(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 63)
  
  
  
Art. 63 - Individuazione e attribuzione degli incarichi. 
  
1. L'Azienda procede alla data del 1o marzo e  del  1o  settembre  di
ogni anno alla verifica degli organici in  dotazione  ai  servizi  di
emergenza territoriale al fine di individuare gli  incarichi  vacanti
da pubblicarsi ai fini della successiva copertura. 
  
2.  Individuata  la  vacanza  di  incarico,   la   Azienda   ne   da'
comunicazione alla Regione, per le  procedure  di  pubblicazione  sul
Bollettino Ufficiale della Regione. 
  
3. Entro la fine dei mesi  di  aprile  e  di  ottobre  di  ogni  anno
ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale,  in  concomitanza
con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di  assistenza
primaria, gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria  Territoriale,
come individuati al precedente comma 1. 
  
4. Possono concorrere al conferimento degli  incarichi  vacanti  resi
pubblici secondo quanto stabilito dai precedenti commi: 
  
a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato  per
la emergenza sanitaria territoriale  nelle  Aziende,  anche  diverse,
della regione che ha pubblicato gli elenchi vacanti e nelle  Aziende,
di altre regioni, anche diverse, ancorche' non abbiano fatto  domanda
di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che
risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre
anni  dell'incarico  dal  quale  provengono.  I  trasferimenti   sono
possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili  in
ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti  nel  calcolo  del
terzo di cui sopra si approssimano alla unita' piu' vicina.  In  caso
di disponibilita' di un solo posto per questo puo' essere  esercitato
il diritto di trasferimento; 
  
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno  in
corso e  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  le
attivita' di emergenza sanitaria territoriale, con priorita' per: 
b1) medici gia' incaricati a tempo  indeterminato  presso  la  stessa
Azienda nel servizio di continuita' assistenziale,  di  cui  al  capo
III; 
b2)  medici  incaricati  a   tempo   indeterminato   di   continuita'
assistenziale nell'ambito della stessa  regione,  con  priorita'  per
quelli  residenti  nell'ambito  della  Azienda  da  almeno  un   anno
antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante; 
b3) medici inseriti nella graduatoria regionale,  con  priorita'  per
quelli  residenti  nell'ambito  della  Azienda  da  almeno  un   anno
antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante. 
  
5. I medici concorrenti devono essere in possesso,  per  accedere  ai
servizi  di  emergenza  sanitaria  territoriale,  dell'attestato   di
idoneita'  rilasciato  dopo  la  frequenza  dell'apposito  corso   di
formazione previsto ai sensi dell'art. 22, comma  5,  del  D.P.R.  n.
292/87, del D.P.R. n. 41/91 o dall'art. 66 del  D.P.R.  n.  484/96  e
dall'art 66 del presente accordo. 
  
6. Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma
3, presentano alla Azienda apposita domanda di assegnazione di uno  o
piu' degli incarichi vacati pubblicati, in conformita' allo schema di
cui agli Allegati Q/2 o Q/5. 
  
7. In allegato  alla  domanda  gli  aspiranti  devono  inoltrare  una
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  notorio  attestante  se   alla
presentazione della  domanda  abbiano  in  atto  rapporti  di  lavoro
dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se  si
trovino in posizione di incompatibilita', secondo lo schema  allegato
sub lettera "L".  Eventuali  situazioni  di  incompatibilita'  devono
cessare al momento dell'assegnazione dell'incarico. 
  
8. Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici  di  cui
al  punto  b3),  lettera  b),  comma  4  sono  graduati   nell'ordine
risultante dai seguenti criteri: 
  
a) attribuzione del punteggio riportato  nella  relativa  graduatoria
regionale; 
  
b) attribuzione di punti 5 a coloro  che  nell'ambito  della  Azienda
nella quale e' vacante l'incarico per il quale concorrono abbiano  la
residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per  la
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale
e  che  tale  requisito  abbiano  mantenuto  fino  alla  attribuzione
dell'incarico; 
  
c) attribuzione di punti 15 ai  medici  residenti  nell'ambito  della
Regione da almeno due  anni  antecedenti  la  data  di  scadenza  del
termine per  la  presentazione  della  domanda  di  inclusione  nella
graduatoria regionale e che tale  requisito  abbiano  mantenuto  fino
alla attribuzione dell'incarico. 
  
9.  Le  graduatorie  per  l'assegnazione  degli   incarichi   vengono
formulate sulla base delle  relative  posizioni  dei  concorrenti  ed
apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico lo o gli incarichi
vacanti per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione. 
  
10. L'Azienda provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR  o
telegramma, di tutti i medici aventi titolo alla  assegnazione  degli
incarichi  dichiarati  vacanti   e   pubblicati,   presso   la   sede
dell'Assessorato regionale alla sanita', in maniera programmata e per
una data non antecedente i  15  giorni  dalla  data  di  invio  della
convocazione. 
  
11. L'Azienda  interpella  prioritariamente  i  medici  di  cui  alla
lettera a)  del  precedente  comma  4  in  base  alla  anzianita'  di
servizio: laddove risulti necessario,  interpella  successivamente  i
medici di cui alla lettera b), dello stesso comma 4,  lettera  b1)  e
b2) secondo  l'anzianita'  di  sevizio,  e  b3)  in  base  all'ordine
risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 8. 
  
12. L'anzianita'  di  servizio  a  valere  per  l'assegnazione  degli
incarichi vacanti ai sensi del precedente  comma  4,  lettera  a)  e'
determinato sommando: 
  
a)  l'anzianita'  totale  di  servizio  effettivo   nella   emergenza
sanitaria territoriale; 
  
b) l'anzianita' di servizio effettivo nell'incarico  di  provenienza,
ancorche' gia' computato nell'anzianita' di cui alla lettera a). 
  
I periodi di assenza per gravidanza, puerperio, malattia o infortunio
sono considerati servizio effettivo ai sensi del presente comma. 
  
13. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico. 
  
14. Il  medico  impossibilitato  a  presentarsi  puo'  dichiarare  la
propria  accettazione  mediante  telegramma  indicando  nello  stesso
l'ordine di priorita' per l'accettazione tra  gli  incarichi  vacanti
per i quali ha concorso.  In  tal  caso  sara'  attribuito  il  primo
incarico disponibile,  a  cui  il  medico  ha  titolo  in  base  alle
priorita', tra gli incarichi vacanti indicati dal medico concorrete. 
  
15.  L'Azienda  conferisce   definitivamente   l'incarico   a   tempo
indeterminato, con provvedimento del  Direttore  Generale  che  viene
comunico  all'interessato  mediante  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento, con l'indicazione del termine di inizio  dell'attivita',
da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici. 
  
16. La Regione, sentito il comitato di cui all'art. 12 e nel rispetto
dei precedenti commi, puo' adottare procedure tese  allo  snellimento
burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari  al  conferimento
degli incarichi. 
  
17. E' cancellato dalla graduatoria regionale,  ai  soli  fini  degli
incarichi concernenti la emergenza sanitaria territoriale, il  medico
che abbia accettato l'incarico ai sensi del presente articolo. 
  
18. Il medico che, avendo concorso all'assegnazione  di  un  incarico
vacante avvalendosi della facolta'  di  cui  al  precedente  comma  4
lettera a), accetta l'incarico ai sensi del presente articolo, decade
dall'incarico di provenienza  dalla  data  di  decorrenza  del  nuovo
incarico.