Art. 37 
 
Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.
                                 93 
 
  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente decide
sui  reclami  presentati  contro  un  gestore  di   un   sistema   di
trasmissione, di trasporto, di stoccaggio  di  gas  naturale,  di  un
sistema GNL o di distribuzione, nonche' ai gestori degli impianti  di
stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno  e  ai  gestori  delle  reti
dell'idrogeno, per  quanto  concerne  gli  obblighi  a  tali  gestori
imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni
dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale  e  dell'idrogeno.  Se
necessario, l'Autorita' puo'  chiedere  ai  gestori  dei  sistemi  di
trasporto del gas naturale, di stoccaggio del gas naturale, di GNL  e
di distribuzione, nonche' ai gestori degli impianti di  stoccaggio  e
dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti dell'idrogeno, di
modificare le condizioni e le modalita', comprese  le  tariffe  e  le
metodologie di calcolo, in modo che queste siano proporzionate e  che
siano applicate in modo non discriminatorio.». 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  44  del  citato
          decreto legislativo n. 93 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 44. (Reclami).- 1. L'Autorita'  di  regolazione
          per energia reti e ambiente decide sui  reclami  presentati
          contro  un  gestore  di  un  sistema  di  trasmissione,  di
          trasporto, di stoccaggio di gas naturale, di un sistema GNL
          o di distribuzione, nonche' ai gestori  degli  impianti  di
          stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle
          reti dell'idrogeno, per quanto concerne gli obblighi a tali
          gestori imposti in attuazione delle  direttive  comunitarie
          sui  mercati  interni  dell'energia  elettrica  e  del  gas
          naturale e dell'idrogeno. Se necessario,  l'Autorita'  puo'
          chiedere ai  gestori  dei  sistemi  di  trasporto  del  gas
          naturale, di stoccaggio del  gas  naturale,  di  GNL  e  di
          distribuzione,  nonche'  ai  gestori  degli   impianti   di
          stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle
          reti  dell'idrogeno,  di  modificare  le  condizioni  e  le
          modalita', comprese le tariffe e le metodologie di calcolo,
          in  modo  che  queste  siano  proporzionate  e  che   siano
          applicate in modo non discriminatorio. 
                2. La decisione sui reclami di cui al  comma  1  deve
          essere adottata entro due mesi dalla ricezione del reclamo.
          Tale termine puo' essere prorogato di non  oltre  due  mesi
          qualora  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          richieda ulteriori informazioni alle parti interessate. Con
          il consenso del soggetto che ha presentato il  reclamo,  il
          termine medesimo puo' essere  ulteriormente  prorogato,  in
          ogni caso, per un periodo non piu' lungo di  ulteriori  due
          mesi. 
                2-bis. Nei casi in cui la legge attribuisce all'ARERA
          il potere di  valutare  le  tariffe  o  le  metodologie  di
          calcolo  delle  tariffe   richieste   dal   gestore   della
          distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione
          nazionale,  i  partecipanti  al  mercato  possono  proporre
          reclamo avverso le relative decisioni dinanzi all'Autorita'
          stessa,  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della
          decisione ovvero della proposta di  decisione.  L'Autorita'
          decide il reclamo entro trenta giorni dal  ricevimento  del
          reclamo. Il reclamo non produce alcun effetto sospensivo. 
                2-ter. Le decisioni sui reclami di cui ai  due  commi
          precedenti sono pubblicate in un'apposita sezione del  sito
          web dell'ARERA, ferma la  riservatezza  delle  informazioni
          commercialmente sensibili. 
                3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana
          specifiche  direttive   per   la   disciplina,   ai   sensi
          dell'articolo 2, comma  24,  lettera  b),  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481, delle procedure di risoluzione delle
          controversie di cui al comma precedente. La  partecipazione
          delle imprese  elettriche  alle  procedure  di  risoluzione
          delle  controversie   di   cui   al   presente   comma   e'
          obbligatoria. 
                4. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          assicura  il  trattamento  efficace  dei  reclami  e  delle
          procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti
          dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia
          elettrica avvalendosi dell'Acquirente unico  Spa  e  vigila
          affinche' siano applicati i principi in materia  di  tutela
          dei consumatori  di  cui  all'Allegato  I  delle  direttive
          2009/72/CE e 2009/73/CE.».