(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 64)
  
  
  
Art. 64 - Massimale orario. 
  
1. Gli incarichi a tempo indeterminato  sono  conferiti  per  38  ore
settimanali, presso una sola Azienda e comportano l'esclusivita'  del
rapporto. 
  
  
2. L'Azienda, eccezionalmente e per  un  massimo  di  mesi  otto  non
rinnovabili, puo' conferire incarichi provvisori ai  sensi  dell'art.
67, comma 3, oltre che per 38 ore settimanali, anche a tempo parziale
per 24  ore  settimanali;  in  tale  caso  lo  svolgimento  di  altre
attivita' compatibili comporta  la  riduzione  di  queste  in  misura
corrispondente  all'eccedenza.  Sono   fatte   salve   temporanee   e
specifiche diverse determinazioni regionali in reazione ad  obiettive
difficolta' di organizzazione del servizio, al fine di  salvaguardare
il livello qualitativo dell'emergenza sanitaria territoriale. 
  
3. L'orario complessivo dell'incarico a  tempo  parziale  di  cui  al
precedente comma  e  quello  risultante  da  altre  attivita'  orarie
compatibili non puo' superare le 38 ore settimanali. 
  
4. L'attivita' continuativa di servizio non puo' superare le 12  ore.
Un ulteriore turno di servizio non puo'  essere  iniziato  prima  che
siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente. 
  
5. Per ragioni eccezionali e contingenti specifiche  della  tipologia
dell'attivita', qualora il servizio debba essere prolungato oltre  il
turno prestabilito, l'attivita' continuativa puo' superare le l2 ore,
ma mai comunque le 15 ore. 
  
6. I turni di servizio dei medici incaricati di  emergenza  sanitaria
territoriale devono essere disposti sulla base  del  principio  della
equita' distributiva,  fra  tutti  i  medici  incaricati,  dei  turni
diurni, notturni e festivi.