Art. 40 
 
Modifiche all'articolo 46-quater del decreto  legislativo  1°  giugno
                             2011, n. 93 
 
  1. All'articolo 46-quater del decreto legislativo 1°  giugno  2011,
n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «direttiva 2009/73/CE, come  modificata
dalla  direttiva  2019/692/UE»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«direttiva (UE) 2024/1788» e le parole: «di cui all'articolo  49-ter,
paragrafi da 3 a 10 della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla
direttiva  2019/692/UE»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
all'articolo  89,  paragrafi  da  3  a  15,  della   direttiva   (UE)
2024/1788»; 
    b) al  comma  3,  le  parole:  «di  cui  ai  paragrafi  12  e  13
dell'articolo 49-ter  della  direttiva  2009/73/CE,  come  modificata
dalla direttiva 2019/692/UE,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 89 della direttiva (UE) 2024/1788,». 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  46-quater  del
          citato decreto legislativo n. 93 del 2011, come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 46-quater (Procedura  di  abilitazione).  -  1.
          Fatta salva la ripartizione della competenza  tra  l'Unione
          europea e gli Stati membri, gli accordi esistenti  relativi
          all'esercizio di  un  interconnettore  o  di  una  rete  di
          gasdotti di coltivazione conclusi tra l'Italia e  un  paese
          terzo sono mantenuti in vigore fino all'entrata  in  vigore
          di un accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo  o  fino
          all'applicazione  della   procedura   di   cui   ai   commi
          successivi. 
                2. Fatta salva la ripartizione della  competenza  tra
          l'Unione europea  e  gli  Stati  membri,  qualora  l'Italia
          intenda  avviare  un  negoziato  con  un  paese  terzo  per
          modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere  un
          accordo relativo all'esercizio di un interconnettore con un
          paese terzo su questioni  che  rientrano,  in  tutto  o  in
          parte, nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  (UE)
          2024/1788, il Ministero dello sviluppo  economico  notifica
          tale   intendimento   alla   Commissione,   allegando    la
          documentazione pertinente e indicando le  disposizioni  che
          saranno  oggetto  dei  negoziati  o  da  rinegoziare,   gli
          obiettivi   dei   negoziati,   nonche'   qualsiasi    altra
          informazione   pertinente,   almeno   cinque   mesi   prima
          dell'avvio dei negoziati, ai fini della valutazione di  cui
          all'articolo 89, paragrafi da 3 a 15, della direttiva  (UE)
          2024/1788; 
                3. Una volta ricevuta l'autorizzazione ad  avviare  i
          negoziati da parte  della  Commissione  europea  a  seguito
          della notifica di  cui  al  comma  2,  il  Ministero  dello
          sviluppo  economico  avvia  i  negoziati  per   modificare,
          prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo  con
          un paese terzo e  tiene  conto  di  eventuali  orientamenti
          forniti dalla  Commissione  e  di  eventuali  richieste  di
          inserimento di clausole nell'accordo.  Il  Ministero  dello
          sviluppo economico  notifica  alla  Commissione  europea  i
          risultati del negoziato e trasmette il  testo  dell'accordo
          ai  fini  della  autorizzazione  alla  firma   e,   qualora
          acquisita  tale   autorizzazione   nei   termini   di   cui
          all'articolo 89 della direttiva  (UE)  2024/1788,  notifica
          alla Commissione  la  conclusione  e  l'entrata  in  vigore
          dell'accordo, nonche' ogni successiva modifica allo  status
          di tale accordo.».