Art. 36 
 
Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.
                                 93 
 
  1. All'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) alla lettera a), le parole: «delle  direttive  2009/72/CE  e
2009/73/CE»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «alla   direttiva
2009/72/CE e alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  13  giugno  2024,  in  particolare,   valutando
l'esistenza di ostacoli che impediscano ai clienti  di  esercitare  i
loro diritti, quali  il  cambio  di  fornitore,  la  risoluzione  del
contratto e l'accesso a  meccanismi  di  risoluzione  extragiudiziale
delle controversie»; 
      2) alla lettera b), le parole  «delle  direttive  2009/72/CE  e
2009/73/CE»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «alla   direttiva
2009/72/CE e alla direttiva (UE) 2024/1788»; 
      3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e  i
gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i  proprietari
dei rispettivi sistemi e i gestori delle reti dell'idrogeno,  nonche'
qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al
mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono
ai sensi della normativa  nazionale  vigente,  dei  regolamenti  (UE)
2024/1789 e 2019/943 e del regolamento (CE) n. 715/2009/, dei  codici
di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e
61 del regolamento (UE) 2019/943 e degli articoli 70,  71  e  72  del
regolamento (UE) 2024/1789, del regolamento (UE)  2017/1938,  nonche'
di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea,  anche
per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche'  in  forza
delle decisioni dell'Agenzia per la  cooperazione  tra  i  regolatori
nazionali dell'energia (ACER);»; 
      4) la lettera c-ter) e' sostituita dalla seguente: 
        «c-ter) in stretto coordinamento con le  altre  autorita'  di
regolazione nazionali, garantisce che la rete europea dei gestori dei
sistemi di trasmissione per l'energia  elettrica  (ENTSO-E),  il  gas
(ENTSO-G), l'idrogeno  (ENNOH)  e  l'ente  europeo  dei  gestori  dei
sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) ottemperino  agli  obblighi
che ad essi incombono alla stregua della normativa nazionale vigente,
del  regolamento  (UE)  2024/1789,  dei  codici  di  rete   e   degli
orientamenti  adottati  a  norma  degli  articoli  da  70  a  74  del
regolamento (UE) 2024/1789 e delle pertinenti disposizioni di diritto
dell'Unione  europea,  anche  per  quanto   riguarda   le   questioni
transfrontaliere,  nonche'   in   forza   delle   decisioni   assunte
dall'ACER;»; 
      5) la lettera c-quater) e' sostituita dalla seguente: 
        «c-quater) individua congiuntamente alle altre  autorita'  di
regolazione  europee  l'inadempimento,  da  parte  dell'ENTSO-E,   di
ENTSOG, dell'EU DSO e dell'ENNOH,  dei  rispettivi  obblighi,  tenuto
conto che se le  autorita'  di  regolazione  non  sono  in  grado  di
raggiungere un accordo entro un termine di quattro  mesi  dall'inizio
delle   consultazioni   al   fine   di   individuare   congiuntamente
l'inadempimento, la questione e' deferita all'ACER per una decisione,
a  norma  dell'articolo  6,  paragrafo  10,  del   regolamento   (UE)
2019/942;»; 
      6) alla lettera c-quinquies), le  parole:  «58,  60  e  61  del
regolamento (UE) 2019/943» sono sostituite dalle seguenti: «70  a  74
del regolamento (UE) 2024/1789»; 
      7) la lettera c-duodecies) e' sostituita dalla seguente: 
        «c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi, compresi i
gestori delle reti dell'idrogeno, e agli  utenti  del  sistema  siano
offerti incentivi adeguati  per  migliorare  l'efficienza  energetica
delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato
e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere  le  attivita'  di
ricerca correlate;»; 
      8) dopo la lettera c-terdecies) sono aggiunte le seguenti: 
        «c-quaterdecies) garantisce un processo aperto,  trasparente,
efficace ed inclusivo per predisporre il piano nazionale di  sviluppo
della rete in  linea  con  le  prescrizioni  dell'articolo  55  della
direttiva  (UE)  2027/1788  il  piano  di  sviluppo  della  rete   di
distribuzione   dell'idrogeno   in   linea   con   le    prescrizioni
dell'articolo 56 e, se del caso, il piano di dismissione  della  rete
in  linea  con  le  prescrizioni  dell'articolo  57  della   medesima
direttiva; 
        c-quinquiesdecies) approva e modifica  i  piani  di  sviluppo
della rete di cui all'articolo 55 e, se  del  caso,  all'articolo  57
della direttiva (UE) 2024/1788; 
        c-sexiesdecies) procede all'esame  e,  se  del  caso,  chiede
modifiche  del  piano  di  sviluppo  della  rete   di   distribuzione
dell'idrogeno di cui all'articolo 56, paragrafo  4,  della  direttiva
(UE) 2024/1788; 
        c-septiesdecies)   definisce   gli   orientamenti   di    cui
all'articolo 57, paragrafo 6,  della  direttiva  (UE)  2024/1788  che
forniscono criteri e metodologie per un  approccio  strutturale  alla
dismissione di parti della rete di distribuzione  del  gas  naturale,
tenendo conto dei costi di dismissione e  del  caso  specifico  degli
attivi che potrebbero comportare la dismissione prima della fine  del
loro  ciclo  di  vita  originariamente  previsto,   nonche'   fornire
orientamenti per quanto riguarda la fissazione delle tariffe in  tali
casi; 
        c-duodevicies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle
restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas  naturale
rinnovabile autoprodotto; 
        c-undevicies) svolge  qualsiasi  altro  compito  conferito  a
norma  della  direttiva  (UE)  2024/1788  e  del   regolamento   (UE)
2024/1789; 
        c-vicies) esercita i poteri seguenti: 
          1) fissa e approva, con sufficiente anticipo rispetto  alla
loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare
o  stabilire  le  condizioni  per  la  prestazione  di   servizi   di
bilanciamento, che devono essere  svolti  nel  modo  piu'  economico,
fornisce incentivi adeguati agli utenti  della  rete  per  bilanciare
l'immissione  e  il  prelievo  di  energia,  in  modo  equo   e   non
discriminatorio, e basarsi su criteri obiettivi; 
          2)  approva  e  monitora  gli  oneri  specifici  ai   sensi
dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789; 
        c-vicies  semel)  controlla  la  gestione  della  congestione
all'interno delle  reti  di  trasporto  e  delle  reti  di  trasporto
dell'idrogeno  nazionali,  compresi   gli   interconnettori   e   gli
interconnettori di idrogeno, e l'attuazione delle norme  di  gestione
della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto,  i
gestori delle reti di trasporto  dell'idrogeno  o  gli  operatori  di
mercato presentano all'autorita' le loro procedure di gestione  della
congestione, inclusa l'allocazione della capacita', che se  del  caso
puo' chiedere la modifica di tali regole.»; 
      b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
        «2-ter. L'Autorita' approva gli scenari comuni per  il  piano
decennale comune di sviluppo  della  rete  del  gas  e  dell'idrogeno
conformemente  all'articolo  55,  paragrafo  2,  lettera  f),   della
direttiva (UE) 2024/1788.»; 
      c) al comma 3: 
        1) alla lettera a), dopo le parole:  «sistemi  di  trasporto»
sono aggiunte le seguenti: «e dei gestori  delle  reti  di  trasporto
dell'idrogeno, e fornisce, nella relazione  annuale,  un'analisi  dei
programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e  dei
gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sotto il profilo  della
loro conformita' con  i  piani  di  sviluppo  della  rete  a  livello
dell'Unione europea di cui agli articoli 32 e 60 del regolamento (UE)
2024/1789, comprendente le raccomandazioni per la  modifica  di  tali
programmi di investimento»; 
        2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        «c-bis) sul  tempo  impiegato  dai  gestori  dei  sistemi  di
trasporto e distribuzione del gas naturale o dai gestori  delle  reti
dell'idrogeno per effettuare connessioni e riparazioni,  comprese  le
richieste di  connessione  alla  rete  da  parte  degli  impianti  di
produzione di biometano.»; 
      d) al comma 4: 
        1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a)  il  grado  e  l'efficacia  di   apertura   dei   mercati
all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica
e del gas naturale e dell'idrogeno, i  prezzi  fatturati  ai  clienti
civili  inclusi  i  sistemi  di  prepagamento  e  gli  anticipi,   la
percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale  delle
disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la  loro
esecuzione; la trasparenza delle offerte, le impennate dei  prezzi  e
il loro impatto sui prezzi al dettaglio e al consumo, il rapporto tra
i prezzi per i clienti civili e i prezzi all'ingrosso, i reclami  dei
clienti  civili  e  le  eventuali  distorsioni  o  restrizioni  della
concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione  pertinente
all'attenzione delle autorita' garanti della concorrenza e  deferendo
alle stesse tutti i casi che essa  ritenga  di  loro  competenza,  in
particolare per quanto riguarda i clienti vulnerabili e i clienti  in
condizioni di poverta' energetica;»; 
        2) alla lettera  b)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, e,  se  del  caso,  informare  l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato (AGCM) in merito a tali pratiche»; 
        3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
          «c-bis)  l'evoluzione  della  qualita'  del  gas  e   della
relativa gestione a opera dei gestori dei sistemi di trasporto e,  se
del caso, dei gestori dei sistemi di distribuzione, ivi  compreso  il
monitoraggio dell'andamento dei costi connessi  alla  gestione  della
qualita' del gas a opera dei  gestori  dei  sistemi  e  gli  sviluppi
legati alla  miscelazione  e  alla  demiscelazione  di  idrogeno  nel
sistema  del  gas  naturale  a  opera  dei  gestori  dei  sistemi  di
stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti GNL; 
          c-ter) l'evoluzione della qualita'  dell'idrogeno  e  della
relativa gestione a opera dei gestori delle  reti  dell'idrogeno,  se
del caso, come previsto all'articolo 50, ivi compreso il monitoraggio
dell'andamento  dei  costi  connessi  alla  gestione  della  qualita'
dell'idrogeno; 
          c-quater) affinche' sia rispettata la liberta' contrattuale
per quanto concerne i contratti a lungo  termine,  a  condizione  che
siano conformi al diritto dell'Unione europea, siano coerenti con  le
politiche dell'Unione europea e contribuiscano al conseguimento degli
obiettivi di decarbonizzazione, purche' per la fornitura  di  gas  di
origine fossile non soggetto  ad  abbattimento  non  siano  stipulati
contratti a lungo termine la cui durata  si  protragga  oltre  il  31
dicembre 2049; 
          c-quinquies) sul livello di trasparenza, anche  dei  prezzi
all'ingrosso, e garantisce l'osservanza, da parte  delle  imprese  di
gas  naturale  e  di  idrogeno,  degli   obblighi   in   materia   di
trasparenza.»; 
      e) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
        «4-ter. L'ARERA provvede affinche' siano  esclusi  i  sussidi
incrociati  fra  attivita'  di  trasporto,  distribuzione,  trasporto
dell'idrogeno, stoccaggio di gas naturale e  idrogeno,  terminali  di
idrogeno e GNL e fornitura di gas naturale e idrogeno, fermo restando
l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789»; 
      f) al comma 5, le parole: «Autorita' per l'energia elettrica  e
il  gas  puo'  effettuare  indagini  sul  funzionamento  dei  mercati
dell'energia elettrica e del  gas  naturale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ARERA  puo'  effettuare  indagini  sul  funzionamento  dei
mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno». 
 
          Note all'art. 36: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  43  del  citato
          decreto legislativo n. 93 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 43. (Ulteriori compiti e poteri  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas). - 1. Ferme  restando  le
          competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica
          e il gas ai  sensi  della  normativa  vigente,  l'Autorita'
          medesima svolge altresi' i compiti e le  funzioni  indicati
          ai commi successivi. 
                2. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          garantisce: 
                  a)  l'applicazione  effettiva,   da   parte   degli
          esercenti  i  servizi,   delle   misure   di   tutela   dei
          consumatori, incluse quelle indicate  all'Allegato  I  alla
          direttiva 2009/72/CE e alla direttiva  (UE)  2024/1788  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,  in
          particolare,  valutando   l'esistenza   di   ostacoli   che
          impediscano ai clienti di esercitare i loro diritti,  quali
          il cambio di fornitore,  la  risoluzione  del  contratto  e
          l'accesso a meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle
          controversie; 
                  b) l'accesso ai dati del consumo  dei  clienti,  la
          messa a disposizione di un formato  armonizzato  facilmente
          comprensibile per i dati relativi ai consumi  e  il  rapido
          accesso di tutti i clienti ai dati di cui al  paragrafo  1,
          lettera h), dell'Allegato I  alla  direttiva  2009/72/CE  e
          alla direttiva (UE) 2024/1788; 
                  c)  garantisce  che  i  gestori  dei   sistemi   di
          trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se
          necessario,  i  proprietari  dei  rispettivi  sistemi  e  i
          gestori delle reti dell'idrogeno, nonche' qualsiasi impresa
          elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato
          dell'energia,  ottemperino  agli  obblighi  che   ad   essi
          incombono ai sensi della normativa nazionale  vigente,  dei
          regolamenti (UE) 2024/1789 e  2019/943  e  del  regolamento
          (CE) n. 715/2009/, dei codici di rete e degli  orientamenti
          adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento
          (UE) 2019/943 e degli articoli 70, 71 e 72 del  regolamento
          (UE) 2024/1789, del regolamento (UE) 2017/1938, nonche'  di
          tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea,
          anche per quanto riguarda  le  questioni  transfrontaliere,
          nonche'  in  forza  delle  decisioni  dell'Agenzia  per  la
          cooperazione  tra  i  regolatori   nazionali   dell'energia
          (ACER); 
                  c-bis)  disciplina   la   deroga   all'obbligo   di
          ridispacciamento  degli  impianti  di  generazione,   dello
          stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda,  in
          base  al  criterio  di  mercato  di  cui  all'articolo  13,
          paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943; 
                  c-ter)  in  stretto  coordinamento  con  le   altre
          autorita' di regolazione nazionali, garantisce che la  rete
          europea  dei  gestori  dei  sistemi  di  trasmissione   per
          l'energia elettrica (ENTSO-E), il gas (ENTSO-G), l'idrogeno
          (ENNOH)  e  l'ente  europeo  dei  gestori  dei  sistemi  di
          distribuzione dell'UE (EU DSO)  ottemperino  agli  obblighi
          che  ad  essi  incombono  alla  stregua   della   normativa
          nazionale vigente,  del  regolamento  (UE)  2024/1789,  dei
          codici di rete e degli orientamenti adottati a norma  degli
          articoli da 70 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789 e  delle
          pertinenti disposizioni  di  diritto  dell'Unione  europea,
          anche per quanto riguarda  le  questioni  transfrontaliere,
          nonche' in forza delle decisioni assunte dall'ACER; 
                  c-quater)  individua  congiuntamente   alle   altre
          autorita' di regolazione europee l'inadempimento, da  parte
          dell'ENTSO-E, di ENTSOG,  dell'EU  DSO  e  dell'ENNOH,  dei
          rispettivi obblighi, tenuto conto che se  le  autorita'  di
          regolazione non sono in grado  di  raggiungere  un  accordo
          entro  un  termine  di  quattro  mesi   dall'inizio   delle
          consultazioni  al  fine   di   individuare   congiuntamente
          l'inadempimento, la questione e' deferita all'ACER per  una
          decisione, a  norma  dell'articolo  6,  paragrafo  10,  del
          regolamento (UE) 2019/942; 
                  c-quinquies) disciplina l'applicazione  dei  codici
          di  rete  e  degli  orientamenti  adottati  a  norma  degli
          articoli 70 a 74 del regolamento (UE)  2024/1789,  mediante
          misure  nazionali  o,  se   richiesto,   adottando   misure
          coordinate a livello regionale o di Unione europea; 
                  c-sexies) coopera con le autorita'  di  regolazione
          degli Stati membri interessati, nonche' con  l'ACER,  sulle
          questioni transfrontaliere, in  particolare  attraverso  la
          partecipazione  ai  lavori  del  comitato  dei   regolatori
          dell'ACER, ai sensi dell'articolo 21 del  regolamento  (UE)
          2019/942; 
                  c-septies) osserva e attua le pertinenti  decisioni
          giuridicamente  vincolanti  della  Commissione  europea   e
          dell'ACER; 
                  c-octies) provvede affinche' i gestori dei  sistemi
          di trasmissione mettano  a  disposizione  le  capacita'  di
          interconnessione   nella   misura    massima,    a    norma
          dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/943;72 
                  c-novies) congiuntamente alle  altre  autorita'  di
          regolazione nazionali interessate: 
                    1. approva i costi connessi  alle  attivita'  dei
          Centri di coordinamento regionali che  sono  a  carico  dei
          gestori dei sistemi di  trasmissione,  purche'  tali  costi
          siano ragionevoli e appropriati, assicurandosi che i Centri
          di coordinamento regionali dispongano di tutte  le  risorse
          umane, tecniche, materiali  e  finanziarie  necessarie  per
          assolvere gli obblighi derivanti dalla legge e per svolgere
          i loro compiti in modo indipendente e imparziale; 
                    2.   propone   eventuali   compiti    e    poteri
          supplementari da  attribuire  ai  Centri  di  coordinamento
          regionali; 
                    3. individua l'inadempimento, da parte dei centri
          di  coordinamento  regionali,  dei   rispettivi   obblighi,
          adottando  decisioni  vincolanti  per  gli  stessi;  se  le
          autorita' di regolazione non sono in grado  di  raggiungere
          un accordo entro un termine  di  quattro  mesi  dall'inizio
          delle consultazioni con le  altre  autorita',  al  fine  di
          individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione e'
          deferita all'ACER per la decisione a norma dell'articolo 6,
          paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942; 
                    4.  controlla   l'esecuzione   dei   compiti   di
          coordinamento  e   ne   riferisce   annualmente   all'ACER,
          conformemente  all'articolo   46   del   regolamento   (UE)
          2019/943; 
                    5.  puo'  richiedere,   anche   come   iniziativa
          autonoma,   informazioni   ai   centri   di   coordinamento
          regionali; 
                  c-decies) monitora  e  valuta  le  prestazioni  dei
          Gestori dei sistemi  di  trasmissione  e  dei  Gestori  dei
          sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di  una
          rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da
          fonti rinnovabili  per  il  perseguimento  degli  obiettivi
          definiti nel PNIEC, sulla base di  una  serie  limitata  di
          indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale
          che contenga raccomandazioni; 
                  c-undecies) monitora l'eliminazione degli  ostacoli
          e  delle  restrizioni  ingiustificati  allo  sviluppo   del
          consumo   di   energia   elettrica   autoprodotta,    della
          condivisione  dell'energia,  delle  comunita'  di   energia
          rinnovabile e delle comunita'  energetiche  dei  cittadini,
          compresi gli ostacoli e le restrizioni che  impediscono  la
          connessione  di   sistemi   di   generazione   dell'energia
          distribuita flessibili entro un termine ragionevole; 
                  c-duodecies) assicura che ai gestori  dei  sistemi,
          compresi i gestori delle reti dell'idrogeno, e agli  utenti
          del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare
          l'efficienza energetica delle  prestazioni  del  sistema  e
          promuovere  l'integrazione  del  mercato  e  la   sicurezza
          dell'approvvigionamento e sostenere le attivita' di ricerca
          correlate; 
                  c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuita' le
          previsioni di fabbisogno di medio e lungo termine  relative
          alle tariffe applicate agli utenti di energia  elettrica  e
          gas, con particolare riguardo  agli  oneri  di  rete  e  di
          dispacciamento. 
                  c-quaterdecies)  garantisce  un  processo   aperto,
          trasparente, efficace ed inclusivo per predisporre il piano
          nazionale  di  sviluppo  della  rete  in   linea   con   le
          prescrizioni  dell'articolo   55   della   direttiva   (UE)
          2027/1788 il piano di sviluppo della rete di  distribuzione
          dell'idrogeno in linea con le prescrizioni dell'articolo 56
          e, se del caso, il piano di dismissione della rete in linea
          con  le  prescrizioni  dell'articolo  57   della   medesima
          direttiva; 
                  c-quinquiesdecies) approva e modifica  i  piani  di
          sviluppo della rete di cui all'articolo 55 e, se del  caso,
          all'articolo 57 della direttiva (UE) 2024/1788; 
                  c-sexiesdecies) procede all'esame e, se  del  caso,
          chiede modifiche  del  piano  di  sviluppo  della  rete  di
          distribuzione  dell'idrogeno  di   cui   all'articolo   56,
          paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1788; 
                  c-septiesdecies) definisce gli orientamenti di  cui
          all'articolo  57,  paragrafo  6,   della   direttiva   (UE)
          2024/1788 che  forniscono  criteri  e  metodologie  per  un
          approccio strutturale alla dismissione di parti della  rete
          di distribuzione del gas naturale, tenendo conto dei  costi
          di dismissione  e  del  caso  specifico  degli  attivi  che
          potrebbero comportare la dismissione prima della  fine  del
          loro  ciclo  di  vita  originariamente  previsto,   nonche'
          fornire orientamenti  per  quanto  riguarda  la  fissazione
          delle tariffe in tali casi; 
                  c-duodevicies)   monitora   l'eliminazione    degli
          ostacoli e delle restrizioni ingiustificati  allo  sviluppo
          del consumo di gas naturale rinnovabile autoprodotto; 
                  c-undevicies)  svolge   qualsiasi   altro   compito
          conferito a norma della  direttiva  (UE)  2024/1788  e  del
          regolamento (UE) 2024/1789; 
                  c-vicies) esercita i poteri seguenti: 
                    1) fissa  e  approva,  con  sufficiente  anticipo
          rispetto  alla  loro  entrata  in  vigore,  quantomeno   le
          metodologie usate per calcolare o stabilire  le  condizioni
          per la prestazione di servizi di bilanciamento, che  devono
          essere svolti nel modo piu' economico,  fornisce  incentivi
          adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione
          e  il  prelievo  di   energia,   in   modo   equo   e   non
          discriminatorio, e basarsi su criteri obiettivi; 
                    2) approva e  monitora  gli  oneri  specifici  ai
          sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789; 
                  c-vicies  semel)  controlla   la   gestione   della
          congestione all'interno delle reti  di  trasporto  e  delle
          reti di trasporto  dell'idrogeno  nazionali,  compresi  gli
          interconnettori  e  gli  interconnettori  di  idrogeno,   e
          l'attuazione delle norme di gestione della  congestione.  A
          tal fine, i gestori dei sistemi  di  trasporto,  i  gestori
          delle reti di trasporto dell'idrogeno o  gli  operatori  di
          mercato  presentano  all'autorita'  le  loro  procedure  di
          gestione della  congestione,  inclusa  l'allocazione  della
          capacita', che se del caso puo'  chiedere  la  modifica  di
          tali regole. 
                2-bis.  In  attuazione  dell'allegato  I,  punto   1,
          lettera j), della direttiva 2009/72/CE  e  della  direttiva
          2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo
          a seguito di un eventuale cambio del fornitore  di  energia
          elettrica o di gas naturale non oltre  sei  settimane  dopo
          aver effettuato il cambio di fornitore. 
                2-ter. L'Autorita' approva gli scenari comuni per  il
          piano decennale comune di sviluppo della  rete  del  gas  e
          dell'idrogeno conformemente all'articolo 55,  paragrafo  2,
          lettera f), della direttiva (UE) 2024/1788. 
                3. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          vigila: 
                  a) sui programmi di investimento  dei  gestori  dei
          sistemi di  trasmissione  e  dei  gestori  dei  sistemi  di
          trasporto  e  dei   gestori   delle   reti   di   trasporto
          dell'idrogeno,  e  fornisce,   nella   relazione   annuale,
          un'analisi dei programmi di investimento  dei  gestori  dei
          sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di  trasporto
          dell'idrogeno sotto il profilo della loro conformita' con i
          piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione  europea
          di  cui  agli  articoli  32  e  60  del  regolamento   (UE)
          2024/1789, comprendente le raccomandazioni per la  modifica
          di tali programmi di investimento; 
                  b) sull'applicazione delle norme  che  disciplinano
          funzioni e  responsabilita'  dei  gestori  dei  sistemi  di
          trasmissione, dei gestori dei  sistemi  di  trasporto,  dei
          gestori dei sistemi di distribuzione,  dei  fornitori,  dei
          clienti e di altri  soggetti  partecipanti  al  mercato  ai
          sensi del regolamento (CE) n. 714/2009  e  del  regolamento
          (CE) n. 715/2009; 
                  c) sull'applicazione,  da  parte  degli  operatori,
          delle misure di salvaguardia adottate dal  Ministero  dello
          sviluppo economico di cui all'articolo 42  della  direttiva
          2009/72/CE  e  di  cui  all'articolo  46  della   direttiva
          2009/73/CE. 
                  c-bis) sul tempo impiegato dai gestori dei  sistemi
          di trasporto e distribuzione del gas naturale o dai gestori
          delle  reti  dell'idrogeno  per  effettuare  connessioni  e
          riparazioni, comprese le richieste di connessione alla rete
          da parte degli impianti di produzione di biometano. 
                4. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          monitora: 
                  a) il grado e l'efficacia di apertura  dei  mercati
          all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia
          elettrica e del gas  naturale  e  dell'idrogeno,  i  prezzi
          fatturati  ai  clienti  civili   inclusi   i   sistemi   di
          prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che
          cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le
          spese  per  i  servizi  di  manutenzione  e  per  la   loro
          esecuzione; la trasparenza delle offerte, le impennate  dei
          prezzi e il loro impatto  sui  prezzi  al  dettaglio  e  al
          consumo, il rapporto tra i prezzi per i clienti civili e  i
          prezzi all'ingrosso, i reclami  dei  clienti  civili  e  le
          eventuali  distorsioni  o  restrizioni  della  concorrenza,
          comunicando in  particolare  ogni  informazione  pertinente
          all'attenzione delle autorita' garanti della concorrenza  e
          deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro
          competenza, in particolare per quanto  riguarda  i  clienti
          vulnerabili  e  i  clienti  in   condizioni   di   poverta'
          energetica; 
                  b)  la   sussistenza   di   pratiche   contrattuali
          restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono
          impedire  ai  grandi  clienti  non  civili  di   impegnarsi
          simultaneamente con piu' di un fornitore o limitare la loro
          scelta in tal senso, e, se del caso, informare  l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in merito  a
          tali pratiche; 
                  c)  la  cooperazione  tecnica  tra  operatori   dei
          sistemi di  trasmissione  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea, nonche' dei Paesi terzi. 
                  c-bis) l'evoluzione della qualita' del gas e  della
          relativa gestione  a  opera  dei  gestori  dei  sistemi  di
          trasporto e, se  del  caso,  dei  gestori  dei  sistemi  di
          distribuzione, ivi compreso il monitoraggio  dell'andamento
          dei costi connessi alla gestione della qualita' del  gas  a
          opera dei gestori dei sistemi e gli  sviluppi  legati  alla
          miscelazione e alla demiscelazione di idrogeno nel  sistema
          del gas  naturale  a  opera  dei  gestori  dei  sistemi  di
          stoccaggio del gas naturale e dei  gestori  degli  impianti
          GNL; 
                  c-ter) l'evoluzione della qualita' dell'idrogeno  e
          della relativa gestione a  opera  dei  gestori  delle  reti
          dell'idrogeno, se del caso, come previsto all'articolo  50,
          ivi  compreso  il  monitoraggio  dell'andamento  dei  costi
          connessi alla gestione della qualita' dell'idrogeno; 
                  c-quater)  affinche'  sia  rispettata  la  liberta'
          contrattuale  per  quanto  concerne  i  contratti  a  lungo
          termine,  a  condizione  che  siano  conformi  al   diritto
          dell'Unione  europea,  siano  coerenti  con  le   politiche
          dell'Unione europea e contribuiscano al conseguimento degli
          obiettivi di decarbonizzazione, purche' per la fornitura di
          gas di origine fossile non  soggetto  ad  abbattimento  non
          siano stipulati contratti a lungo termine la cui durata  si
          protragga oltre il 31 dicembre 2049; 
                  c-quinquies) sul livello di trasparenza, anche  dei
          prezzi all'ingrosso, e garantisce  l'osservanza,  da  parte
          delle imprese di gas naturale e di idrogeno, degli obblighi
          in materia di trasparenza. 
                4-bis. Nelle ipotesi  in  cui  la  legge  prevede  un
          potere  dell'ARERA  di  verificare  le  tariffe  ovvero  le
          metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal  gestore
          della  distribuzione  ovvero  dal  gestore  della  rete  di
          trasmissione nazionale, la medesima Autorita' puo' fissare,
          in caso di  ritardo,  tariffe  o  metodologie  provvisorie,
          pubblicandole sul proprio  sito  web  e  prevedendo  misure
          compensatorie nell'ipotesi in  cui  le  tariffe  ovvero  le
          metodologie definitivamente  stabilite  dal  gestore  della
          distribuzione o della trasmissione si discostino da  quelle
          stabilite in via provvisoria. 
                4-ter. L'ARERA provvede  affinche'  siano  esclusi  i
          sussidi   incrociati   fra    attivita'    di    trasporto,
          distribuzione, trasporto dell'idrogeno, stoccaggio  di  gas
          naturale  e  idrogeno,  terminali  di  idrogeno  e  GNL   e
          fornitura  di  gas  naturale  e  idrogeno,  fermo  restando
          l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789. 
                5.  Al  fine  dell'efficace  svolgimento  dei  propri
          compiti,  ivi  compresi  quelli  operativi,  ispettivi,  di
          vigilanza e monitoraggio, l'ARERA puo' effettuare  indagini
          sul funzionamento dei mercati dell'energia  elettrica,  del
          gas naturale e dell'idrogeno, nonche' adottare e imporre  i
          provvedimenti  opportuni,  necessari  e  proporzionati  per
          promuovere una concorrenza effettiva e  garantire  il  buon
          funzionamento dei mercati.  In  funzione  della  promozione
          della concorrenza, l'Autorita' puo' in particolare adottare
          misure temporanee di regolazione asimmetrica. 
                6. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          trasmette alle Autorita' di  regolazione  competenti  degli
          Stati  membri  dell'Unione   europea,   all'ACER   e   alla
          Commissione   europea   la   relazione   annuale   di   cui
          all'articolo 2,  comma  12,  lettera  i),  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481. Nella  relazione  annuale  medesima,
          l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas,  oltre  a
          descrivere le iniziative assunte e i  risultati  conseguiti
          in  ordine  ai  propri  compiti,  fornisce  un'analisi  dei
          programmi  di  investimento  dei  gestori  dei  sistemi  di
          trasmissione e di trasporto sotto  il  profilo  della  loro
          conformita' di sviluppo della rete a livello comunitario di
          cui  all'articolo  8,  paragrafo   3,   lettera   b),   del
          regolamento (CE) n. 714/2009  e  del  regolamento  (CE)  n.
          715/2009. Tale analisi puo' includere  raccomandazioni  per
          la modifica dei predetti piani di investimento. 
                7. All'attuazione del presente  articolo  l'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas provvede  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.».