Art. 39
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
1. All'articolo 46 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dei mercati dell'energia
elettrica e del gas naturale» sono aggiunte le seguenti: «e
dell'idrogeno»;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'autorita' che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso
grado di riservatezza prescritto dall'autorita' che le comunica.»;
c) al comma 6, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) assicurare l'osservanza della normativa da parte dei
soggetti giuridici che espletano i compiti dei gestori di trasporto e
dei gestori delle reti a livello transfrontaliero o regionale.»;
d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
«7-bis. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente
puo' consultare le pertinenti autorita' dei paesi terzi, segnatamente
quelle delle parti contraenti della Comunita' dell'energia, dopo aver
consultato le autorita' di regolazione degli altri Stati membri
interessati, e cooperare con esse relativamente all'esercizio
dell'infrastruttura del gas e dell'idrogeno da e verso i paesi terzi
al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura
interessata, la coerente applicazione della direttiva (UE) 2024/1788,
nel territorio e nelle acque territoriali italiane.».
Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato
decreto legislativo n. 93 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 46. (Disposizioni in materia di rapporti
istituzionali). - 1. Nell'osservanza delle rispettive
competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
collaborano tra loro e si prestano reciproca assistenza,
anche al fine di assicurare la piu' efficace regolazione
dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale e
dell'idrogeno in funzione della loro competitivita' e della
tutela degli utenti.
2. I rapporti tra l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato sono informati al principio della leale
cooperazione e si svolgono, in particolare, mediante
istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di
informazioni. Nello svolgimento di tali rapporti di
reciproca collaborazione, non e' opponibile il segreto
d'ufficio. L'autorita' che riceve le informazioni
garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza
prescritto dall'autorita' che le comunica.
3. Al fine dello svolgimento efficace e coordinato
delle attivita' e delle funzioni di cui ai commi 1 e 2,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato stipulano tra loro
appositi protocolli d'intesa.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
coopera con l'ACER, con le autorita' di regolazione degli
altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di
promuovere mercati interni dell'energia elettrica e del gas
naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente
sostenibili, nonche' l'efficace apertura dei mercati per
tutti i clienti e i fornitori, e garantire condizioni
appropriate per il funzionamento efficace e affidabile
delle reti energetiche.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
coopera con le autorita' di regolazione e le
Amministrazioni competenti degli altri Stati membri,
nonche' con l'ACER in ordine alle questioni
transfrontaliere.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
coopera con le autorita' di regolazione degli altri Stati
membri dell'Unione europea, in particolare al fine di:
a) promuovere soluzioni pratiche intese a
consentire una gestione ottimale delle reti, promuovere le
borse dell'energia elettrica e del gas naturale e
l'assegnazione di capacita' transfrontaliere, nonche'
consentire un adeguato livello minimo di capacita' di
interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni,
per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza
effettiva e il miglioramento della sicurezza
dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le
imprese fornitrici nei diversi Stati membri;
b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete
per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli
altri operatori di mercato;
c) coordinare lo sviluppo delle norme che
disciplinano la gestione delle congestioni.
c-bis) assicurare l'osservanza della normativa da
parte dei soggetti giuridici che espletano i compiti dei
gestori di trasporto e dei gestori delle reti a livello
transfrontaliero o regionale.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
promuove la stipula di accordi di collaborazione con le
altre autorita' nazionali di regolamentazione, al fine di
promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.
7-bis. L'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente puo' consultare le pertinenti autorita' dei paesi
terzi, segnatamente quelle delle parti contraenti della
Comunita' dell'energia, dopo aver consultato le autorita'
di regolazione degli altri Stati membri interessati, e
cooperare con esse relativamente all'esercizio
dell'infrastruttura del gas e dell'idrogeno da e verso i
paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne
l'infrastruttura interessata, la coerente applicazione
della direttiva (UE) 2024/1788, nel territorio e nelle
acque territoriali italiane.».