(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 66)
  
  
  
Art. 66 - Idoneita' all'esercizio dell'attivita' di emergenza 
  
1.  Al  fine  di  esercitare  le  attivita'  indicate   dall'articolo
precedente i medici devono essere in possesso di  apposito  attestato
di idoneita'  all'esercizio  dell'attivita'  di  emergenza  sanitaria
territoriale, rilasciato dalle Aziende sulla base di quanto  disposto
ai successivi commi. 
  
2. Le Regioni formulano, con i criteri di cui all'art. 8, comma  1  e
tenendo conto delle linee guida previste dall'allegato  del  presente
Accordo, il programma di un apposito corso di formazione della durata
di almeno 4 mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300  ore,
da svolgersi prevalentemente in forma di  esercitazione  e  tirocinio
pratico. 
  
3. Le Aziende di norma quantificano  entro  il  30  giugno  dell'anno
precedente il proprio fabbisogno di personale medico  da  utilizzare,
nell'anno  successivo,  per  le  esigenze   complessive   (incarichi,
sostituzioni e reperibilita') dell'emergenza  sanitaria  territoriale
ed organizzano e svolgono entro il 31 dicembre uno o  piu'  corsi  di
cui deve  essere  preventivamente  data  pubblicita'  sul  Bollettino
ufficiale regionale. 
  
4 Ai corsi partecipano, i  medici  gia'  incaricati  nei  servizi  di
continuita' assistenziale  residenti  nella  stessa  Azienda  secondo
l'anzianita' di incarico; in carenza di  medici  disponibili  possono
partecipare ai corsi i medici incaricati di continuita' assistenziale
residenti in Aziende limitrofe, secondo l'anzianita' di incarico. 
  
5. In caso di mancanza di medici disponibili alla frequenza del corso
di idoneita' alle attivita'  di  sanitaria  territoriale  tra  quelli
aventi diritto ai sensi del comma 4, la  Azienda  puo'  ammettere  al
corso un numero di medici incaricati di continuita' assistenziale  in
ambito  regionale  pari  ai  relativi   posti   vacanti   e   secondo
l'anzianita' di incarico. 
  
6. Qualora, dopo aver individuato gli  aventi  titolo  ai  sensi  dei
commi precedenti, sussista una  ulteriore  disponibilita'  di  posti,
questi  vengono  assegnati   secondo   l'ordine   della   graduatoria
regionale. 
  
7. Il corso si conclude con un giudizio di  idoneita',  o  meno,  dei
partecipanti e con il rilascio da parte della Azienda di un attestato
di idoneita' allo svolgimento di  attivita'  di  emergenza  sanitaria
territoriale valido presso tutte le Aziende unita sanitarie locali.