Art. 62 - Generalita' e campo di applicazione. 1. Nelle more della realizzazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1 bis del decreto legislativo n. 509/92 e successive modificazioni, l'organizzazione della emergenza sanitaria territoriale viene realizzata in osservanza della programmazione regionale esistente ed in coerenza con le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1992 e dell'Atto d'intesa tra Stato e Regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicato nella G.U. del 17.5.96.