Art. 36
Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
1. All'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «delle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «alla direttiva
2009/72/CE e alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, in particolare, valutando
l'esistenza di ostacoli che impediscano ai clienti di esercitare i
loro diritti, quali il cambio di fornitore, la risoluzione del
contratto e l'accesso a meccanismi di risoluzione extragiudiziale
delle controversie»;
2) alla lettera b), le parole «delle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «alla direttiva
2009/72/CE e alla direttiva (UE) 2024/1788»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i
gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari
dei rispettivi sistemi e i gestori delle reti dell'idrogeno, nonche'
qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al
mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono
ai sensi della normativa nazionale vigente, dei regolamenti (UE)
2024/1789 e 2019/943 e del regolamento (CE) n. 715/2009/, dei codici
di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e
61 del regolamento (UE) 2019/943 e degli articoli 70, 71 e 72 del
regolamento (UE) 2024/1789, del regolamento (UE) 2017/1938, nonche'
di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche
per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza
delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori
nazionali dell'energia (ACER);»;
4) la lettera c-ter) e' sostituita dalla seguente:
«c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorita' di
regolazione nazionali, garantisce che la rete europea dei gestori dei
sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E), il gas
(ENTSO-G), l'idrogeno (ENNOH) e l'ente europeo dei gestori dei
sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) ottemperino agli obblighi
che ad essi incombono alla stregua della normativa nazionale vigente,
del regolamento (UE) 2024/1789, dei codici di rete e degli
orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74 del
regolamento (UE) 2024/1789 e delle pertinenti disposizioni di diritto
dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni
transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni assunte
dall'ACER;»;
5) la lettera c-quater) e' sostituita dalla seguente:
«c-quater) individua congiuntamente alle altre autorita' di
regolazione europee l'inadempimento, da parte dell'ENTSO-E, di
ENTSOG, dell'EU DSO e dell'ENNOH, dei rispettivi obblighi, tenuto
conto che se le autorita' di regolazione non sono in grado di
raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio
delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente
l'inadempimento, la questione e' deferita all'ACER per una decisione,
a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE)
2019/942;»;
6) alla lettera c-quinquies), le parole: «58, 60 e 61 del
regolamento (UE) 2019/943» sono sostituite dalle seguenti: «70 a 74
del regolamento (UE) 2024/1789»;
7) la lettera c-duodecies) e' sostituita dalla seguente:
«c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi, compresi i
gestori delle reti dell'idrogeno, e agli utenti del sistema siano
offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica
delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato
e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attivita' di
ricerca correlate;»;
8) dopo la lettera c-terdecies) sono aggiunte le seguenti:
«c-quaterdecies) garantisce un processo aperto, trasparente,
efficace ed inclusivo per predisporre il piano nazionale di sviluppo
della rete in linea con le prescrizioni dell'articolo 55 della
direttiva (UE) 2027/1788 il piano di sviluppo della rete di
distribuzione dell'idrogeno in linea con le prescrizioni
dell'articolo 56 e, se del caso, il piano di dismissione della rete
in linea con le prescrizioni dell'articolo 57 della medesima
direttiva;
c-quinquiesdecies) approva e modifica i piani di sviluppo
della rete di cui all'articolo 55 e, se del caso, all'articolo 57
della direttiva (UE) 2024/1788;
c-sexiesdecies) procede all'esame e, se del caso, chiede
modifiche del piano di sviluppo della rete di distribuzione
dell'idrogeno di cui all'articolo 56, paragrafo 4, della direttiva
(UE) 2024/1788;
c-septiesdecies) definisce gli orientamenti di cui
all'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1788 che
forniscono criteri e metodologie per un approccio strutturale alla
dismissione di parti della rete di distribuzione del gas naturale,
tenendo conto dei costi di dismissione e del caso specifico degli
attivi che potrebbero comportare la dismissione prima della fine del
loro ciclo di vita originariamente previsto, nonche' fornire
orientamenti per quanto riguarda la fissazione delle tariffe in tali
casi;
c-duodevicies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle
restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas naturale
rinnovabile autoprodotto;
c-undevicies) svolge qualsiasi altro compito conferito a
norma della direttiva (UE) 2024/1788 e del regolamento (UE)
2024/1789;
c-vicies) esercita i poteri seguenti:
1) fissa e approva, con sufficiente anticipo rispetto alla
loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare
o stabilire le condizioni per la prestazione di servizi di
bilanciamento, che devono essere svolti nel modo piu' economico,
fornisce incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare
l'immissione e il prelievo di energia, in modo equo e non
discriminatorio, e basarsi su criteri obiettivi;
2) approva e monitora gli oneri specifici ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789;
c-vicies semel) controlla la gestione della congestione
all'interno delle reti di trasporto e delle reti di trasporto
dell'idrogeno nazionali, compresi gli interconnettori e gli
interconnettori di idrogeno, e l'attuazione delle norme di gestione
della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto, i
gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno o gli operatori di
mercato presentano all'autorita' le loro procedure di gestione della
congestione, inclusa l'allocazione della capacita', che se del caso
puo' chiedere la modifica di tali regole.»;
b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. L'Autorita' approva gli scenari comuni per il piano
decennale comune di sviluppo della rete del gas e dell'idrogeno
conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, lettera f), della
direttiva (UE) 2024/1788.»;
c) al comma 3:
1) alla lettera a), dopo le parole: «sistemi di trasporto»
sono aggiunte le seguenti: «e dei gestori delle reti di trasporto
dell'idrogeno, e fornisce, nella relazione annuale, un'analisi dei
programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e dei
gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sotto il profilo della
loro conformita' con i piani di sviluppo della rete a livello
dell'Unione europea di cui agli articoli 32 e 60 del regolamento (UE)
2024/1789, comprendente le raccomandazioni per la modifica di tali
programmi di investimento»;
2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) sul tempo impiegato dai gestori dei sistemi di
trasporto e distribuzione del gas naturale o dai gestori delle reti
dell'idrogeno per effettuare connessioni e riparazioni, comprese le
richieste di connessione alla rete da parte degli impianti di
produzione di biometano.»;
d) al comma 4:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati
all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica
e del gas naturale e dell'idrogeno, i prezzi fatturati ai clienti
civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la
percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle
disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro
esecuzione; la trasparenza delle offerte, le impennate dei prezzi e
il loro impatto sui prezzi al dettaglio e al consumo, il rapporto tra
i prezzi per i clienti civili e i prezzi all'ingrosso, i reclami dei
clienti civili e le eventuali distorsioni o restrizioni della
concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente
all'attenzione delle autorita' garanti della concorrenza e deferendo
alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza, in
particolare per quanto riguarda i clienti vulnerabili e i clienti in
condizioni di poverta' energetica;»;
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, e, se del caso, informare l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato (AGCM) in merito a tali pratiche»;
3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) l'evoluzione della qualita' del gas e della
relativa gestione a opera dei gestori dei sistemi di trasporto e, se
del caso, dei gestori dei sistemi di distribuzione, ivi compreso il
monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della
qualita' del gas a opera dei gestori dei sistemi e gli sviluppi
legati alla miscelazione e alla demiscelazione di idrogeno nel
sistema del gas naturale a opera dei gestori dei sistemi di
stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti GNL;
c-ter) l'evoluzione della qualita' dell'idrogeno e della
relativa gestione a opera dei gestori delle reti dell'idrogeno, se
del caso, come previsto all'articolo 50, ivi compreso il monitoraggio
dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualita'
dell'idrogeno;
c-quater) affinche' sia rispettata la liberta' contrattuale
per quanto concerne i contratti a lungo termine, a condizione che
siano conformi al diritto dell'Unione europea, siano coerenti con le
politiche dell'Unione europea e contribuiscano al conseguimento degli
obiettivi di decarbonizzazione, purche' per la fornitura di gas di
origine fossile non soggetto ad abbattimento non siano stipulati
contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre il 31
dicembre 2049;
c-quinquies) sul livello di trasparenza, anche dei prezzi
all'ingrosso, e garantisce l'osservanza, da parte delle imprese di
gas naturale e di idrogeno, degli obblighi in materia di
trasparenza.»;
e) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. L'ARERA provvede affinche' siano esclusi i sussidi
incrociati fra attivita' di trasporto, distribuzione, trasporto
dell'idrogeno, stoccaggio di gas naturale e idrogeno, terminali di
idrogeno e GNL e fornitura di gas naturale e idrogeno, fermo restando
l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789»;
f) al comma 5, le parole: «Autorita' per l'energia elettrica e
il gas puo' effettuare indagini sul funzionamento dei mercati
dell'energia elettrica e del gas naturale» sono sostituite dalle
seguenti: «ARERA puo' effettuare indagini sul funzionamento dei
mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno».
Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato
decreto legislativo n. 93 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 43. (Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas). - 1. Ferme restando le
competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas ai sensi della normativa vigente, l'Autorita'
medesima svolge altresi' i compiti e le funzioni indicati
ai commi successivi.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
garantisce:
a) l'applicazione effettiva, da parte degli
esercenti i servizi, delle misure di tutela dei
consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I alla
direttiva 2009/72/CE e alla direttiva (UE) 2024/1788 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, in
particolare, valutando l'esistenza di ostacoli che
impediscano ai clienti di esercitare i loro diritti, quali
il cambio di fornitore, la risoluzione del contratto e
l'accesso a meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle
controversie;
b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la
messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente
comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido
accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1,
lettera h), dell'Allegato I alla direttiva 2009/72/CE e
alla direttiva (UE) 2024/1788;
c) garantisce che i gestori dei sistemi di
trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se
necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi e i
gestori delle reti dell'idrogeno, nonche' qualsiasi impresa
elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato
dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi
incombono ai sensi della normativa nazionale vigente, dei
regolamenti (UE) 2024/1789 e 2019/943 e del regolamento
(CE) n. 715/2009/, dei codici di rete e degli orientamenti
adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento
(UE) 2019/943 e degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento
(UE) 2024/1789, del regolamento (UE) 2017/1938, nonche' di
tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea,
anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere,
nonche' in forza delle decisioni dell'Agenzia per la
cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia
(ACER);
c-bis) disciplina la deroga all'obbligo di
ridispacciamento degli impianti di generazione, dello
stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda, in
base al criterio di mercato di cui all'articolo 13,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943;
c-ter) in stretto coordinamento con le altre
autorita' di regolazione nazionali, garantisce che la rete
europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per
l'energia elettrica (ENTSO-E), il gas (ENTSO-G), l'idrogeno
(ENNOH) e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di
distribuzione dell'UE (EU DSO) ottemperino agli obblighi
che ad essi incombono alla stregua della normativa
nazionale vigente, del regolamento (UE) 2024/1789, dei
codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli
articoli da 70 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789 e delle
pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione europea,
anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere,
nonche' in forza delle decisioni assunte dall'ACER;
c-quater) individua congiuntamente alle altre
autorita' di regolazione europee l'inadempimento, da parte
dell'ENTSO-E, di ENTSOG, dell'EU DSO e dell'ENNOH, dei
rispettivi obblighi, tenuto conto che se le autorita' di
regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo
entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle
consultazioni al fine di individuare congiuntamente
l'inadempimento, la questione e' deferita all'ACER per una
decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del
regolamento (UE) 2019/942;
c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici
di rete e degli orientamenti adottati a norma degli
articoli 70 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789, mediante
misure nazionali o, se richiesto, adottando misure
coordinate a livello regionale o di Unione europea;
c-sexies) coopera con le autorita' di regolazione
degli Stati membri interessati, nonche' con l'ACER, sulle
questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la
partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori
dell'ACER, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE)
2019/942;
c-septies) osserva e attua le pertinenti decisioni
giuridicamente vincolanti della Commissione europea e
dell'ACER;
c-octies) provvede affinche' i gestori dei sistemi
di trasmissione mettano a disposizione le capacita' di
interconnessione nella misura massima, a norma
dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/943;72
c-novies) congiuntamente alle altre autorita' di
regolazione nazionali interessate:
1. approva i costi connessi alle attivita' dei
Centri di coordinamento regionali che sono a carico dei
gestori dei sistemi di trasmissione, purche' tali costi
siano ragionevoli e appropriati, assicurandosi che i Centri
di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse
umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per
assolvere gli obblighi derivanti dalla legge e per svolgere
i loro compiti in modo indipendente e imparziale;
2. propone eventuali compiti e poteri
supplementari da attribuire ai Centri di coordinamento
regionali;
3. individua l'inadempimento, da parte dei centri
di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi,
adottando decisioni vincolanti per gli stessi; se le
autorita' di regolazione non sono in grado di raggiungere
un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio
delle consultazioni con le altre autorita', al fine di
individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione e'
deferita all'ACER per la decisione a norma dell'articolo 6,
paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;
4. controlla l'esecuzione dei compiti di
coordinamento e ne riferisce annualmente all'ACER,
conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE)
2019/943;
5. puo' richiedere, anche come iniziativa
autonoma, informazioni ai centri di coordinamento
regionali;
c-decies) monitora e valuta le prestazioni dei
Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei
sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una
rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da
fonti rinnovabili per il perseguimento degli obiettivi
definiti nel PNIEC, sulla base di una serie limitata di
indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale
che contenga raccomandazioni;
c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli
e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del
consumo di energia elettrica autoprodotta, della
condivisione dell'energia, delle comunita' di energia
rinnovabile e delle comunita' energetiche dei cittadini,
compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la
connessione di sistemi di generazione dell'energia
distribuita flessibili entro un termine ragionevole;
c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi,
compresi i gestori delle reti dell'idrogeno, e agli utenti
del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare
l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema e
promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza
dell'approvvigionamento e sostenere le attivita' di ricerca
correlate;
c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuita' le
previsioni di fabbisogno di medio e lungo termine relative
alle tariffe applicate agli utenti di energia elettrica e
gas, con particolare riguardo agli oneri di rete e di
dispacciamento.
c-quaterdecies) garantisce un processo aperto,
trasparente, efficace ed inclusivo per predisporre il piano
nazionale di sviluppo della rete in linea con le
prescrizioni dell'articolo 55 della direttiva (UE)
2027/1788 il piano di sviluppo della rete di distribuzione
dell'idrogeno in linea con le prescrizioni dell'articolo 56
e, se del caso, il piano di dismissione della rete in linea
con le prescrizioni dell'articolo 57 della medesima
direttiva;
c-quinquiesdecies) approva e modifica i piani di
sviluppo della rete di cui all'articolo 55 e, se del caso,
all'articolo 57 della direttiva (UE) 2024/1788;
c-sexiesdecies) procede all'esame e, se del caso,
chiede modifiche del piano di sviluppo della rete di
distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 56,
paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1788;
c-septiesdecies) definisce gli orientamenti di cui
all'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva (UE)
2024/1788 che forniscono criteri e metodologie per un
approccio strutturale alla dismissione di parti della rete
di distribuzione del gas naturale, tenendo conto dei costi
di dismissione e del caso specifico degli attivi che
potrebbero comportare la dismissione prima della fine del
loro ciclo di vita originariamente previsto, nonche'
fornire orientamenti per quanto riguarda la fissazione
delle tariffe in tali casi;
c-duodevicies) monitora l'eliminazione degli
ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo
del consumo di gas naturale rinnovabile autoprodotto;
c-undevicies) svolge qualsiasi altro compito
conferito a norma della direttiva (UE) 2024/1788 e del
regolamento (UE) 2024/1789;
c-vicies) esercita i poteri seguenti:
1) fissa e approva, con sufficiente anticipo
rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le
metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni
per la prestazione di servizi di bilanciamento, che devono
essere svolti nel modo piu' economico, fornisce incentivi
adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione
e il prelievo di energia, in modo equo e non
discriminatorio, e basarsi su criteri obiettivi;
2) approva e monitora gli oneri specifici ai
sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789;
c-vicies semel) controlla la gestione della
congestione all'interno delle reti di trasporto e delle
reti di trasporto dell'idrogeno nazionali, compresi gli
interconnettori e gli interconnettori di idrogeno, e
l'attuazione delle norme di gestione della congestione. A
tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori
delle reti di trasporto dell'idrogeno o gli operatori di
mercato presentano all'autorita' le loro procedure di
gestione della congestione, inclusa l'allocazione della
capacita', che se del caso puo' chiedere la modifica di
tali regole.
2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1,
lettera j), della direttiva 2009/72/CE e della direttiva
2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo
a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia
elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo
aver effettuato il cambio di fornitore.
2-ter. L'Autorita' approva gli scenari comuni per il
piano decennale comune di sviluppo della rete del gas e
dell'idrogeno conformemente all'articolo 55, paragrafo 2,
lettera f), della direttiva (UE) 2024/1788.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
vigila:
a) sui programmi di investimento dei gestori dei
sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di
trasporto e dei gestori delle reti di trasporto
dell'idrogeno, e fornisce, nella relazione annuale,
un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei
sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto
dell'idrogeno sotto il profilo della loro conformita' con i
piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione europea
di cui agli articoli 32 e 60 del regolamento (UE)
2024/1789, comprendente le raccomandazioni per la modifica
di tali programmi di investimento;
b) sull'applicazione delle norme che disciplinano
funzioni e responsabilita' dei gestori dei sistemi di
trasmissione, dei gestori dei sistemi di trasporto, dei
gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei
clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai
sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento
(CE) n. 715/2009;
c) sull'applicazione, da parte degli operatori,
delle misure di salvaguardia adottate dal Ministero dello
sviluppo economico di cui all'articolo 42 della direttiva
2009/72/CE e di cui all'articolo 46 della direttiva
2009/73/CE.
c-bis) sul tempo impiegato dai gestori dei sistemi
di trasporto e distribuzione del gas naturale o dai gestori
delle reti dell'idrogeno per effettuare connessioni e
riparazioni, comprese le richieste di connessione alla rete
da parte degli impianti di produzione di biometano.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
monitora:
a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati
all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia
elettrica e del gas naturale e dell'idrogeno, i prezzi
fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di
prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che
cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le
spese per i servizi di manutenzione e per la loro
esecuzione; la trasparenza delle offerte, le impennate dei
prezzi e il loro impatto sui prezzi al dettaglio e al
consumo, il rapporto tra i prezzi per i clienti civili e i
prezzi all'ingrosso, i reclami dei clienti civili e le
eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza,
comunicando in particolare ogni informazione pertinente
all'attenzione delle autorita' garanti della concorrenza e
deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro
competenza, in particolare per quanto riguarda i clienti
vulnerabili e i clienti in condizioni di poverta'
energetica;
b) la sussistenza di pratiche contrattuali
restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono
impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi
simultaneamente con piu' di un fornitore o limitare la loro
scelta in tal senso, e, se del caso, informare l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in merito a
tali pratiche;
c) la cooperazione tecnica tra operatori dei
sistemi di trasmissione degli Stati membri dell'Unione
europea, nonche' dei Paesi terzi.
c-bis) l'evoluzione della qualita' del gas e della
relativa gestione a opera dei gestori dei sistemi di
trasporto e, se del caso, dei gestori dei sistemi di
distribuzione, ivi compreso il monitoraggio dell'andamento
dei costi connessi alla gestione della qualita' del gas a
opera dei gestori dei sistemi e gli sviluppi legati alla
miscelazione e alla demiscelazione di idrogeno nel sistema
del gas naturale a opera dei gestori dei sistemi di
stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti
GNL;
c-ter) l'evoluzione della qualita' dell'idrogeno e
della relativa gestione a opera dei gestori delle reti
dell'idrogeno, se del caso, come previsto all'articolo 50,
ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi
connessi alla gestione della qualita' dell'idrogeno;
c-quater) affinche' sia rispettata la liberta'
contrattuale per quanto concerne i contratti a lungo
termine, a condizione che siano conformi al diritto
dell'Unione europea, siano coerenti con le politiche
dell'Unione europea e contribuiscano al conseguimento degli
obiettivi di decarbonizzazione, purche' per la fornitura di
gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non
siano stipulati contratti a lungo termine la cui durata si
protragga oltre il 31 dicembre 2049;
c-quinquies) sul livello di trasparenza, anche dei
prezzi all'ingrosso, e garantisce l'osservanza, da parte
delle imprese di gas naturale e di idrogeno, degli obblighi
in materia di trasparenza.
4-bis. Nelle ipotesi in cui la legge prevede un
potere dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le
metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore
della distribuzione ovvero dal gestore della rete di
trasmissione nazionale, la medesima Autorita' puo' fissare,
in caso di ritardo, tariffe o metodologie provvisorie,
pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure
compensatorie nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le
metodologie definitivamente stabilite dal gestore della
distribuzione o della trasmissione si discostino da quelle
stabilite in via provvisoria.
4-ter. L'ARERA provvede affinche' siano esclusi i
sussidi incrociati fra attivita' di trasporto,
distribuzione, trasporto dell'idrogeno, stoccaggio di gas
naturale e idrogeno, terminali di idrogeno e GNL e
fornitura di gas naturale e idrogeno, fermo restando
l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789.
5. Al fine dell'efficace svolgimento dei propri
compiti, ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di
vigilanza e monitoraggio, l'ARERA puo' effettuare indagini
sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica, del
gas naturale e dell'idrogeno, nonche' adottare e imporre i
provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per
promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon
funzionamento dei mercati. In funzione della promozione
della concorrenza, l'Autorita' puo' in particolare adottare
misure temporanee di regolazione asimmetrica.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
trasmette alle Autorita' di regolazione competenti degli
Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla
Commissione europea la relazione annuale di cui
all'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14
novembre 1995, n. 481. Nella relazione annuale medesima,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, oltre a
descrivere le iniziative assunte e i risultati conseguiti
in ordine ai propri compiti, fornisce un'analisi dei
programmi di investimento dei gestori dei sistemi di
trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro
conformita' di sviluppo della rete a livello comunitario di
cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del
regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n.
715/2009. Tale analisi puo' includere raccomandazioni per
la modifica dei predetti piani di investimento.
7. All'attuazione del presente articolo l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».