(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 62)
  
  
  
Art. 62 - Generalita' e campo di applicazione. 
  
1. Nelle more della realizzazione delle disposizioni di cui  all'art.
8, comma 1  bis  del  decreto  legislativo  n.  509/92  e  successive
modificazioni,    l'organizzazione    della    emergenza    sanitaria
territoriale viene  realizzata  in  osservanza  della  programmazione
regionale esistente ed in coerenza con le norme di cui al  D.P.R.  27
marzo 1992 e dell'Atto d'intesa tra Stato e Regioni  di  applicazione
delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicato nella
G.U. del 17.5.96.