Articolo 17
           Aggiornamento dei parametri dei vincoli e delle
            tariffe nel periodo di regolazione 2000-2003
    17.1  Le  componenti  p2 e gli elementi delle componenti p1 e p3,
delle  opzioni tariffarie TV1, di cui al precedente articolo 6, comma
6.1,   le  componenti  (sigma)1  e  (sigma)2  e  gli  elementi  della
componente  (sigma)3, della tariffa D1, di cui al precedente articolo
12, comma 12.1, sono aggiornati dall'Autorita' entro la fine del mese
di giugno  dell'anno  precedente quello di applicazione. Il valore di
ciascuna componente o elemento e' ottenuto applicando al valore della
stessa componente o elemento nell'anno precedente:
      a) il  tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat;
      b) il  tasso  di  riduzione  annuale  dei  costi  fissi unitari
riconosciuti;
      c) il  tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche dei costi
riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
      d) il   tasso  di  variazione  collegato  a  costi  relativi  a
interventi  di  controllo  della  domanda attraverso l'uso efficiente
delle risorse;
      e) con   riferimento   agli   elementi   p1(disMT),  p1(disBT),
p3(disMT),  p3(disMT), (sigma)3(disMT) e alla componente (sigma)2, il
tasso  di  variazione  collegato  ad  aumenti  dei costi riconosciuti
derivanti da recuperi di qualita' del servizio.
    17.2  Il  tasso  di  riduzione annuale di cui al precedente comma
17.1, lettera, per il periodo di regolazione 2001-2003 e' pari a 4%.
    17.3  Le  componenti  (tau)1(D2),  (tau)2(D2)  e (tau)3(D2) della
tariffa  D2,  di  cui  al  precedente  articolo  12,  comma  12.2,  e
(tau)1(D3)  (tau)2(D3)  (tau)3(D3), di cui al precedente articolo 12,
comma  12.3,  sono  aggiornate  dall'Autorita' entro la fine del mese
di giugno dell'anno precedente quello di applicazione in modo che:
      a) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al
numero  di  clienti  e alle caratteristiche delle forniture dell'anno
1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D1 e della tariffa D2
ai  clienti  di  cui  al comma 12.2, si riduca in ciascuno degli anni
2001  e  2002  di  un  valore  pari  al  30% della analoga differenza
derivante dall'applicazione delle tariffe D1 e D2 in vigore nell'anno
2000;
      b) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al
numero  di  clienti  e alle caratteristiche delle forniture dell'anno
1998,  derivanti  dall'applicazione  della tariffa D3 e della tariffa
D1, ai clienti di cui al comma, si riduca in ciascuno degli anni 2001
e  2002  di  un  valore pari al 30% della stessa differenza calcolata
applicando le tariffe D3 e D1 in vigore nell'anno 2000.