Art. 38 
 
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.
                                 93 
 
  1. All'articolo 45, comma 1,  del  decreto  legislativo  1°  giugno
2011, n. 93, all'alinea, dopo la parola: «pecuniarie»  sono  inserite
le seguenti: «alle imprese di gas naturale e di idrogeno» e  dopo  la
parola: «previsti» sono inserite le seguenti: «dalla  direttiva  (UE)
2024/1788, dal regolamento (UE) 2024/1789 e». 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  45  del  citato
          decreto legislativo n. 93 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 45. (Poteri sanzionatori). - 1. Fermo  restando
          quanto previsto dalla  legge  14  novembre  1995,  n.  481,
          l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas   irroga
          sanzioni amministrative  pecuniarie  alle  imprese  di  gas
          naturale e  di  idrogeno  in  caso  di  inosservanza  delle
          prescrizioni e degli obblighi previsti dalla direttiva (UE)
          2024/1788, dal regolamento (UE) 2024/1789 e dalle  seguenti
          disposizioni: 
                  a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e  allegato  I  del
          regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 36, comma  3,
          38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto; 
                  b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22
          e allegato I del  regolamento  (CE)  n.  715/2009  e  degli
          articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'articolo 10, commi 1 e  3,
          e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi
          4 e 5, 18, 19,  23  e  26  del  presente  decreto,  nonche'
          l'articolo 20, commi 5-bis e 5-ter del decreto  legislativo
          n. 164 del 2000, e l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge
          21 marzo 2022, n. 21. 
                2. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          irroga altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in  caso
          di  mancato   rispetto   delle   decisioni   giuridicamente
          vincolanti dell'ACER o dell'Autorita' medesima. 
                3. Entro trenta giorni dalla  notifica  dell'atto  di
          avvio    del    procedimento    sanzionatorio,    l'impresa
          destinataria puo' presentare  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  impegni  utili  al   piu'   efficace
          perseguimento degli interessi tutelati dalle  norme  o  dai
          provvedimenti  violati.  L'Autorita'   medesima,   valutata
          l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori  per
          l'impresa   proponente   e   concludere   il   procedimento
          sanzionatorio  senza  accertare  l'infrazione.  Qualora  il
          procedimento sia stato avviato per accertare violazioni  di
          decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta  l'idoneita'  degli
          eventuali  impegni,   sentita   l'ACER.   L'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
          sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga  agli  impegni
          assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
          inesatte o  fuorvianti.  In  questi  casi  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas  puo'  irrogare  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  aumentata  fino  al  doppio  di
          quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni. 
                4. Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  irrogate
          dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
          idrico  per  violazioni  delle  disposizioni  del  presente
          decreto non possono essere inferiori, nel minimo,  a  2.500
          euro e non possono superare il 10 per cento  del  fatturato
          realizzato  dall'impresa  verticalmente  integrata,  o  dal
          gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima
          dell'avvio del procedimento sanzionatorio. 
                5. Ai procedimenti  sanzionatori  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas non si applica  l'articolo  26
          della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Per  i  procedimenti
          medesimi, il termine per la notifica  degli  estremi  della
          violazione agli interessati residenti nel territorio  della
          Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24
          novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni. 
                6. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          disciplina, con proprio  regolamento,  nel  rispetto  della
          legislazione vigente in materia, da adottare entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza,  in
          modo da assicurare agli  interessati  la  piena  conoscenza
          degli atti istruttori, il contraddittorio in forma  scritta
          e orale, la verbalizzazione e la separazione  tra  funzioni
          istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
          altresi' le modalita' procedurali per la valutazione  degli
          impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
          casi  in  cui,  con  l'accordo  dell'impresa   destinataria
          dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio,  possono
          essere  adottate  modalita'  procedurali  semplificate   di
          irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
                6-bis. Nei casi di  particolare  urgenza  l'Autorita'
          per  l'energia  elettrica  e  il   gas   puo',   d'ufficio,
          deliberare,  con  atto  motivato,  l'adozione   di   misure
          cautelari  che  assicurino  il  piu'  utile  e   tempestivo
          perseguimento  degli  interessi   tutelati,   anche   prima
          dell'avvio del procedimento sanzionatorio avvalendosi,  ove
          necessario, delle facolta'  disciplinate  dall'articolo  2,
          comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481. 
                7. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano  ai  procedimenti  sanzionatori   di   competenza
          dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  avviati
          successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 
                7-bis. In caso di violazione persistente da parte del
          Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della
          direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia  elettrica,
          il gas  e  il  sistema  idrico  assegna  a  un  gestore  di
          trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del
          Gestore.».