Art. 35 
 
Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.
                                 93 
 
  1. All'articolo 42, comma 1,  del  decreto  legislativo  1°  giugno
2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, dopo le parole: «dalla legge 14 novembre 1995,  n.
481» sono aggiunte le seguenti: «, in stretta  consultazione  con  le
altre autorita' nazionali  competenti,  inclusa  l'Autorita'  garante
della concorrenza e  del  mercato  e,  se  del  caso,  le  pertinenti
autorita' degli Stati membri limitrofi e dei paesi  limitrofi,  fatte
salve le rispettive competenze»; 
    b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) promuovere, in stretta cooperazione con  l'Agenzia  per  la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER,  con  le
autorita' di regolamentazione degli  altri  Stati  membri  e  con  la
Commissione europea, mercati interni dell'energia elettrica e del gas
naturale, dei gas rinnovabili, dei gas a basse emissioni di  carbonio
e dell'idrogeno concorrenziali, flessibili, sicuri  e  ecologicamente
sostenibili nell'Unione  europea,  nonche'  l'efficace  apertura  del
mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea,  oltre
a garantire condizioni appropriate per il  funzionamento  efficace  e
affidabile delle reti del gas naturale e dell'idrogeno e far avanzare
l'integrazione del sistema energetico, tenendo conto degli  obiettivi
a lungo termine e contribuendo in tal modo all'applicazione coerente,
efficiente ed efficace del diritto dell'Unione  europea  al  fine  di
conseguire gli obiettivi dell'Unione europea in materia di  clima  ed
energia;»; 
    c) la lettera a-ter) e' sostituita dalla seguente: 
      «a-ter)  eliminare  le  restrizioni  agli  scambi  di   energia
elettrica, gas naturale e idrogeno tra gli Stati membri, gas naturale
e  idrogeno  e  sviluppare   adeguate   capacita'   di   trasmissione
transfrontaliere,   per   soddisfare   la   domanda   e    migliorare
l'integrazione dei mercati nazionali, nonche' al fine di agevolare la
circolazione   dell'energia   elettrica    all'interno    dell'Unione
europea;»; 
    d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) contribuire a conseguire, nel modo piu' efficace  sotto  il
profilo  dei  costi  e  tenendo  conto  del  principio  "l'efficienza
energetica al primo posto", lo sviluppo di sistemi non discriminatori
sicuri,  affidabili  ed  efficienti  orientati   al   consumatore   e
promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con  agli  obiettivi
generali in materia di politica energetica e climatica,  l'efficienza
energetica nonche' l'integrazione della produzione su larga  scala  e
su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti rinnovabili e
la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di  trasmissione  e
distribuzione, agevolandone il funzionamento in  relazione  ad  altre
reti energetiche dell'energia elettrica e del riscaldamento;»; 
    e) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) agevolare la connessione e l'accesso  alla  rete  di  nuove
capacita' di produzione e di generazione, in  particolare  eliminando
gli ostacoli che potrebbero impedire la connessione  e  l'accesso  di
nuovi operatori nei mercati e l'immissione dell'energia  elettrica  e
del gas e idrogeno da fonti di rinnovabili;»; 
    f)  alla  lettera  d-bis),  dopo  le  parole:  «di   trasmissione
dell'energia elettrica» sono inserite  le  seguenti:  «,  del  gas  e
idrogeno da fonti rinnovabili»; 
    g) alla lettera e), dopo le parole: «tutela dei consumatori» sono
aggiunte le seguenti: «in stretto  coordinamento  con  le  pertinenti
autorita'  di  tutela  dei  consumatori  e  in  consultazione  con  i
pertinenti organismi dei consumatori». 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  42  del  citato
          decreto legislativo n. 93 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 42.  (Obiettivi  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas). - 1. Nel quadro dei  compiti  e  delle
          funzioni attribuiti dalla  vigente  normativa,  l'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas  adotta  tutte  le  misure
          ragionevoli  e  idonee  al  perseguimento  delle   seguenti
          finalita', che integrano quelle  previste  dalla  legge  14
          novembre 1995, n. 481,  in  stretta  consultazione  con  le
          altre autorita' nazionali competenti,  inclusa  l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato e, se del caso,  le
          pertinenti autorita' degli Stati  membri  limitrofi  e  dei
          paesi limitrofi, fatte salve le rispettive competenze: 
                  a)  promuovere,   in   stretta   cooperazione   con
          l'Agenzia per la cooperazione fra  i  regolatori  nazionali
          dell'energia - ACER, con le autorita'  di  regolamentazione
          degli altri Stati membri  e  con  la  Commissione  europea,
          mercati interni dell'energia elettrica e del gas  naturale,
          dei gas rinnovabili, dei gas a basse emissioni di  carbonio
          e  dell'idrogeno  concorrenziali,  flessibili,   sicuri   e
          ecologicamente  sostenibili  nell'Unione  europea,  nonche'
          l'efficace apertura del mercato per tutti  i  clienti  e  i
          fornitori dell'Unione europea, oltre a garantire condizioni
          appropriate per  il  funzionamento  efficace  e  affidabile
          delle reti del gas naturale e dell'idrogeno e far  avanzare
          l'integrazione del sistema energetico, tenendo conto  degli
          obiettivi a  lungo  termine  e  contribuendo  in  tal  modo
          all'applicazione  coerente,  efficiente  ed  efficace   del
          diritto dell'Unione  europea  al  fine  di  conseguire  gli
          obiettivi  dell'Unione  europea  in  materia  di  clima  ed
          energia; 
                  a-bis)      sviluppare      mercati       regionali
          transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti
          all'interno dell'Unione europea, allo scopo  di  conseguire
          gli obiettivi di cui alla precedente lettera a); 
                  a-ter) eliminare  le  restrizioni  agli  scambi  di
          energia elettrica, gas naturale e idrogeno  tra  gli  Stati
          membri, gas  naturale  e  idrogeno  e  sviluppare  adeguate
          capacita' di trasmissione transfrontaliere, per  soddisfare
          la  domanda  e  migliorare   l'integrazione   dei   mercati
          nazionali, nonche' al fine  di  agevolare  la  circolazione
          dell'energia elettrica all'interno dell'Unione europea; 
                  b) assicurare  condizioni  regolatorie  appropriate
          per il  funzionamento  efficace  e  affidabile  delle  reti
          dell'elettricita' e del gas, tenendo conto degli  obiettivi
          a lungo termine; 
                  c) contribuire a conseguire, nel modo piu' efficace
          sotto il profilo dei costi e tenendo  conto  del  principio
          «l'efficienza energetica al primo posto»,  lo  sviluppo  di
          sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti
          orientati al consumatore  e  promuovere  l'adeguatezza  dei
          sistemi e, in linea con agli obiettivi generali in  materia
          di politica energetica e climatica, l'efficienza energetica
          nonche' l'integrazione della produzione su larga scala e su
          scala ridotta di  energia  elettrica  e  di  gas  da  fonti
          rinnovabili  e  la  produzione  decentrata  nelle  reti  di
          trasporto, di trasmissione e distribuzione, agevolandone il
          funzionamento  in  relazione  ad  altre  reti   energetiche
          dell'energia elettrica e del riscaldamento; 
                  d) agevolare la connessione e l'accesso  alla  rete
          di nuove capacita'  di  produzione  e  di  generazione,  in
          particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire
          la connessione e l'accesso di nuovi operatori nei mercati e
          l'immissione dell'energia elettrica e del gas e idrogeno da
          fonti di rinnovabili; 
                  d-bis) assicurare che ai gestori e agli utenti  dei
          sistemi di distribuzione  e  di  trasmissione  dell'energia
          elettrica, del gas e idrogeno da  fonti  rinnovabili  siano
          offerti incentivi adeguati, a breve e a lungo termine,  per
          migliorare   l'efficienza,   e   soprattutto   l'efficienza
          energetica,  delle  prestazioni  dei  sistemi,  promuovendo
          l'integrazione dei mercati; 
                  e) provvedere affinche' i  clienti  beneficino  del
          funzionamento efficiente del mercato nazionale,  promuovere
          una concorrenza effettiva  e  contribuire  a  garantire  la
          tutela dei consumatori  in  stretto  coordinamento  con  le
          pertinenti  autorita'  di  tutela  dei  consumatori  e   in
          consultazione con i pertinenti organismi dei consumatori; 
                  f) contribuire a conseguire un servizio pubblico di
          elevata qualita' nei settori dell'energia elettrica  e  del
          gas  naturale,  contribuire   alla   tutela   dei   clienti
          vulnerabili anche in termini di  condizioni  economiche  di
          fornitura  di  gas   naturale   loro   applicate   e   alla
          compatibilita' dei processi di scambio dei  dati  necessari
          per il cambio di fornitore da parte degli utenti; 
                  f-bis) contribuire a  definire,  nel  rispetto  dei
          principi  di  economicita',  trasparenza   e   di   massima
          salvaguardia dei clienti  idonei,  la  copertura  economica
          degli  accordi  di  solidarieta'  previsti  nel  piano   di
          emergenza  in  attuazione  degli  articoli  8  e   13   del
          regolamento (UE) 2017/1938, comprese  le  disposizioni  che
          consentono il calcolo  dell'equa  compensazione  di  almeno
          tutti  i  costi  pertinenti  e  ragionevoli  sostenuti  nel
          prestare  solidarieta',  come  previsto  dall'articolo  13,
          paragrafo 10, del medesimo regolamento.».