Art. 39 
 
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.
                                 93 
 
  1. All'articolo 46 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «dei  mercati  dell'energia
elettrica  e  del  gas  naturale»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «e
dell'idrogeno»; 
    b) al comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'autorita' che riceve le informazioni garantisce ad esse lo  stesso
grado di riservatezza prescritto dall'autorita' che le comunica.»; 
    c) al comma 6, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
      «c-bis) assicurare l'osservanza della normativa  da  parte  dei
soggetti giuridici che espletano i compiti dei gestori di trasporto e
dei gestori delle reti a livello transfrontaliero o regionale.»; 
    d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
      «7-bis. L'Autorita' di regolazione per energia reti e  ambiente
puo' consultare le pertinenti autorita' dei paesi terzi, segnatamente
quelle delle parti contraenti della Comunita' dell'energia, dopo aver
consultato le autorita'  di  regolazione  degli  altri  Stati  membri
interessati,  e  cooperare  con  esse   relativamente   all'esercizio
dell'infrastruttura del gas e dell'idrogeno da e verso i paesi  terzi
al  fine  di  garantire,   per   quanto   concerne   l'infrastruttura
interessata, la coerente applicazione della direttiva (UE) 2024/1788,
nel territorio e nelle acque territoriali italiane.». 
 
          Note all'art. 39: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  46  del  citato
          decreto legislativo n. 93 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  46.  (Disposizioni  in  materia  di   rapporti
          istituzionali).  -  1.  Nell'osservanza  delle   rispettive
          competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del   mercato
          collaborano tra loro e si  prestano  reciproca  assistenza,
          anche al fine di assicurare la  piu'  efficace  regolazione
          dei mercati dell'energia elettrica e  del  gas  naturale  e
          dell'idrogeno in funzione della loro competitivita' e della
          tutela degli utenti. 
                2. I rapporti tra l'Autorita' per l'energia elettrica
          e il gas e l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
          mercato   sono   informati   al   principio   della   leale
          cooperazione  e  si  svolgono,  in  particolare,   mediante
          istruttorie   congiunte,   segnalazioni   e    scambi    di
          informazioni.  Nello  svolgimento  di  tali   rapporti   di
          reciproca collaborazione,  non  e'  opponibile  il  segreto
          d'ufficio.   L'autorita'   che   riceve   le   informazioni
          garantisce  ad  esse  lo  stesso  grado   di   riservatezza
          prescritto dall'autorita' che le comunica. 
                3. Al fine dello svolgimento  efficace  e  coordinato
          delle attivita' e delle funzioni di cui ai  commi  1  e  2,
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e  l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato stipulano tra  loro
          appositi protocolli d'intesa. 
                4. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          coopera con l'ACER, con le autorita' di  regolazione  degli
          altri Stati membri e con la Commissione europea al fine  di
          promuovere mercati interni dell'energia elettrica e del gas
          naturale   concorrenziali,    sicuri    e    ecologicamente
          sostenibili, nonche' l'efficace apertura  dei  mercati  per
          tutti i clienti  e  i  fornitori,  e  garantire  condizioni
          appropriate per  il  funzionamento  efficace  e  affidabile
          delle reti energetiche. 
                5. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          coopera   con   le   autorita'   di   regolazione   e    le
          Amministrazioni  competenti  degli  altri   Stati   membri,
          nonche'   con   l'ACER    in    ordine    alle    questioni
          transfrontaliere. 
                6. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          coopera con le autorita' di regolazione degli  altri  Stati
          membri dell'Unione europea, in particolare al fine di: 
                  a)   promuovere   soluzioni   pratiche   intese   a
          consentire una gestione ottimale delle reti, promuovere  le
          borse  dell'energia  elettrica  e  del   gas   naturale   e
          l'assegnazione  di  capacita'   transfrontaliere,   nonche'
          consentire un  adeguato  livello  minimo  di  capacita'  di
          interconnessione, anche attraverso nuove  interconnessioni,
          per  rendere  possibile  lo  sviluppo  di  una  concorrenza
          effettiva    e    il    miglioramento    della    sicurezza
          dell'approvvigionamento,  senza  discriminazioni   tra   le
          imprese fornitrici nei diversi Stati membri; 
                  b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete
          per i gestori dei sistemi di trasporto  interessati  e  gli
          altri operatori di mercato; 
                  c)  coordinare  lo   sviluppo   delle   norme   che
          disciplinano la gestione delle congestioni. 
                  c-bis) assicurare l'osservanza della  normativa  da
          parte dei soggetti giuridici che espletano  i  compiti  dei
          gestori di trasporto e dei gestori  delle  reti  a  livello
          transfrontaliero o regionale. 
                7. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          promuove la stipula di accordi  di  collaborazione  con  le
          altre autorita' nazionali di regolamentazione, al  fine  di
          promuovere la cooperazione in ambito regolamentare. 
                7-bis. L'Autorita' di regolazione per energia reti  e
          ambiente puo' consultare le pertinenti autorita' dei  paesi
          terzi, segnatamente quelle  delle  parti  contraenti  della
          Comunita' dell'energia, dopo aver consultato  le  autorita'
          di regolazione degli  altri  Stati  membri  interessati,  e
          cooperare    con    esse    relativamente     all'esercizio
          dell'infrastruttura del gas e dell'idrogeno da  e  verso  i
          paesi terzi al  fine  di  garantire,  per  quanto  concerne
          l'infrastruttura  interessata,  la  coerente   applicazione
          della direttiva (UE)  2024/1788,  nel  territorio  e  nelle
          acque territoriali italiane.».