Art. 37
Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente decide
sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di
trasmissione, di trasporto, di stoccaggio di gas naturale, di un
sistema GNL o di distribuzione, nonche' ai gestori degli impianti di
stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti
dell'idrogeno, per quanto concerne gli obblighi a tali gestori
imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni
dell'energia elettrica e del gas naturale e dell'idrogeno. Se
necessario, l'Autorita' puo' chiedere ai gestori dei sistemi di
trasporto del gas naturale, di stoccaggio del gas naturale, di GNL e
di distribuzione, nonche' ai gestori degli impianti di stoccaggio e
dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti dell'idrogeno, di
modificare le condizioni e le modalita', comprese le tariffe e le
metodologie di calcolo, in modo che queste siano proporzionate e che
siano applicate in modo non discriminatorio.».
Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto legislativo n. 93 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 44. (Reclami).- 1. L'Autorita' di regolazione
per energia reti e ambiente decide sui reclami presentati
contro un gestore di un sistema di trasmissione, di
trasporto, di stoccaggio di gas naturale, di un sistema GNL
o di distribuzione, nonche' ai gestori degli impianti di
stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle
reti dell'idrogeno, per quanto concerne gli obblighi a tali
gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie
sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas
naturale e dell'idrogeno. Se necessario, l'Autorita' puo'
chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto del gas
naturale, di stoccaggio del gas naturale, di GNL e di
distribuzione, nonche' ai gestori degli impianti di
stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle
reti dell'idrogeno, di modificare le condizioni e le
modalita', comprese le tariffe e le metodologie di calcolo,
in modo che queste siano proporzionate e che siano
applicate in modo non discriminatorio.
2. La decisione sui reclami di cui al comma 1 deve
essere adottata entro due mesi dalla ricezione del reclamo.
Tale termine puo' essere prorogato di non oltre due mesi
qualora l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
richieda ulteriori informazioni alle parti interessate. Con
il consenso del soggetto che ha presentato il reclamo, il
termine medesimo puo' essere ulteriormente prorogato, in
ogni caso, per un periodo non piu' lungo di ulteriori due
mesi.
2-bis. Nei casi in cui la legge attribuisce all'ARERA
il potere di valutare le tariffe o le metodologie di
calcolo delle tariffe richieste dal gestore della
distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione
nazionale, i partecipanti al mercato possono proporre
reclamo avverso le relative decisioni dinanzi all'Autorita'
stessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione della
decisione ovvero della proposta di decisione. L'Autorita'
decide il reclamo entro trenta giorni dal ricevimento del
reclamo. Il reclamo non produce alcun effetto sospensivo.
2-ter. Le decisioni sui reclami di cui ai due commi
precedenti sono pubblicate in un'apposita sezione del sito
web dell'ARERA, ferma la riservatezza delle informazioni
commercialmente sensibili.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana
specifiche direttive per la disciplina, ai sensi
dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14
novembre 1995, n. 481, delle procedure di risoluzione delle
controversie di cui al comma precedente. La partecipazione
delle imprese elettriche alle procedure di risoluzione
delle controversie di cui al presente comma e'
obbligatoria.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
assicura il trattamento efficace dei reclami e delle
procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti
dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia
elettrica avvalendosi dell'Acquirente unico Spa e vigila
affinche' siano applicati i principi in materia di tutela
dei consumatori di cui all'Allegato I delle direttive
2009/72/CE e 2009/73/CE.».