Art. 35
Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «dalla legge 14 novembre 1995, n.
481» sono aggiunte le seguenti: «, in stretta consultazione con le
altre autorita' nazionali competenti, inclusa l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato e, se del caso, le pertinenti
autorita' degli Stati membri limitrofi e dei paesi limitrofi, fatte
salve le rispettive competenze»;
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le
autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e con la
Commissione europea, mercati interni dell'energia elettrica e del gas
naturale, dei gas rinnovabili, dei gas a basse emissioni di carbonio
e dell'idrogeno concorrenziali, flessibili, sicuri e ecologicamente
sostenibili nell'Unione europea, nonche' l'efficace apertura del
mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea, oltre
a garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e
affidabile delle reti del gas naturale e dell'idrogeno e far avanzare
l'integrazione del sistema energetico, tenendo conto degli obiettivi
a lungo termine e contribuendo in tal modo all'applicazione coerente,
efficiente ed efficace del diritto dell'Unione europea al fine di
conseguire gli obiettivi dell'Unione europea in materia di clima ed
energia;»;
c) la lettera a-ter) e' sostituita dalla seguente:
«a-ter) eliminare le restrizioni agli scambi di energia
elettrica, gas naturale e idrogeno tra gli Stati membri, gas naturale
e idrogeno e sviluppare adeguate capacita' di trasmissione
transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare
l'integrazione dei mercati nazionali, nonche' al fine di agevolare la
circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione
europea;»;
d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) contribuire a conseguire, nel modo piu' efficace sotto il
profilo dei costi e tenendo conto del principio "l'efficienza
energetica al primo posto", lo sviluppo di sistemi non discriminatori
sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e
promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con agli obiettivi
generali in materia di politica energetica e climatica, l'efficienza
energetica nonche' l'integrazione della produzione su larga scala e
su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti rinnovabili e
la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e
distribuzione, agevolandone il funzionamento in relazione ad altre
reti energetiche dell'energia elettrica e del riscaldamento;»;
e) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) agevolare la connessione e l'accesso alla rete di nuove
capacita' di produzione e di generazione, in particolare eliminando
gli ostacoli che potrebbero impedire la connessione e l'accesso di
nuovi operatori nei mercati e l'immissione dell'energia elettrica e
del gas e idrogeno da fonti di rinnovabili;»;
f) alla lettera d-bis), dopo le parole: «di trasmissione
dell'energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, del gas e
idrogeno da fonti rinnovabili»;
g) alla lettera e), dopo le parole: «tutela dei consumatori» sono
aggiunte le seguenti: «in stretto coordinamento con le pertinenti
autorita' di tutela dei consumatori e in consultazione con i
pertinenti organismi dei consumatori».
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato
decreto legislativo n. 93 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 42. (Obiettivi dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas). - 1. Nel quadro dei compiti e delle
funzioni attribuiti dalla vigente normativa, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas adotta tutte le misure
ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti
finalita', che integrano quelle previste dalla legge 14
novembre 1995, n. 481, in stretta consultazione con le
altre autorita' nazionali competenti, inclusa l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e, se del caso, le
pertinenti autorita' degli Stati membri limitrofi e dei
paesi limitrofi, fatte salve le rispettive competenze:
a) promuovere, in stretta cooperazione con
l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell'energia - ACER, con le autorita' di regolamentazione
degli altri Stati membri e con la Commissione europea,
mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale,
dei gas rinnovabili, dei gas a basse emissioni di carbonio
e dell'idrogeno concorrenziali, flessibili, sicuri e
ecologicamente sostenibili nell'Unione europea, nonche'
l'efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i
fornitori dell'Unione europea, oltre a garantire condizioni
appropriate per il funzionamento efficace e affidabile
delle reti del gas naturale e dell'idrogeno e far avanzare
l'integrazione del sistema energetico, tenendo conto degli
obiettivi a lungo termine e contribuendo in tal modo
all'applicazione coerente, efficiente ed efficace del
diritto dell'Unione europea al fine di conseguire gli
obiettivi dell'Unione europea in materia di clima ed
energia;
a-bis) sviluppare mercati regionali
transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti
all'interno dell'Unione europea, allo scopo di conseguire
gli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
a-ter) eliminare le restrizioni agli scambi di
energia elettrica, gas naturale e idrogeno tra gli Stati
membri, gas naturale e idrogeno e sviluppare adeguate
capacita' di trasmissione transfrontaliere, per soddisfare
la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati
nazionali, nonche' al fine di agevolare la circolazione
dell'energia elettrica all'interno dell'Unione europea;
b) assicurare condizioni regolatorie appropriate
per il funzionamento efficace e affidabile delle reti
dell'elettricita' e del gas, tenendo conto degli obiettivi
a lungo termine;
c) contribuire a conseguire, nel modo piu' efficace
sotto il profilo dei costi e tenendo conto del principio
«l'efficienza energetica al primo posto», lo sviluppo di
sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti
orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei
sistemi e, in linea con agli obiettivi generali in materia
di politica energetica e climatica, l'efficienza energetica
nonche' l'integrazione della produzione su larga scala e su
scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti
rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di
trasporto, di trasmissione e distribuzione, agevolandone il
funzionamento in relazione ad altre reti energetiche
dell'energia elettrica e del riscaldamento;
d) agevolare la connessione e l'accesso alla rete
di nuove capacita' di produzione e di generazione, in
particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire
la connessione e l'accesso di nuovi operatori nei mercati e
l'immissione dell'energia elettrica e del gas e idrogeno da
fonti di rinnovabili;
d-bis) assicurare che ai gestori e agli utenti dei
sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia
elettrica, del gas e idrogeno da fonti rinnovabili siano
offerti incentivi adeguati, a breve e a lungo termine, per
migliorare l'efficienza, e soprattutto l'efficienza
energetica, delle prestazioni dei sistemi, promuovendo
l'integrazione dei mercati;
e) provvedere affinche' i clienti beneficino del
funzionamento efficiente del mercato nazionale, promuovere
una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la
tutela dei consumatori in stretto coordinamento con le
pertinenti autorita' di tutela dei consumatori e in
consultazione con i pertinenti organismi dei consumatori;
f) contribuire a conseguire un servizio pubblico di
elevata qualita' nei settori dell'energia elettrica e del
gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti
vulnerabili anche in termini di condizioni economiche di
fornitura di gas naturale loro applicate e alla
compatibilita' dei processi di scambio dei dati necessari
per il cambio di fornitore da parte degli utenti;
f-bis) contribuire a definire, nel rispetto dei
principi di economicita', trasparenza e di massima
salvaguardia dei clienti idonei, la copertura economica
degli accordi di solidarieta' previsti nel piano di
emergenza in attuazione degli articoli 8 e 13 del
regolamento (UE) 2017/1938, comprese le disposizioni che
consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno
tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel
prestare solidarieta', come previsto dall'articolo 13,
paragrafo 10, del medesimo regolamento.».