Art. 38
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93, all'alinea, dopo la parola: «pecuniarie» sono inserite
le seguenti: «alle imprese di gas naturale e di idrogeno» e dopo la
parola: «previsti» sono inserite le seguenti: «dalla direttiva (UE)
2024/1788, dal regolamento (UE) 2024/1789 e».
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato
decreto legislativo n. 93 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 45. (Poteri sanzionatori). - 1. Fermo restando
quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga
sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di gas
naturale e di idrogeno in caso di inosservanza delle
prescrizioni e degli obblighi previsti dalla direttiva (UE)
2024/1788, dal regolamento (UE) 2024/1789 e dalle seguenti
disposizioni:
a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del
regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 36, comma 3,
38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto;
b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22
e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli
articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'articolo 10, commi 1 e 3,
e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi
4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonche'
l'articolo 20, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo
n. 164 del 2000, e l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
irroga altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in caso
di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente
vincolanti dell'ACER o dell'Autorita' medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di
avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa
destinataria puo' presentare all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas impegni utili al piu' efficace
perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai
provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata
l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per
l'impresa proponente e concludere il procedimento
sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il
procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di
decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita' degli
eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni
assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di
quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico per violazioni delle disposizioni del presente
decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500
euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato
realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal
gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima
dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas non si applica l'articolo 26
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti
medesimi, il termine per la notifica degli estremi della
violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della
legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in
modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta
e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
altresi' le modalita' procedurali per la valutazione degli
impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria
dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono
essere adottate modalita' procedurali semplificate di
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio,
deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure
cautelari che assicurino il piu' utile e tempestivo
perseguimento degli interessi tutelati, anche prima
dell'avvio del procedimento sanzionatorio avvalendosi, ove
necessario, delle facolta' disciplinate dall'articolo 2,
comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviati
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
7-bis. In caso di violazione persistente da parte del
Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della
direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di
trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del
Gestore.».