Articolo 17 Aggiornamento dei parametri dei vincoli e delle tariffe nel periodo di regolazione 2000-2003 17.1 Le componenti p2 e gli elementi delle componenti p1 e p3, delle opzioni tariffarie TV1, di cui al precedente articolo 6, comma 6.1, le componenti (sigma)1 e (sigma)2 e gli elementi della componente (sigma)3, della tariffa D1, di cui al precedente articolo 12, comma 12.1, sono aggiornati dall'Autorita' entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione. Il valore di ciascuna componente o elemento e' ottenuto applicando al valore della stessa componente o elemento nell'anno precedente: a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat; b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti; c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale; d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse; e) con riferimento agli elementi p1(disMT), p1(disBT), p3(disMT), p3(disMT), (sigma)3(disMT) e alla componente (sigma)2, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio. 17.2 Il tasso di riduzione annuale di cui al precedente comma 17.1, lettera, per il periodo di regolazione 2001-2003 e' pari a 4%. 17.3 Le componenti (tau)1(D2), (tau)2(D2) e (tau)3(D2) della tariffa D2, di cui al precedente articolo 12, comma 12.2, e (tau)1(D3) (tau)2(D3) (tau)3(D3), di cui al precedente articolo 12, comma 12.3, sono aggiornate dall'Autorita' entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione in modo che: a) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno 1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D1 e della tariffa D2 ai clienti di cui al comma 12.2, si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore pari al 30% della analoga differenza derivante dall'applicazione delle tariffe D1 e D2 in vigore nell'anno 2000; b) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno 1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D3 e della tariffa D1, ai clienti di cui al comma, si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore pari al 30% della stessa differenza calcolata applicando le tariffe D3 e D1 in vigore nell'anno 2000.