(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 67)
  
  
  
Art. 67 - Sostituzioni, incarichi provvisori - Reperibilita'. 
  
1. Fermo restando l'obbligo per il  medico  di  dover  comunicare  al
responsabile  del  servizio  della  Azienda  la   impossibilita'   di
assicurare l'attivita' durante il turno previsto,  qualora  egli  non
sia in grado di farlo tempestivamente, contatta il responsabile della
centrale operativa, affinche', utilizzando la lista di cui  al  comma
11, provveda alla sostituzione. 
  
2. Il medico che si trovi nella condizione di non poter  prestare  la
propria opera per le condizioni previste dall'articolo 5, deve essere
sostituito  da  un  medico  nominato  dalla  Aziende   con   incarico
provvisorio. 
  
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure per  il  conferimento
degli  incarichi  a  tempo  indeterminato,  stabilite  dall'art.  63,
l'Azienda   puo'   conferire   incarichi   provvisori,   secondo   le
disposizioni di cui al successivo comma 5. L'incarico provvisorio non
puo' essere superiore a otto mesi. Un ulteriore incarico puo'  essere
conferito presso la stessa Azienda allo stesso medico solo  dopo  una
interruzione di almeno 30  giorni  dalla  cessazione  del  precedente
incarico provvisorio di emergenza sanitaria.  L'incarico  provvisorio
cessa alla scadenza o a  seguito  del  conferimento  dell'incarico  a
tempo indeterminato. 
  
4. Per esigenze relative a imponenti  flussi  turistici  o  di  altro
genere e per specifiche  istanze  sperimentali,  le  aziende  possono
istituire  punti  di  emergenza  sanitaria  territoriale   conferendo
incarichi  provvisori  della  durata  massima   di   mesi   sei   non
rinnovabili,  a  medici  inseriti  nella  graduatoria  regionale   in
possesso dell'attestato di cui all'art. 63, comma 5. 
  
5. Gli incarichi  provvisori  conferiti  dell'Azienda  ai  sensi  dei
precedenti commi 3 e 4, vengono assegnati prioritariamente ai  medici
inseriti nella vigente graduatoria in possesso dell'attestato di  cui
art. 63 comma 5,  e  secondo  l'ordine  delle  stesse,  interpellando
prioritariamente i medici residenti nell'ambito dell'Azienda stessa. 
  
6. Alla sostituzione del medico sospeso dal servizio per  effetto  di
provvedimento di cui all'art. 16 provvede la Azienda con le modalita'
di cui al precedente comma 5. 
  
7.  Considerate   le   peculiarita'   del   servizio   di   emergenza
territoriale, le professionalita'  necessarie  e  la  responsabilita'
intrinseca al servizio stesso, per eventuali  assenze  impreviste  od
improvvise, in ogni centrale operativa, almeno un medico del servizio
di emergenza e', a rotazione, tenuto in reperibilita' domiciliare per
turni di 12 ore. 
  
8. L'Azienda organizza, utilizzando i medici incaricati nel  servizio
di  emergenza  sanitaria   territoriale,   turni   di   reperibilita'
domiciliare di 12 ore al fine di fronteggiare assenze improvvise  dei
medici  incaricati  del  turno  di  lavoro.  I   turni   mensili   di
reperibilita' eccedenti il numero di 4  vengono  retribuiti  mediante
accordi regionali. 
  
9. Ulteriori reperibilita' possono essere  attivate  in  relazione  a
specifiche necessita' determinatesi nell'ambito del servizio. 
  
10. Il numero dei medici in  reperibilita',  utilizzati  per  ciascun
turno, non puo' essere inferiore al rapporto di 1  reperibile  per  6
medici in guardia attiva nel turno corrispondente. Sono  fatti  salvi
eventuali differenti accordi regionali gia' in essere all'atto  della
pubblicazione del presente Accordo. 
  
1. L'Azienda Sanitaria Locale fornisce alla centrale operativa  copia
dell'elenco dei medici reperibili, comprensiva del relativo indirizzo
e del recapito telefonico presso cui ciascuno puo' essere reperito ed
i turni ad essi assegnati.