(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 68)
    

Art. 68

Trattamento economico - Riposo annuale - Assicurazione
conto i rischi derivanti dall'incarico.

1.  Per  i  compiti  di cui all'art. 65, comma 1 ai medici addetti ai
servizi  di  emergenza sanitaria territoriale spettano i compensi per
orni ora di attivita' secondo la seguente tabella:


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01.01.1999         01.01.2000
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onorario professionale 20.123 20.405 
incremento quadriennale 646 656 
indennita' piena disponibilita' 2.610 2.646 
Incremento quadriennale i.p.d. 317 322 
  
2.  L'onorano  professionale  e'  incrementato,  per  ogni   ora   di
attivita', dell'importo indicato in tabella  al  compimento  di  ogni
quadriennio di  anzianita'  di  laurea  dal  primo  giorno  del  mese
successivo. 
  
3. L'indegnita' di piena disponibilita' spetta al medico  che  svolge
esclusivamente  attivita'  di  emergenza  sanitaria  territoriale  ad
eccezione  dei  rapporti  convenzionali   di   assistenza   primaria,
continuita'  assistenziale,  medicina  dei  servizi  e  della  libera
professione di cui  all'art.  65.  Tali  medici  debbono  optare  tra
l'indennita' di cui alla  presente  lettera  e  quanto  eventualmente
spettante  allo   stesso   titolo;   l'indennita'   e'   incrementata
dell'importo indicato in tabella per ogni quadriennio  di  anzianita'
di laurea, dal primo giorno del mese successivo. 
  
4. Il compenso  aggiuntivo  e'  corrisposto  con  i  criteri  di  cui
all'art. 17, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono
determinati nella misura corrisposta al 30  aprile  1992,  salvi  gli
incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'art.  45,
lettera A2 comma 2. 
  
5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 67, comma 8,  e'
corrisposto al medico un compenso per ogni ora  di  incarico  pari  a
lire 1.713, con decorrenza 1.1.2000. 
  
6. Gli accordi regionali ed aziendali, per lo svolgimento dei compiti
di cui all'art. 65, commi 2, 3, 4, e 5 nonche' di  ulteriori  compiti
individuati   dalla   contrattazione,   prevedono   i   compensi   da
corrispondere ai medici che partecipano alle attivita' relative  agli
accordi medesimi. 
  
7.  Su  tutti  i  compensi  di  cui  al  comma  1,  l'Azienda   versa
trimestralmente  e  con  modalita'  che  assicurino  l'individuazione
dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono,  un
contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza
di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza  Sociale
15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del  13%  di
cui l'8,125% a proprio carico e il 4,875% a carico del medico. 
  
8. L'Azienda versa all'ENPAM, con i tempi e le modalita'  di  cui  al
comma precedente, un contributo dello 0,36% sull'ammontare delle voci
onorario professionale e compenso aggiuntivo, di cui ai commi 1 e  4,
affinche' questo provveda a riversarlo alla  compagnia  assicuratrice
con  la  quale  i  sindacati  firmatari  dell'accordo  provvedono   a
stipulare apposito accordo, mediante procedura  negoziale  aperta  ad
evidenza  pubblica,  contro  il  mancato  guadagno  del  medico   per
malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche in  relazione  al
disposto della legge n. 379/90. 
  
9. I casi sono corrisposti dalla Azienda direttamente al  medico  che
svolge l'attivita'. 
  
10. Al medico addetto all'emergenza sanitaria territoriale spetta  un
periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro  per
riposo pari a 21 giorni lavorativi, da fruirsi per 11 giorni a scelta
da parte del medico e per i restanti 10 su  indicazione  dell'Azienda
sulla base delle esigenze di servizio, purche' l'assenza dal servizio
non sia superiore ad un tale di  ore  lavorative  pari  a  tre  volte
l'impegno orario settimanale. 
Qualora sussistano  eccezionalmente  incarichi  inferiori  a  38  ore
settimanali, il periodo di riposo e' ridotto in misura proporzionale. 
Il  periodo  di   riposo   annuale   e'   commisurato   alla   durata
dell'incarico. 
  
11.  L'Azienda,  previo  coordinamento  della   materia   a   livello
regionale, deve assicurare i  medici  che  svolgono  il  servizio  di
emergenza sanitaria territoriale contro gli infortuni subiti a  causa
od in occasione dell'attivita' professionale espletata ai  sensi  del
presente accordo, ivi compresi, qualora l'attivita' sia  prestata  in
comune diverso da quello di residenza,  gli  infortuni  eventualmente
subiti  in  occasione  dell'accesso  alla  sede  di  servizio  e  del
conseguente  rientro,  nonche'  in  occasione  dello  svolgimento  di
attivita' intra-moenia ai sensi dell'art. 65 del presente Accordo. 
  
12. La copertura assicurativa di cui al comma 11 e' estesa  anche  ai
danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi  dei  comitati  e
delle commissioni previsti dal Presente Accordo. 
  
13. Il contratto e'  stipulato,  senza  franchigie,  per  i  seguenti
massimali: 
  
a. lire 1,5 miliardo per morte od invalidita' permanente; 
b. lire 100.000 giornaliere per invalidita' temporanea assoluta,  con
un massimo di 300 giorni l'anno. 
  
14. La relativa polizza e'  stipulata  e  portata  a  conoscenza  dei
sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che
rende esecutivo il presente Accordo. 
  
15. L'Azienda provvede inoltre ad assicurare i  medici  per  i  danni
subiti da terzi nel corso della propria  attivita'  professionale  di
istituto.