Art. 40
Modifiche all'articolo 46-quater del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93
1. All'articolo 46-quater del decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «direttiva 2009/73/CE, come modificata
dalla direttiva 2019/692/UE» sono sostituite dalle seguenti:
«direttiva (UE) 2024/1788» e le parole: «di cui all'articolo 49-ter,
paragrafi da 3 a 10 della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla
direttiva 2019/692/UE» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 89, paragrafi da 3 a 15, della direttiva (UE)
2024/1788»;
b) al comma 3, le parole: «di cui ai paragrafi 12 e 13
dell'articolo 49-ter della direttiva 2009/73/CE, come modificata
dalla direttiva 2019/692/UE,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 89 della direttiva (UE) 2024/1788,».
Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'articolo 46-quater del
citato decreto legislativo n. 93 del 2011, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 46-quater (Procedura di abilitazione). - 1.
Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione
europea e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi
all'esercizio di un interconnettore o di una rete di
gasdotti di coltivazione conclusi tra l'Italia e un paese
terzo sono mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore
di un accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo o fino
all'applicazione della procedura di cui ai commi
successivi.
2. Fatta salva la ripartizione della competenza tra
l'Unione europea e gli Stati membri, qualora l'Italia
intenda avviare un negoziato con un paese terzo per
modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un
accordo relativo all'esercizio di un interconnettore con un
paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in
parte, nell'ambito di applicazione della direttiva (UE)
2024/1788, il Ministero dello sviluppo economico notifica
tale intendimento alla Commissione, allegando la
documentazione pertinente e indicando le disposizioni che
saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, gli
obiettivi dei negoziati, nonche' qualsiasi altra
informazione pertinente, almeno cinque mesi prima
dell'avvio dei negoziati, ai fini della valutazione di cui
all'articolo 89, paragrafi da 3 a 15, della direttiva (UE)
2024/1788;
3. Una volta ricevuta l'autorizzazione ad avviare i
negoziati da parte della Commissione europea a seguito
della notifica di cui al comma 2, il Ministero dello
sviluppo economico avvia i negoziati per modificare,
prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con
un paese terzo e tiene conto di eventuali orientamenti
forniti dalla Commissione e di eventuali richieste di
inserimento di clausole nell'accordo. Il Ministero dello
sviluppo economico notifica alla Commissione europea i
risultati del negoziato e trasmette il testo dell'accordo
ai fini della autorizzazione alla firma e, qualora
acquisita tale autorizzazione nei termini di cui
all'articolo 89 della direttiva (UE) 2024/1788, notifica
alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore
dell'accordo, nonche' ogni successiva modifica allo status
di tale accordo.».