Art. 68 Trattamento economico - Riposo annuale - Assicurazione conto i rischi derivanti dall'incarico. 1. Per i compiti di cui all'art. 65, comma 1 ai medici addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale spettano i compensi per orni ora di attivita' secondo la seguente tabella: ============================================================= 01.01.1999 01.01.2000 ============================================================= onorario professionale 20.123 20.405 incremento quadriennale 646 656 indennita' piena disponibilita' 2.610 2.646 Incremento quadriennale i.p.d. 317 322 2. L'onorano professionale e' incrementato, per ogni ora di attivita', dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianita' di laurea dal primo giorno del mese successivo. 3. L'indegnita' di piena disponibilita' spetta al medico che svolge esclusivamente attivita' di emergenza sanitaria territoriale ad eccezione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, continuita' assistenziale, medicina dei servizi e della libera professione di cui all'art. 65. Tali medici debbono optare tra l'indennita' di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo; l'indennita' e' incrementata dell'importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianita' di laurea, dal primo giorno del mese successivo. 4. Il compenso aggiuntivo e' corrisposto con i criteri di cui all'art. 17, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'art. 45, lettera A2 comma 2. 5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 67, comma 8, e' corrisposto al medico un compenso per ogni ora di incarico pari a lire 1.713, con decorrenza 1.1.2000. 6. Gli accordi regionali ed aziendali, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 65, commi 2, 3, 4, e 5 nonche' di ulteriori compiti individuati dalla contrattazione, prevedono i compensi da corrispondere ai medici che partecipano alle attivita' relative agli accordi medesimi. 7. Su tutti i compensi di cui al comma 1, l'Azienda versa trimestralmente e con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 13% di cui l'8,125% a proprio carico e il 4,875% a carico del medico. 8. L'Azienda versa all'ENPAM, con i tempi e le modalita' di cui al comma precedente, un contributo dello 0,36% sull'ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, di cui ai commi 1 e 4, affinche' questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del medico per malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche in relazione al disposto della legge n. 379/90. 9. I casi sono corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che svolge l'attivita'. 10. Al medico addetto all'emergenza sanitaria territoriale spetta un periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo pari a 21 giorni lavorativi, da fruirsi per 11 giorni a scelta da parte del medico e per i restanti 10 su indicazione dell'Azienda sulla base delle esigenze di servizio, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un tale di ore lavorative pari a tre volte l'impegno orario settimanale. Qualora sussistano eccezionalmente incarichi inferiori a 38 ore settimanali, il periodo di riposo e' ridotto in misura proporzionale. Il periodo di riposo annuale e' commisurato alla durata dell'incarico. 11. L'Azienda, previo coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di emergenza sanitaria territoriale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, qualora l'attivita' sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonche' in occasione dello svolgimento di attivita' intra-moenia ai sensi dell'art. 65 del presente Accordo. 12. La copertura assicurativa di cui al comma 11 e' estesa anche ai danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal Presente Accordo. 13. Il contratto e' stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali: a. lire 1,5 miliardo per morte od invalidita' permanente; b. lire 100.000 giornaliere per invalidita' temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno. 14. La relativa polizza e' stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo. 15. L'Azienda provvede inoltre ad assicurare i medici per i danni subiti da terzi nel corso della propria attivita' professionale di istituto.