti nazionali dell'idrogeno di tali Stati
membri o una rete dell'idrogeno tra uno Stato membro e un paese terzo
fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di
tale Stato membro;
hh) "impresa verticalmente integrata": un'impresa di gas naturale
o un gruppo di imprese di gas naturale o un'impresa di idrogeno o un
gruppo di imprese di idrogeno nelle quali la stessa persona o le
stesse persone, fisiche o giuridiche hanno, direttamente o
indirettamente, il potere di esercitare il controllo, e in cui
l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di
trasporto del gas naturale, trasporto dell'idrogeno, distribuzione
del gas naturale, distribuzione dell'idrogeno, gestione di terminali
dell'idrogeno, rigassificazione di GNL o stoccaggio di gas naturale o
di idrogeno, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di
gas naturale o di idrogeno;
ii) "utente del sistema": ogni persona fisica o giuridica che
rifornisce di gas naturale o idrogeno o e' rifornita dal sistema;
ll) "clienti": i clienti grossisti o finali di gas naturale o di
idrogeno e le imprese di gas naturale o di idrogeno che acquistano
gas naturale o idrogeno;
mm) "cliente civile": un cliente che acquista gas naturale o
idrogeno per il proprio consumo domestico;
nn) "cliente non civile": un cliente che acquista gas naturale o
idrogeno non destinato al proprio uso domestico;
oo) "cliente finale": il cliente che acquista gas naturale o
idrogeno per uso proprio, ivi compresi gli impianti di distribuzione
di metano per autotrazione che sono considerati clienti finali;
pp) "cliente grossista": una persona fisica o giuridica, diversa
dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di
distribuzione, che acquista gas naturale o idrogeno a scopo di
rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita;
qq) "contratto di fornitura di gas": il contratto di fornitura di
gas naturale o di idrogeno, a esclusione degli strumenti derivati sul
gas naturale;
rr) "controllo": diritti, contratti, o altri mezzi che
conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle
circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare
un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa, in
particolare attraverso:
1) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su
parti del patrimonio di un'impresa;
2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza
determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni
e decisioni degli organi di un'impresa.
ss) "contratto a lungo termine": il contratto di fornitura di gas
di durata superiore a un anno;
tt) "sistema di entrata-uscita": un modello di accesso per il gas
naturale o l'idrogeno in cui gli utenti del sistema prenotano diritti
di capacita' in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita,
che include il sistema di trasporto e puo' includere l'intero sistema
di distribuzione o parte di esso, o le reti dell'idrogeno;
uu) "zona di bilanciamento": il sistema al quale si applica un
dato regime di bilanciamento, che include il sistema di trasporto e
puo' includere gli interi sistemi di distribuzione o parte di essi;
vv) "punto di scambio virtuale": il punto commerciale non fisico
all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale il gas
naturale o l'idrogeno sono scambiati tra venditore e acquirente senza
bisogno di prenotare capacita';
zz) "utente della rete": il cliente o il potenziale cliente del
gestore del sistema o lo stesso gestore del sistema, nella misura in
cui per tale gestore sia necessario svolgere le sue funzioni in
relazione al trasporto di gas naturale o idrogeno;
aaa) "punto di entrata": il punto soggetto a procedure di
prenotazione da parte degli utenti della rete che da' accesso al
sistema di entrata-uscita;
bbb) "punto di uscita": il punto soggetto a procedure di
prenotazione da parte degli utenti della rete che consente il flusso
di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita;
ccc) "punto di interconnessione": il punto fisico o virtuale che
collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema
di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura in cui tale
punto e' soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti
della rete;
ddd) "punto di interconnessione virtuale": due o piu' punti di
interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di
entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico
servizio di capacita';
eee) "partecipante al mercato": la persona fisica o giuridica che
acquista, vende o produce gas naturale o idrogeno o che gestisce
servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini di
compravendita su uno o piu' mercati del gas naturale o dell'idrogeno,
compresi i mercati di bilanciamento;
fff) "oneri di risoluzione del contratto": qualsiasi onere o
penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato
per risolvere un contratto di fornitura di gas o di servizi
attinenti;
ggg) "oneri per cambio di fornitore": qualsiasi onere o penale
imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato o dai
gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di
cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato, compresi gli
oneri di risoluzione del contratto;
hhh) "informazioni di fatturazione": le informazioni fornite
nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;
iii) "contatore convenzionale": il contatore analogico o
elettronico sprovvisto della capacita' di trasmettere e ricevere
dati;
lll) "sistema di misurazione intelligente": un sistema
elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo
maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di
trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione
elettronica;
mmm) "interoperabilita'": nel contesto dei sistemi di misurazione
intelligenti, la capacita' di due o piu' reti, sistemi, dispositivi,
applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle
comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni
per svolgere le funzioni richieste;
nnn) "piu' recenti disponibili": nel contesto dei sistemi di
misurazione intelligenti, dati forniti in un lasso di tempo che
corrisponde al piu' breve periodo di regolazione nel mercato
nazionale;
ooo) "migliori tecniche disponibili": nel contesto della
protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione
intelligente, le tecniche piu' efficaci, avanzate e idonee dal punto
di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il
rispetto delle norme dell'Unione europea sulla protezione dei dati e
sulla sicurezza;
ppp) "poverta' energetica": la poverta' energetica ai sensi
dell'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023;
qqq) "cliente attivo": il cliente finale di gas naturale o il
gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale che:
1) consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto:
1.1) nei propri locali situati all'interno di un'area
delimitata;
1.2) in altri locali;
2) purche' le attivita' non costituiscano la principale
attivita' commerciale o professionale del cliente finale e siano
conformi al diritto applicabile alla produzione di gas rinnovabile,
in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto
serra alternativamente:
2.1) vende il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il
sistema del gas naturale;
2.2) partecipa a meccanismi di flessibilita' o di efficienza
energetica;
rrr) "efficienza energetica al primo posto": il principio
"l'efficienza energetica al primo posto" ai sensi dell'articolo 2,
punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
sss) "riconversione": la riconversione ai sensi dell'articolo 2,
punto 18), del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2022.
Art. 33-ter (Mercato dell'idrogeno competitivo, incentrato sui
clienti, flessibile e non discriminatorio). - 1. I clienti sono
liberi di acquistare idrogeno dal fornitore di loro scelta e di
stipulare, contemporaneamente, piu' di un contratto di fornitura di
idrogeno, purche' siano stabiliti i punti di connessione e
misurazione richiesti.
2. E' vietato ostacolare indebitamente gli scambi
transfrontalieri di idrogeno, l'emergere e il funzionamento di scambi
liquidi dell'idrogeno, la partecipazione dei consumatori, gli
investimenti, in particolare nel gas rinnovabile e nel gas a basse
emissioni di carbonio, o lo stoccaggio di energia. La formazione dei
prezzi dell'idrogeno deve avvenire secondo criteri di mercato, in
coerenza con le condizioni effettive della domanda e dell'offerta.
3. Nel mercato dell'idrogeno e' vietato introdurre barriere
ingiustificate all'ingresso e all'uscita, nonche' agli scambi e alle
attivita' all'interno dello stesso.
4. Le imprese che operano nel settore dell'idrogeno sono soggette
a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non
discriminatori, in particolare per quanto riguarda la connessione
alla rete, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, le
procedure di cambio di fornitore e i regimi di fatturazione e, ove
applicabile, la concessione di licenze.
5. Le imprese provenienti da paesi terzi che operano nel mercato
interno dell'idrogeno sono tenute al rispetto della vigente
disciplina nazionale ed eurounitaria, anche in materia di ambiente e
sicurezza.
6. Nel mercato dell'idrogeno e' garantito un approccio incentrato
sui clienti ed efficiente sotto il profilo energetico. L'uso
dell'idrogeno e' rivolto ai clienti in settori difficili da
decarbonizzare che presentano un elevato potenziale di riduzione dei
gas a effetto serra e per i quali non sono disponibili opzioni piu'
efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi.
7. E' garantita l'integrazione del sistema energetico senza
discriminare indebitamente soluzioni piu' efficienti sotto il profilo
energetico, come l'elettrificazione diretta, in linea con il
principio "l'efficienza energetica al primo posto".
Art. 33-quater (Prezzi di fornitura basati sul mercato). - 1. I
fornitori hanno la facolta' di determinare il prezzo della fornitura
di idrogeno ai clienti. L'ARERA adotta i provvedimenti opportuni per
assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori e garantire
prezzi ragionevoli per i clienti finali.
2. I fornitori garantiscono la protezione dei clienti in
condizioni di poverta' energetica e dei clienti civili vulnerabili
con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di
fissazione dei prezzi per la fornitura di idrogeno, in ogni caso
nell'ambito degli strumenti di sostegno e delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
3. Ogni due anni, nell'ambito delle relazioni intermedie
nazionali integrate sull'energia e il clima, e' riportato:
a) lo stato di attuazione del presente articolo;
b) la valutazione dell'opportunita' e della proporzionalita'
degli interventi pubblici a norma del presente articolo;
c) una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di
una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso
prezzi basati sul mercato.
Art. 33-quinquies (Obblighi di servizio pubblico). - 1. Fatto
salvo quanto previsto dal comma 2, le imprese di idrogeno operano
secondo i principi del presente decreto al fine di realizzare un
mercato dell'idrogeno concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto
di vista ambientale. E' vietata qualsiasi discriminazione tra tali
imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
2. A norma dell'articolo 106 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), nell'interesse economico generale, alle
imprese di idrogeno possono essere imposti obblighi di servizio
pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza
dell'approvvigionamento, la regolarita' e la qualita' delle
forniture, nonche' la tutela dell'ambiente, ivi inclusa l'efficienza
energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima.
In fase di attuazione, l'ARERA definisce tali obblighi in modo
chiaro, trasparente, non discriminatorio e verificabile e garantisce
alle imprese di idrogeno dell'Unione europea parita' di accesso ai
consumatori nazionali.
3. Eventuali compensazioni finanziarie o altre forme di
compensazione per l'adempimento degli obblighi di cui al presente
articolo, sono concesse dall'ARERA in modo trasparente e non
discriminatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
4. L'ARERA comunica alla Commissione europea tutte le misure
adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, ivi
comprese le misure relative alla tutela dei consumatori e
dell'ambiente, nonche' ai loro possibili effetti sulla concorrenza
nazionale e internazionale, a prescindere dall'eventuale necessita'
di una deroga alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024. Ogni due anni, l'ARERA comunica
alla Commissione europea eventuali modifiche apportate a dette
misure.
5. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico a norma del comma
2, i soggetti interessati sono consultati nella fase iniziale in modo
aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti ufficiali relativi
alle consultazioni e i documenti utilizzati per l'elaborazione degli
obblighi di servizio pubblico sono resi pubblici, pur mantenendo la
riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e la
protezione dei dati.
Art. 33-sexies (Norme tecniche). - 1. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definiti i criteri tecnici di sicurezza e sono elaborate e rese
pubbliche norme tecniche che stabiliscono i requisiti tecnici minimi
di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema
degli impianti di trasporto, distribuzione, linee di trasporto e
stoccaggio dell'idrogeno. Tali norme tecniche garantiscono
l'interoperabilita' dei sistemi e sono obiettive e non
discriminatorie. Le norme tecniche sono notificate alla Commissione
europea a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
2. I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di
distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno sono tenuti a
pubblicare le norme tecniche di cui al comma 1, in particolare con
riferimento alle norme di connessione alla rete, comprendenti
requisiti in materia di qualita' e pressione dell'idrogeno sulla base
di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
Art. 33-septies (Accesso del gas rinnovabile e del gas a basse
emissioni di carbonio al mercato). - 1. E' consentito l'accesso del
gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato e
alle infrastrutture a prescindere dal fatto che gli impianti di
produzione di tali gas siano connessi a reti di distribuzione o di
trasporto, tenendo conto delle stime dell'evoluzione della
produzione, della fornitura e del consumo di gas naturale in
conformita' all'articolo 16 del presente decreto.
Art. 33-octies (Accesso dei terzi alle reti di idrogeno). - 1.
L'accesso dei terzi alle reti dell'idrogeno e' regolato e
disciplinato mediante tariffe pubblicate dall'ARERA, applicate in
modo oggettivo e non discriminatorio tra gli utenti della rete.
2. Le tariffe e le metodologie per l'accesso reti dell'idrogeno
di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate dall'ARERA prima della
loro entrata in vigore secondo quanto previsto dall'articolo
33-tricies quater del presente decreto.
3. I gestori delle reti dell'idrogeno, ove necessario al fine di
svolgere le loro funzioni, anche in relazione al trasporto
transfrontaliero dell'idrogeno nella rete, hanno il diritto di
accesso alla rete di altri gestori.
Art. 33-novies (Accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno). -
1. L'accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno e' basato su un
sistema di accesso negoziato nel rispetto di criteri oggettivi,
trasparenti e non discriminatori. L'ARERA adotta le misure necessarie
affinche' gli utenti dei terminali dell'idrogeno siano in grado di
negoziare l'accesso ai medesimi terminali. Le parti hanno l'obbligo
di negoziare l'accesso in buona fede.
2. L'ARERA monitora le condizioni di accesso dei terzi ai
terminali dell'idrogeno e il relativo impatto sul mercato
dell'idrogeno e, ove necessario al fine di preservare la concorrenza,
adotta misure tese a migliorare l'accesso nel rispetto dei criteri di
cui al comma 1.
Art. 33-decies (Accesso allo stoccaggio dell'idrogeno). - 1.
L'accesso dei terzi allo stoccaggio dell'idrogeno e, ove tecnicamente
ed economicamente necessario al fine di assicurare un accesso
efficiente al sistema per rifornire i clienti, al linepack, nonche'
l'accesso dei terzi ai servizi ausiliari e' basato su un sistema di
accesso regolato, con tariffe pubblicate e applicate in modo
obiettivo e non discriminatorio tra gli utenti del sistema
dell'idrogeno. Le tariffe o le relative metodologie di calcolo sono
approvate dall'ARERA prima della loro entrata in vigore a norma
dell'articolo 33-tricies quater.
Art. 33-undecies (Rifiuto dell'accesso e della connessione). - 1.
I gestori delle reti dell'idrogeno operanti sul territorio nazionale
possono rifiutare l'accesso o la connessione al sistema dell'idrogeno
qualora non dispongano della capacita' necessaria o della
connessione.
2. Fatti salvi gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione
europea e nazionali e i requisiti vigenti volti alla riduzione o
all'abbandono del consumo di gas di origine fossile, i gestori delle
reti dell'idrogeno che rifiutano l'accesso o la connessione al
sistema dell'idrogeno per mancanza di capacita' o di connessione
provvedono a realizzare i necessari interventi di miglioramento, ove
economicamente giustificabile o qualora un potenziale cliente sia
disposto a sostenerne il costo.
3. Per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio
l'accesso al sistema puo' essere rifiutato solo fatti salvi gli
articoli 20 e 36 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
4. Il rifiuto di accesso o connessione a norma dei commi 1 e 2
del presente articolo deve essere debitamente motivato e
tempestivamente comunicato all'ARERA e all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, nonche' al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
Art. 33-duodecies (Poteri decisionali in materia di connessione
di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse
emissioni di carbonio al sistema di trasporto). - 1. Il gestore del
sistema di trasporto instaura e rende pubbliche procedure trasparenti
ed efficienti per la connessione non discriminatoria di impianti di
produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio,
in linea con le capacita' individuate nel piano decennale di sviluppo
della rete di cui all'articolo 16. Tali procedure sono soggette
all'approvazione dell'ARERA. Per gli impianti di produzione di
biometano si applica quanto disposto dall'articolo 20 del decreto
legislativo 24 gennaio 2011, n. 28.
2. Il gestore del sistema di trasporto non puo' rifiutare le
richieste di connessione economicamente ragionevoli e tecnicamente
fattibili da parte di un nuovo impianto di produzione di gas
rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, o di un impianto
esistente ma non ancora connesso, salvo quanto previsto dall'articolo
33-undecies.
Art. 33-terdecies (Poteri decisionali in materia di connessione
alla rete di trasporto dell'idrogeno). - 1. Il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno stabilisce e rende pubbliche procedure e
tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non
discriminatoria degli impianti di stoccaggio di idrogeno, dei
terminali dell'idrogeno e dei clienti industriali alla rete di
trasporto dell'idrogeno. Tali procedure sono soggette
all'approvazione dell'ARERA.
2. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno non puo'
rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio di
idrogeno, terminale dell'idrogeno o cliente industriale a causa di
eventuali future limitazioni delle capacita' di rete disponibili o di
costi supplementari derivanti dalla necessita' di aumentare la
capacita'. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno assicura
una capacita' d'entrata e d'uscita sufficiente per la nuova
connessione.
Art. 33-quaterdecies (Designazione dei gestori dei sistemi di
distribuzione e dei gestori delle reti di distribuzione
dell'idrogeno). - 1. Le imprese che possiedono o sono responsabili
delle reti di distribuzione dell'idrogeno designano, sulla base di
una procedura trasparente, per un periodo di tempo di dieci anni, uno
o piu' gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e provvedono
affinche' tali gestori agiscano a norma degli articoli
33-quinquiesdecies e 33-sexiesdecies del presente decreto.
Art. 33-quinquiesdecies (Separazione dei gestori dei sistemi di
distribuzione e dei gestori della rete di distribuzione
dell'idrogeno). - 1. Il gestore della rete di distribuzione
dell'idrogeno, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente
integrata, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo
della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale,
da altre attivita' non connesse alla distribuzione o alla
distribuzione dell'idrogeno. La presente disposizione non comporta
l'obbligo di separare la proprieta' dei mezzi del sistema di
distribuzione o della rete di distribuzione dell'idrogeno
dall'impresa verticalmente integrata. I gestori delle reti di
distribuzione dell'idrogeno hanno la facolta' di prendere in
locazione o in leasing attivi della rete dell'idrogeno da altri
proprietari di sistemi di distribuzione, gestori dei sistemi di
distribuzione o gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno
all'interno della stessa impresa. Tale locazione o leasing non
comporta sussidi incrociati tra operatori diversi.
2. Il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno, qualora
sia parte di un'impresa verticalmente integrata, e' indipendente da
altre attivita' non connesse alla distribuzione dell'idrogeno per
quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine
di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri
minimi:
a) l'amministrazione del gestore della rete di distribuzione
dell'idrogeno non fa parte di strutture societarie dell'impresa
verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente,
della gestione ordinaria delle attivita' di produzione, trasporto e
fornitura di idrogeno;
b) sono adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi
professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del
gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno siano presi in
considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera
indipendente;
c) il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno dispone
di effettivi poteri decisionali, indipendenti o dall'impresa
verticalmente integrata, in relazione ai mezzi necessari alla
gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete; ai fini dello
svolgimento di tali compiti, il gestore della rete di distribuzione
dell'idrogeno dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse
umane, tecniche, finanziarie e materiali; cio' non osta all'esistenza
di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la
tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della
societa' madre per quanto riguarda la redditivita' degli investimenti
disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7,
della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, in una societa' controllata; cio'
consente in particolare alla societa' madre di approvare il piano
finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore
della rete di distribuzione dell'idrogeno e di introdurre limiti
globali ai livelli di indebitamento della sua societa' controllata;
non e' consentito alla societa' madre dare istruzioni, ne' per quanto
riguarda le attivita' di gestione ordinaria, ne' in relazione a
singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle
linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano
finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
d) il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno
predispone un programma di adempimenti contenente le misure adottate
per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia
adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti
illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti
per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile
del controllo del programma di adempimenti, o il responsabile della
conformita' del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno
presenta ogni anno all'ARERA una relazione sulle misure adottate e la
rende pubblica. Il responsabile della conformita' del gestore della
rete di distribuzione dell'idrogeno e' pienamente indipendente e deve
poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le
informazioni necessarie in possesso del gestore della rete di
distribuzione dell'idrogeno e di ogni impresa collegata.
3. Qualora il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno
faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, le rispettive
attivita' sono controllate dall'ARERA affinche' il gestore in
questione non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale
per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori delle reti di
distribuzione dell'idrogeno verticalmente integrati e' fatto divieto
di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di
marchio, circa l'identita' distinta del ramo "fornitura" dell'impresa
verticalmente integrata.
4. I commi 1, 2 e 3 non si applicano ai gestori di sistemi di
distribuzione appartenenti a un'impresa di gas naturale integrata che
rifornisce meno di 100.000 clienti allacciati. Qualora il gestore del
sistema di distribuzione benefici di una deroga ai sensi del comma 1
alla data del 4 agosto 2024, non si applicano i commi 1, 2 e 3 anche
al gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno facente parte
della medesima impresa, a condizione che il numero combinato di
clienti allacciati del gestore del sistema di distribuzione e del
gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno rimanga inferiore a
100.000.
Art. 33-sexiesdecies (Compiti dei gestori delle reti, dello
stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno). - 1. Il gestore della rete
dell'idrogeno, dello stoccaggio di idrogeno o del terminale
dell'idrogeno ha la responsabilita' di:
a) gestire, mantenere e sviluppare, compresa la riconversione,
a condizioni economiche accettabili, un'infrastruttura sicura e
affidabile per il trasporto o lo stoccaggio di idrogeno, nel dovuto
rispetto dell'ambiente, in stretta collaborazione con i gestori delle
reti dell'idrogeno connesse e limitrofe, al fine di ottimizzare la
co-ubicazione della produzione e dell'uso dell'idrogeno e sulla base
del piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;
b) assicurare la capacita' a lungo termine del sistema
dell'idrogeno di soddisfare richieste ragionevoli individuate per il
trasporto e lo stoccaggio di idrogeno conformemente al piano
decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;
c) garantire mezzi adeguati ad adempiere ai propri obblighi;
d) fornire al gestore di altre reti o altri sistemi
interconnessi con il proprio informazioni sufficienti, anche sulla
qualita' dell'idrogeno, per garantire il funzionamento sicuro ed
efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' del sistema
interconnesso;
e) non operare discriminazioni tra gli utenti del sistema
dell'idrogeno o le categorie di utenti dell'infrastruttura, nello
specifico a favore di imprese ad essi collegate;
f) fornire agli utenti del sistema dell'idrogeno le
informazioni necessarie a un efficiente accesso all'infrastruttura;
g) adottare tutte le misure ragionevoli disponibili per evitare
e ridurre al minimo le emissioni di idrogeno delle proprie operazioni
e sottoporre periodicamente a ispezione tutti i componenti pertinenti
sotto la propria responsabilita' al fine di rilevare e riparare
eventuali perdite di idrogeno;
h) presentare all'ARERA una relazione periodica, secondo le
modalita' definite dalla stessa ARERA, sul rilevamento delle perdite
di idrogeno e, ove opportuno, un programma di riparazione o
sostituzione delle stesse, rendendo pubbliche, su base annuale,
informazioni statistiche riguardanti il rilevamento e la riparazione
delle perdite di idrogeno.
2. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno assicurano
sufficiente capacita' transfrontaliera per integrare l'infrastruttura
europea dell'idrogeno, accogliendo tutte le richieste di capacita'
economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili, individuate nel
piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16 e
tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti di gas.
Ricevuta la certificazione a norma dell'articolo 33-vicies septies,
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica affida a uno
o a un numero limitato di gestori delle reti di trasporto
dell'idrogeno la responsabilita' di assicurare la capacita'
transfrontaliera.
3. Ove opportuno per la gestione del sistema e per gli utenti
finali, l'ARERA affida ai gestori delle reti dell'idrogeno la
responsabilita' di assicurare una gestione efficiente della qualita'
dell'idrogeno e una qualita' stabile dell'idrogeno nelle loro reti,
in conformita' alle norme applicabili in materia di qualita'
dell'idrogeno.
4. I gestori delle reti dell'idrogeno sono responsabili del
bilanciamento delle rispettive reti a decorrere dal 1° gennaio 2033 o
da una data anteriore se cosi' disposto dall'ARERA. Le regole di
bilanciamento della rete dell'idrogeno adottate dai gestori delle
reti dell'idrogeno, comprese le regole per addebitare agli utenti
della loro rete lo sbilanciamento energetico sono obiettive,
trasparenti e non discriminatorie.
Art. 33-septiesdecies (Reti dell'idrogeno esistenti). - 1.
L'ARERA puo' concedere una deroga alle disposizioni di cui agli
articoli 33-octies, 33-quinquiesdecies, 33-vicies quater, 33-vicies
quinquies, 33-vicies sexies e 33-vicies septies del presente decreto,
nonche' agli articoli 7 e 65 del regolamento (UE) 2024/1789 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, in favore
delle reti dell'idrogeno che alla data del 4 agosto 2024
appartenevano a un'impresa verticalmente integrata.
2. Le deroghe concesse a norma del comma 1 decadono al
verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
a) quando l'ARERA, su richiesta dell'impresa verticalmente
integrata, decide di porre fine alla deroga;
b) quando la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga
viene collegata a un'altra rete dell'idrogeno;
c) quando la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga
viene ampliata o se e' aumentata la sua capacita' di oltre il 5 per
cento in termini di lunghezza o capacita' rispetto a quella posseduta
alla data del 4 agosto 2024;
d) quando l'ARERA conclude, mediante decisione, che
l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di
ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace
realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo e
sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione
europea.
3. Ogni sette anni a decorrere dalla data di concessione di una
deroga a norma del comma 1, l'ARERA pubblica una valutazione
dell'impatto della deroga sulla concorrenza, sull'infrastruttura
dell'idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato
dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea.
4. L'ARERA puo' chiedere ai gestori delle reti dell'idrogeno
esistenti di fornire loro tutte le informazioni necessarie per
l'esecuzione dei loro compiti.
Art. 33-duodevicies (Reti dell'idrogeno geograficamente
limitate). - 1. L'ARERA puo' concedere una deroga agli articoli
33-vicies quater e 33-vicies septies o all'articolo
33-quinquiesdecies per le reti dell'idrogeno che trasportano idrogeno
all'interno di una zona industriale o commerciale geograficamente
limitata. Per la durata della deroga, tali reti devono soddisfare
tutte le seguenti condizioni:
a) non comprendono gli interconnettori di idrogeno;
b) non dispongono di connessioni dirette agli impianti di
stoccaggio dell'idrogeno o ai terminali dell'idrogeno, a meno che
tali impianti di stoccaggio o terminali siano anch'essi collegati a
una rete dell'idrogeno che non beneficia di una deroga concessa a
norma del presente articolo o dell'articolo 33-septiesdecies;
c) servono in primo luogo allo scopo di fornire idrogeno ai
clienti direttamente collegati alla rete stessa;
d) non sono collegate a nessun'altra rete dell'idrogeno, ad
eccezione delle reti che beneficiano anch'esse di una deroga concessa
a norma del presente articolo e sono gestite dallo stesso gestore
della rete dell'idrogeno.
2. L'ARERA revoca la deroga di cui al comma 1 qualora accerti che
l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di
ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace
realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo e
sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione
europea, ovvero laddove non sia piu' soddisfatta una qualsiasi delle
condizioni elencate nel comma 1. Ogni sette anni a decorrere dalla
concessione di una deroga a norma del comma 1, l'ARERA pubblica una
valutazione dell'impatto della deroga sulla concorrenza,
sull'infrastruttura dell'idrogeno e sullo sviluppo e sul
funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione
europea. Le domande di accesso dei produttori di idrogeno e le
domande di connessione dei clienti industriali sono notificate
all'ARERA, rese pubbliche e trattate a norma dell'articolo
33-terdecies. La pubblicazione delle domande di accesso deve avvenire
nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente
sensibili.
Art. 33-undevicies (Interconnettori di idrogeno con paesi
terzi). - 1. La realizzazione e la messa in funzione di ciascun
interconnettore di idrogeno tra Stati membri e paesi terzi avviene
nel rispetto di un accordo internazionale a norma dell'articolo 218
TFUE con i paesi terzi connessi interessati, qualora cio' sia
ritenuto necessario per garantire coerenza e uniformita' rispetto
alle norme applicabili alle reti di idrogeno di cui al presente
decreto e al regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024. Un accordo internazionale non e'
ritenuto necessario qualora sia stato concluso un accordo
intergovernativo con i paesi terzi connessi interessati,
conformemente all'articolo 46-quater del presente decreto, nel quale
sono definite norme di funzionamento per l'interconnettore di
idrogeno in questione al fine di garantire coerenza e uniformita'
rispetto alle norme applicabili alle reti dell'idrogeno di cui al
presente decreto e al regolamento (UE) 2024/1789.
2. Il comma 1 del presente articolo lascia impregiudicato quanto
disciplinato dall'articolo 33-tricies quinquies nonche' la
ripartizione delle competenze con l'Unione europea.
3. Il comma 1 non osta alla possibilita', nel rispetto delle
rispettive competenze con l'Unione europea e delle procedure
applicabili, di avviare dialoghi con paesi terzi connessi, anche per
instaurare una cooperazione su questioni pertinenti per la produzione
di idrogeno, quali le questioni sociali e ambientali.
Art. 33-vicies (Riservatezza per i gestori delle reti
dell'idrogeno, degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e dei
terminali dell'idrogeno). - 1. Fatti salvi gli obblighi di legge in
tema di trasparenza, ciascun gestore della rete dell'idrogeno, di un
impianto di stoccaggio dell'idrogeno o di un terminale dell'idrogeno
e ciascun proprietario della rete dell'idrogeno mantiene la
riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite
nel corso della sua attivita' e impedisce che le informazioni
concernenti le proprie attivita' che potrebbero essere
commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo
discriminatorio. In particolare, se il gestore della rete
dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del
terminale dell'idrogeno o il proprietario della rete dell'idrogeno fa
parte di un'impresa verticalmente integrata, non puo' divulgare
alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti
dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi
di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori
delle reti dell'idrogeno, salvo che cio' risulti necessario per
effettuare un'operazione commerciale.
2. Nell'ambito di operazioni di compravendita di idrogeno da
parte di imprese collegate, e' fatto divieto al gestore della rete
dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del
terminale dell'idrogeno di fare uso abusivo delle informazioni
commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel
negoziare l'accesso al sistema.
3. Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e
l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale
obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente
sensibili.
Art. 33-vicies semel (Piano di sviluppo della rete di
distribuzione dell'idrogeno). - 1. I gestori delle reti di
distribuzione dell'idrogeno presentano ogni quattro anni all'ARERA un
piano volto a illustrare l'infrastruttura di rete dell'idrogeno che
intendono sviluppare. Il piano e' elaborato in stretta cooperazione
con i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e
dell'energia elettrica, nonche', ove opportuno, con gli operatori di
teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di garantire
un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo nella
massima considerazione il loro parere. I gestori delle reti di
distribuzione dell'idrogeno, a norma del presente articolo, e i
gestori dei sistemi di distribuzione, a norma dell'articolo 16-bis,
che operano nella stessa regione possono elaborare un piano comune
previa autorizzazione dell'ARERA. L'ARERA, in sede autorizzativa,
accerta che il piano comune sia sufficientemente trasparente da
individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas
naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno
affrontate. Il piano comune prevede una modellizzazione separata per
ciascun vettore energetico e con capitoli distinti che illustrano le
mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per
l'idrogeno. In caso di elaborazione di piani distinti per il gas
naturale e l'idrogeno, i gestori dei sistemi di distribuzione e i
gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno collaborano
strettamente, qualora sia necessario prendere decisioni per garantire
l'efficienza del sistema per tutti i vettori energetici, compresa, a
titolo esemplificativo, la riconversione.
2. In particolare, il piano di sviluppo della rete di
distribuzione dell'idrogeno:
a) include informazioni sul fabbisogno di capacita', in termini
sia di volume che di durata, negoziato tra gli utenti delle reti di
distribuzione dell'idrogeno e i gestori delle reti di distribuzione
dell'idrogeno, sulla fornitura di idrogeno e sul fabbisogno di
capacita', in termini sia di volume che di durata, dei potenziali
futuri utenti finali difficili da decarbonizzare e di quelli
esistenti, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a
effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in
termini di costi rispetto ad altre opzioni, come anche
dell'ubicazione di tali utenti finali, al fine di contemplare l'uso
dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali
settori;
b) tiene conto dei piani di riscaldamento e raffrescamento
stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE)
2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre
2023, e della domanda dei settori non contemplati dai piani di
riscaldamento e raffrescamento, e valuta in che modo sia rispettato
il principio «l'efficienza energetica al primo posto» di cui
all'articolo 27 della medesima direttiva (UE) 2023/1791, quando si
prende in considerazione l'espansione della rete di distribuzione
dell'idrogeno in settori in cui sono disponibili alternative piu'
efficienti sotto il profilo energetico;
c) include informazioni sulla misura in cui per trasportare
idrogeno si debbano utilizzare gasdotti del gas naturale
riconvertiti, nonche' sulla misura in cui tale riconversione sia
necessaria per soddisfare il fabbisogno di capacita' stabilito in
conformita' alla lettera a);
d) si basa su una procedura consultiva che e' aperta ai
pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro
partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione,
anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le
informazioni pertinenti;
e) e' pubblicato nel sito internet del gestore della rete di
distribuzione dell'idrogeno contestualmente all'esito della
consultazione dei soggetti interessati ed e' trasmesso all'ARERA,
unitamente all'esito della consultazione dei soggetti interessati. Il
sito internet e' aggiornato periodicamente in modo che i pertinenti
soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano cosi'
partecipare efficacemente alla consultazione;
f) e' in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e
il clima e i relativi aggiornamenti e con le relazioni nazionali
integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del
regolamento (UE) 2018/1999 e sostiene l'obiettivo della neutralita'
climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2021/1119;
g) e' coerente con il piano di sviluppo della rete per
l'idrogeno a livello dell'Unione di cui all'articolo 60 del
regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 giugno 2024, e con i piani decennali nazionali di sviluppo
della rete elaborati conformemente all'articolo 16 del presente
decreto.
3. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno scambiano
tutte le informazioni pertinenti che sono necessarie all'elaborazione
del piano con altri gestori delle reti dell'idrogeno, compresi quelli
situati in Stati membri confinanti qualora vi sia una connessione
diretta.
4. L'ARERA valuta se il piano di sviluppo della rete di
distribuzione dell'idrogeno sia conforme al comma 1, esamina il piano
e puo' richiederne modifiche in linea con la valutazione. Nel farlo
tiene conto della necessita' energetica ed economica globale della
rete dell'idrogeno nonche' del quadro di scenari comuni elaborato a
norma dell'articolo 16, comma 2, lettera f). Nel caso di piani
presentati in relazione alle reti dell'idrogeno che beneficiano di
una deroga a norma dell'articolo 33-septiesdecies o 33-duodevicies,
l'ARERA puo' astenersi dall'esaminare il piano medesimo e formulare
raccomandazioni di modifica.
5. Nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 5
del regolamento (UE) 2024/1789, l'ARERA tiene conto dell'esame del
piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno.
Art. 33-vicies bis (Finanziamento dell'infrastruttura
transfrontaliera dell'idrogeno). - 1. Nel caso di progetti di
interconnessione di idrogeno non classificati come progetti di
interesse comune di cui al capo II e all'allegato I, punto 3, del
regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2022, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno
adiacenti e interessate sostengono i costi del progetto e possono
includerli nei rispettivi sistemi tariffari, previa approvazione
dell'ARERA. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, se
individuano un divario sostanziale tra benefici e costi, possono
elaborare un piano di progetto, ivi compresa una richiesta di
ripartizione transfrontaliera dei costi, e presentarlo congiuntamente
all'ARERA per l'approvazione.
2. Qualora i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno
presentino il piano di progetto di cui al comma 1, il piano e la
domanda di ripartizione transfrontaliera dei costi sono corredati di
un'analisi costi-benefici specifica per progetto, che prenda in
considerazione i benefici oltre le frontiere degli Stati membri
dell'Unione europea interessati, nonche' di un piano aziendale di
valutazione della sostenibilita' finanziaria del progetto, che
contenga una soluzione di finanziamento e indichi se i gestori delle
reti di trasporto dell'idrogeno coinvolti concordano su una proposta
dettagliata di ripartizione transfrontaliera dei costi. Le autorita'
di regolazione competenti, previa consultazione dei gestori delle
reti di trasporto dell'idrogeno, adottano una decisione congiunta in
merito alla ripartizione dei costi di investimento a carico di
ciascun gestore della rete di trasporto dell'idrogeno per il
progetto.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2033 tutti i gestori delle reti di
trasporto dell'idrogeno interessati negoziano un sistema di
compensazione finanziaria al fine di garantire il finanziamento
dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno, nel caso in cui
non siano applicate tariffe per l'accesso alle reti di trasporto
dell'idrogeno nei punti di interconnessione tra Stati membri
dell'Unione europea a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, del
regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 giugno 2024. Nello sviluppo di tale sistema i gestori delle
reti di trasporto dell'idrogeno conducono un processo di
consultazione ad ampio raggio coinvolgendo tutti i pertinenti
partecipanti al mercato.
4. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno coinvolti
concordano un sistema di compensazione finanziaria entro il 31
dicembre 2035 e lo sottopongono all'approvazione congiunta dell'ARERA
e delle rispettive autorita' di regolazione competenti. Se entro tale
termine non e' stato raggiunto un accordo, l'ARERA e le rispettive
autorita' di regolazione competenti prendono una decisione congiunta
entro due anni. Qualora non si raggiunga un accordo sulla decisione
congiunta entro due anni, spetta all'ACER adottare una decisione
secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 10, del
regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 giugno 2019.
5. Il sistema di compensazione finanziaria e' attuato
conformemente all'articolo 43.
6. Nel contesto della transizione a un sistema di compensazione
finanziaria, il meccanismo istituito non pregiudica i contratti di
capacita' esistenti.
7. Gli ulteriori dettagli necessari ai fini dell'attuazione del
procedimento disciplinato dal presente articolo, segnatamente le
procedure e le tempistiche richieste nonche' la procedura di
revisione e, ove opportuno, di modifica del sistema di compensazione
finanziaria al fine di tenere conto dell'evolversi delle tariffe e
dello sviluppo delle reti dell'idrogeno, sono definiti in un codice
di rete redatto a norma dell'articolo 72 del regolamento (UE)
2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024.
Art. 33-vicies ter (Separazione dei proprietari dei sistemi di
trasporto, dei proprietari della rete di trasporto dell'idrogeno, dei
gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori
degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno). - 1. I proprietari del
sistema di trasporto e della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora
sia stato nominato un gestore del sistema indipendente o un gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, nonche' i gestori
dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno che fanno parte di
un'impresa verticalmente integrata, sono indipendenti, almeno sotto
il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere
decisionale, dalle altre attivita' non connesse al trasporto, alla
distribuzione e allo stoccaggio dell'idrogeno.
2. Al fine di garantire l'indipendenza del proprietario della
rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di
stoccaggio dell'idrogeno di cui al comma 1, si applicano i seguenti
criteri minimi:
a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria
della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di
stoccaggio dell'idrogeno non devono far parte di strutture
dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o
indirettamente, della gestione quotidiana delle attivita' di
produzione e fornitura di gas naturale e di idrogeno;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli
interessi professionali delle persone responsabili della direzione
dell'impresa proprietaria della rete di trasporto dell'idrogeno e del
gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno siano presi in
considerazione al fine di consentire loro di agire in modo
indipendente;
c) il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno e'
dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di
gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla
gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di
stoccaggio di idrogeno; cio' non osta all'esistenza di appropriati
meccanismi di coordinamento volti a garantire la tutela dei diritti
di vigilanza economica e amministrativa della societa' controllante
con riferimento alla redditivita' degli investimenti della societa'
controllata ai sensi dell'articolo 43, comma 4-bis; cio' consente, in
particolare, alla societa' controllante di approvare il piano
finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore
dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno e di introdurre limiti
globali ai livelli di indebitamento della sua societa' controllata;
non e' consentito alla societa' controllante madre impartire
istruzioni relative alle attivita' di gestione ordinaria, ne' in
relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il
miglioramento degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno che non
eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi
strumento equivalente;
d) il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il
gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno predispongono un
programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere
comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente
controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra anche
gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per
raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del
controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'ARERA
una relazione sulle misure adottate che viene pubblicata in forma
adeguata a garantirne la conoscenza da parte dei soggetti
interessati.
3. Ai fini della piena ed effettiva osservanza del comma 2 del
presente articolo, il proprietario del sistema di trasporto o della
rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore dell'impianto di
stoccaggio dell'idrogeno sono tenuti a conformarsi agli orientamenti
adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 90 della
direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 giugno 2024.
Art. 33-vicies quater (Separazione dei gestori delle reti di
trasporto dell'idrogeno). - 1. A decorrere dal 5 agosto 2026, i
gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sono separati
conformemente alle norme per i gestori dei sistemi di trasporto del
gas naturale di cui all'articolo 19.
2. Ai fini del presente articolo nonche' degli articoli
33-quinquiesdecies e 19, si intende per:
a) «produzione o fornitura», anche la produzione e la fornitura
di idrogeno;
b) «trasporto», anche il trasporto di idrogeno.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, qualora le reti
di trasporto dell'idrogeno appartengano a un'impresa verticalmente
integrata, puo' essere designato un gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno indipendente separato. I gestori delle reti di
trasporto dell'idrogeno e i gestori dei sistemi di trasporto del gas
naturale separati conformemente all'articolo 19, possono agire in
qualita' di gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno
indipendenti, purche' rispettino le prescrizioni dell'articolo
33-vicies quinquies.
4. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, se una rete di
trasporto dell'idrogeno appartiene a uno o piu' gestori dei sistemi
di trasporto del gas naturale certificati, ovvero se al 4 agosto 2024
una rete di trasporto dell'idrogeno appartiene a un'impresa
verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di
idrogeno, puo' essere designato un soggetto sotto il controllo
esclusivo del gestore del sistema di trasporto o il controllo
congiunto di due o piu' gestori dei sistemi di trasporto, o sotto il
controllo esclusivo dell'impresa verticalmente integrata attiva nella
produzione o nella fornitura di idrogeno, come un gestore della rete
di trasporto dell'idrogeno integrato separato conformemente alle
norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti
di cui al presente titolo. In deroga al primo periodo, qualora sia
stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 33-vicies quinquies,
comma 2, e una rete di trasporto dell'idrogeno appartenga a uno o
piu' gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati e
separati conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto
di gas naturale indipendenti di cui al presente titolo, puo' essere
designato tale soggetto ovvero un soggetto sotto il controllo
congiunto di due o piu' gestori dei sistemi di trasporto quale
gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato separato
conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas
naturale indipendenti di cui al presente titolo.
5. L'impresa che comprenda un gestore del sistema di trasporto
separato conformemente all'articolo 19 e un gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno integrato puo' essere attiva nella produzione
o nella fornitura di idrogeno, ma non nella produzione o nella
fornitura di gas naturale o di energia elettrica. Qualora tale
impresa operi nel settore della produzione o della fornitura di
idrogeno, il gestore del sistema di trasporto del gas naturale si
conforma ai requisiti di cui al presente titolo, e l'impresa e tutte
le sue parti non prenotano ne' utilizzano diritti di capacita' per
l'iniezione di idrogeno in un sistema di trasporto o di distribuzione
del gas naturale gestito dall'impresa medesima.
6. Ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno si applicano
le norme applicabili ai gestori dei sistemi di trasporto di cui
all'articolo 33-duodetricies.
Art. 33-vicies quinquies (Separazione orizzontale dei gestori
delle reti di trasporto dell'idrogeno). - 1. Il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno, qualora faccia parte di un'impresa attiva
nel trasporto o nella distribuzione di gas naturale ovvero nel
settore dell'energia elettrica, deve essere indipendente almeno sotto
il profilo della forma giuridica.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla
base di un'analisi costi-benefici positiva pubblicamente disponibile,
puo' concedere ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno
deroghe ai requisiti di cui al comma 1, previa valutazione positiva
da parte dell'ARERA conformemente a quanto disposto dal comma 4.
3. Le deroghe concesse a norma del comma 2 sono pubblicate e
notificate alla Commissione europea, corredate della relativa
valutazione di cui al comma 4, nel rispetto della riservatezza delle
informazioni commercialmente sensibili.
4. Al momento della concessione di una deroga a norma del comma
2, e successivamente almeno ogni sette anni, oppure su richiesta
motivata della Commissione, l'ARERA pubblica una valutazione
dell'impatto della deroga sulla trasparenza, sui sussidi incrociati,
sulle tariffe di rete e sugli scambi transfrontalieri. Tale
valutazione comprende almeno il calendario dei trasferimenti di
attivi previsti dal settore del gas naturale al settore
dell'idrogeno. Se, sulla base di una valutazione, l'ARERA conclude
che l'applicazione continuativa della deroga avrebbe un impatto
negativo sulla trasparenza, sui sussidi incrociati, sulle tariffe di
rete e sugli scambi transfrontalieri, o una volta concluso il
trasferimento di attivi dal settore del gas naturale al settore
dell'idrogeno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica revoca la deroga.
Art. 33-vicies sexies (Separazione della contabilita' dei gestori
delle reti dell'idrogeno). - 1. La contabilita' dei gestori delle
reti dell'idrogeno e' tenuta a norma dell'articolo 25 del presente
decreto.
Art. 33-vicies septies (Designazione e certificazione dei gestori
dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto
dell'idrogeno). - 1. Un'impresa, prima di essere approvata e
designata come gestore delle reti di trasporto dell'idrogeno, e'
certificata conformemente ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo e
all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
2. Le imprese che sono state certificate dall'ARERA come imprese
che hanno rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 19 o
all'articolo 33-vicies quater, secondo la procedura di
certificazione, sono approvate e designate dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica quali gestori delle reti
di trasporto dell'idrogeno. La designazione dei gestori delle reti di
trasporto dell'idrogeno e' notificata alla Commissione europea, ai
fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea.
3. Le imprese certificate di cui al comma 1 notificano all'ARERA
tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della
loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 19 o
all'articolo 33-vicies quater.
4. L'ARERA vigila sulla costante osservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 19 e all'articolo 33-vicies quater da parte delle
imprese certificate. Al fine di assicurare tale rispetto avvia una
procedura di certificazione:
a) quando riceve notifica dall'impresa certificata a norma del
comma 3;
b) di propria iniziativa, quando venga a conoscenza del fatto
che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti
delle imprese certificate o dei proprietari dei sistemi di trasporto
dell'idrogeno rischia di concretare una violazione dell'articolo 19 o
dell'articolo 33-vicies quater ovvero quando ha motivo di ritenere
che tale violazione si sia gia' verificata; oppure
c) su richiesta motivata della Commissione europea.
5. L'ARERA adotta una decisione in merito alla certificazione del
gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro cento giorni
lavorativi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal
gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione
europea. Decorso tale termine, la certificazione si intende
accordata. La decisione espressa o tacita dell'ARERA acquista
efficacia solo a seguito della conclusione della procedura di cui al
comma 6.
6. L'ARERA notifica tempestivamente alla Commissione europea la
decisione espressa ovvero intervenuta per silenzio-assenso in merito
alla certificazione, unitamente alle informazioni rilevanti per la
decisione stessa, ai fini dell'articolo 14 del regolamento (UE)
2024/1789.
7. L'ARERA puo' chiedere ai gestori delle reti di trasporto
dell'idrogeno e alle imprese che esercitano attivita' di produzione o
di fornitura di idrogeno le informazioni pertinenti ai fini
dell'espletamento dei compiti ad esse conferiti dal presente
articolo.
8. L'ARERA garantisce la segretezza delle informazioni
commercialmente sensibili.
Art. 33-duodetricies (Certificazione in relazione ai paesi
terzi). - 1. Qualora la certificazione sia richiesta da un gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno o da un proprietario della rete
di trasporto dell'idrogeno che sia controllato da un soggetto di un
paese terzo, l'ARERA lo notifica alla Commissione europea. L'ARERA
notifica tempestivamente alla Commissione europea qualsiasi
circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di
una rete di trasporto dell'idrogeno o di un gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo.
2. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno notifica
all'ARERA qualsiasi circostanza che abbia come risultato
l'acquisizione del controllo, della rete di trasporto dell'idrogeno o
del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di un
soggetto di un paese terzo.
3. L'ARERA adotta un progetto di decisione relativa alla
certificazione del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno
entro cento giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica
effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non
e' stato dimostrato cumulativamente:
a) che la persona fisica o giuridica interessata ottemperi agli
obblighi di cui all'articolo 19 o all'articolo 33-vicies quater;
b) che il rilascio della certificazione non mettera' a rischio
la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi
essenziali nazionali e dell'Unione europea in materia di sicurezza;
nell'esaminare la questione l'ARERA, sentito il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, tiene conto:
1) dei diritti e obblighi dell'Unione europea in relazione a
tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso
un accordo concluso con uno o piu' paesi terzi, di cui l'Unione
europea e' parte e che tratta le questioni della sicurezza
dell'approvvigionamento energetico;
2) dei diritti e obblighi in relazione a tale paese terzo che
discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono
conformi al diritto dell'Unione europea;
3) della proprieta', della fornitura o di altri rapporti
commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e
sulla capacita' del proprietario della rete di trasporto
dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di
consegnare idrogeno allo Stato o all'Unione europea;
4) di altri fatti e circostanze specifici del caso e del
paese interessato.
4. L'ARERA notifica tempestivamente la propria decisione
preliminare alla Commissione europea, unitamente a tutte le
informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.
5. L'ARERA, prima di adottare una decisione relativa alla
certificazione, chiede un parere alla Commissione europea in merito
a:
a) se la persona fisica o giuridica interessata ottemperi alle
prescrizioni dei cui all'articolo 68;
b) se il rilascio della certificazione metta a rischio la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea.
6. L'ARERA trasmette alla Commissione europea la richiesta di
parere di cui al comma 5. Il parere e' reso secondo i termini e le
modalita' previsti dall'articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788.
Qualora il parere non sia reso entro i termini previsti, si intende
che non vi siano obiezioni alla decisione dell'ARERA.
7. L'ARERA dispone di un termine di cinquanta giorni lavorativi
dalla scadenza del periodo di cui al comma 6 per adottare la
decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell'adottare la
decisione definitiva, l'ARERA tiene nella massima considerazione il
parere della Commissione europea. In ogni caso resta fermo il diritto
di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a
rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale o
la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato
membro. La decisione definitiva dell'ARERA e il parere della
Commissione europea sono pubblicati congiuntamente. Qualora la
decisione definitiva differisca dal parere della Commissione europea,
e' resa pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione della
stessa.
Art. 33-undetricies (Designazione dei gestori di impianti di
stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno). - 1. Le imprese
dell'idrogeno che possiedono impianti di stoccaggio dell'idrogeno e
terminali dell'idrogeno designano, per un periodo di tempo di
determinato dall'ARERA e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed
equilibrio economico, uno o piu' gestori per tali infrastrutture.
2. L'ARERA vigila affinche' i gestori di cui al comma 1 operino
nel rispetto dei principi di obiettivita', di trasparenza e di non
discriminazione.
Art. 33-tricies (Diritto di accesso alla contabilita'). - 1. Le
autorita' competenti, compresa l'ARERA e le autorita' competenti per
la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno il diritto di accedere alla
contabilita' delle imprese di idrogeno nella misura necessaria per lo
svolgimento delle loro funzioni conformemente all'articolo 25.
2. Le autorita' competenti di cui al comma 1 mantengono la
riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. La
divulgazione di tali informazioni e' ammessa solo qualora sia
necessario per consentire alle autorita' stesse di svolgere le
proprie funzioni.
Art. 33-tricies semel (Separazione della contabilita'). - 1. Le
imprese di idrogeno, indipendentemente dal regime di proprieta' o
dalla forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e
pubblicano i conti annuali secondo la vigente disciplina sui conti
annuali delle societa' di capitali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 139. Le imprese che non sono per legge tenute a
pubblicare i conti annuali ne devono tenere una copia a disposizione
del pubblico presso la propria sede sociale.
2. Nella contabilita' interna, le imprese devono tenere conti
separati per ciascuna attivita' di trasporto dell'idrogeno,
distribuzione, terminale dell'idrogeno e stoccaggio di idrogeno come
se ciascuna attivita' fosse svolta da imprese separate, al fine di
evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni
della concorrenza. Gli attivi infrastrutturali delle imprese sono
assegnati ai conti pertinenti e alla regulatory asset base
separatamente per gli attivi di idrogeno e tale assegnazione e' resa
trasparente. Le imprese tengono inoltre conti, che possono essere
consolidati, per le altre attivita' non riguardanti, i terminali
dell'idrogeno, lo stoccaggio di idrogeno o il trasporto
dell'idrogeno. Nella contabilita' e' precisato il reddito proveniente
dalla proprieta' della rete dell'idrogeno. Le imprese tengono
eventualmente conti consolidati per altre attivita' non riguardanti
il settore dell'idrogeno. La contabilita' interna comprende uno stato
patrimoniale e un conto profitti e perdite per ciascuna attivita'. La
separazione della contabilita' e' sottoposta a revisione
conformemente alle norme di cui al comma 1 ed e' comunicata
all'ARERA.
3. La revisione contabile di cui al comma 1 verifica, in
particolare, che sia rispettato l'obbligo di evitare le
discriminazioni e i sussidi incrociati di cui al comma 2. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, non devono
verificarsi sussidi incrociati tra gli utenti del sistema del gas
naturale e gli utenti della rete idrogeno.
4. Le imprese specificano nella contabilita' interna le norme di
ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi,
nonche' le norme di ammortamento, fatte salve le norme vigenti
relative alla contabilita', applicate nella redazione dei conti
separati di cui al comma 2. Tali norme interne possono essere
modificate solo in casi eccezionali. Le modifiche sono notificate
all'ARERA e debitamente motivate.
5. Nell'allegato ai conti annuali le imprese devono indicare ogni
operazione di rilevante entita' effettuata con imprese ad esse
collegate.
Art. 33-tricies bis (Designazione dell'autorita' di regolazione
per l'idrogeno ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788). - 1. Le
funzioni di autorita' di regolazione nazionale in materia di
idrogeno, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sono attribuite
all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, di seguito
"ARERA", con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle
finalita' e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria,
stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. In ragione delle competenze attribuite all'ARERA ai sensi del
comma 1, la pianta organica dell'Autorita' medesima e' incrementata
di dodici unita' di ruolo, appartenenti alla carriera dei funzionari
FIII livello base, da assumere in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche in
deroga all'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2024, n.
207, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 834, della
medesima legge n. 207 del 2024.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 646.692 per
l'anno 2026, a euro 1.293.384 per l'anno 2027, a euro 1.329.306 per
l'anno 2028, a euro 1.366.305 per l'anno 2029, a euro 1.404.414 per
l'anno 2030, a euro 1.443.667 per l'anno 2031, a euro 1.484.097 per
l'anno 2032, a euro 1.525.739 per l'anno 2033, a euro 1.568.632 per
l'anno 2034, a euro 1.612.811 per l'anno 2035 e ad euro 1.658.315
annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede a valere sul bilancio
di ARERA anche ai sensi di quanto previsto dal comma 4.
4. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, e all'articolo 1, comma 68-bis,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' posto anche a carico dei
soggetti operanti nel settore dell'idrogeno, per un importo non
superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio di
ciascuno dei medesimi soggetti.
Art. 33-tricies ter (Applicazione della disciplina dell'autorita'
di regolazione al settore dell'idrogeno). - 1. Ai fini del presente
titolo, all'ARERA si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del titolo IV.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai gestori
delle reti di trasporto e di distribuzione dell'idrogeno, ai gestori
degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e ai gestori dei terminali
dell'idrogeno.
3. L'ARERA, nell'esercizio dei poteri di cui al titolo IV, puo'
adottare atti di regolazione e provvedimenti attuativi volti a
disciplinare le modalita' di applicazione delle predette disposizioni
al settore dell'idrogeno, tenendo conto delle relative specificita'
tecniche, economiche e infrastrutturali.
4. Fermo restando quanto previsto dal titolo IV, i compiti e le
competenze dell'ARERA sono integrati come stabilito dall'articolo
33-tricies quater.
Art. 33-tricies quater (Ulteriori compiti e competenze
dell'autorita' di regolazione). - 1. Fatto salvo quanto disposto dal
titolo IV, i compiti e le competenze dell'ARERA sono integrati come
segue:
a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, le
tariffe di accesso alla rete dell'idrogeno e le rispettive
metodologie di calcolo;
b) tenere conto dell'esame e della valutazione dei piani di
sviluppo dell'infrastruttura di trasporto dell'idrogeno presentati
dai gestori delle reti dell'idrogeno a norma degli articoli 16 e
33-vicies semel, nell'approvare gli oneri specifici ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
c) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano
funzioni e responsabilita' dei gestori dei sistemi di trasporto, dei
gestori dei sistemi di distribuzione, dei gestori delle reti
dell'idrogeno, dei fornitori, dei clienti e di altri partecipanti al
mercato a norma del regolamento (UE) 2024/1789;
d) approvare e modificare i piani di sviluppo della rete di cui
agli articoli 16 e 16-bis;
e) procedere all'esame e, ove opportuno, chiedere modifiche del
piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui
all'articolo 33-vicies semel, comma 4.
2. Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie
competenze specifiche e in conformita' ai principi in materia di
miglioramento della regolamentazione, l'ARERA si consulta, ove
opportuno, con i gestori delle reti dell'idrogeno e, se del caso,
coopera strettamente nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1
con altre autorita' nazionali pertinenti.
3. Oltre ai compiti ad essa conferiti dalla normativa vigente,
qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente o un
gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente a norma
dall'articolo 17 o dell'articolo 33-vicies quater, l'ARERA:
a) controlla l'osservanza, da parte del proprietario del
sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del
proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, degli obblighi
che ad essi incombono a norma del presente decreto e irroga sanzioni
in caso di inosservanza di tali obblighi;
b) controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di
sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra
il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente in modo da
assicurare che il gestore di sistema indipendente o il gestore della
rete di trasporto dell'idrogeno indipendente ottemperi agli obblighi
che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce
in qualita' di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra
il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di
trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno
e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente in
seguito a eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi
dell'articolo 44, comma 2;
c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, per
il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la
programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo
della rete presentato annualmente dal gestore di sistema indipendente
o dal gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente;
d) provvede affinche' le tariffe per l'accesso alla rete
riscosse dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete
dell'idrogeno indipendente comprendano un corrispettivo per il
proprietario della rete o per i proprietari della rete che consenta
un compenso adeguato all'utilizzo degli attivi della rete e di
eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purche' sostenuti
secondo principi di economia ed efficienza;
e) esercita poteri ispettivi, anche senza preavviso, presso i
locali del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di
sistema indipendente o del proprietario della rete di trasporto
dell'idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno
indipendente.
4. All'ARERA e' conferito il potere di adottare decisioni
vincolanti per le imprese di idrogeno.
5. Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti dalla
normativa vigente, qualora sia stato designato un gestore di
trasporto indipendente o un gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno integrato a norma degli articoli 11 e 15, all'ARERA
sono conferiti i seguenti poteri:
a) irrogare sanzioni per comportamenti discriminatori a favore
dell'impresa verticalmente integrata;
b) controllare le comunicazioni tra il gestore del sistema di
trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno
integrato e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare
che il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno integrato ottemperi agli obblighi ad esso
incombenti;
c) agire in qualita' di organo di risoluzione delle
controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore
del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno integrato in seguito a eventuali reclami presentati
dagli stessi;
d) controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi
i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del
sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno integrato;
e) approvare gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa
verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il
gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato, verificando
che siano conformi alle condizioni di mercato;
f) richiedere all'impresa verticalmente integrata, in caso di
notifica da parte del responsabile della conformita' a norma
dell'articolo 15, comma 4, ogni informazione necessaria, ivi inclusa
la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a
favore dell'impresa verticalmente integrata;
g) esercitare poteri ispettivi, anche senza preavviso, presso i
locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema
di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno
integrato;
h) attribuire, in tutto o in parte, i compiti specifici del
gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno integrato a un gestore di sistema
indipendente o a un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno
indipendente designato a norma dell'articolo 33-vicies quater in caso
di reiterata violazione, da parte del gestore del sistema di
trasporto o del gestore della rete dell'idrogeno integrato, degli
obblighi gravanti su di esso a norma del presente decreto, in
particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore
dell'impresa verticalmente integrata.
6. L'ARERA ha il compito di fissare o approvare, con sufficiente
anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le
metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per
determinare la connessione e l'accesso alle reti nazionali
dell'idrogeno, comprese le tariffe di rete dell'idrogeno, ove
opportuno, e le condizioni e le tariffe per l'accesso allo stoccaggio
di idrogeno e ai terminali dell'idrogeno.
Art. 33-tricies quinquies (Accordi tecnici relativi all'esercizio
delle linee di condotte per l'idrogeno da e verso paesi terzi). - 1.
Il presente decreto lascia impregiudicata, per i gestori dei sistemi
di trasporto dell'idrogeno, i gestori delle reti di trasporto
dell'idrogeno o altri operatori economici, la facolta' di mantenere
in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative
all'esercizio delle condotte con paesi terzi, nella misura in cui
tali accordi siano compatibili con il diritto dell'Unione europea e
con le pertinenti decisioni delle autorita' di regolazione degli
Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorita'
di regolazione degli Stati membri interessati.».