(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
   1.  Al  personale  dell'OCCAR  sono  concessi  i  privilegi  e  le
immunita' di cui all'Allegato 1 della presente Convenzione. Il CdS si
fa garante che il numero di posti stabiliti sia limitato a quelli  le
cui attribuzioni richiedano conseguenti privilegi  e  immunita'.  Del
personale di cui sopra non fa parte il  personale  distaccato  non  a
contratto con l'OCCAR che, ai fini dell'Allegato I, gode dello status
di esperto. 
   2. Il regpmamento interno del personale,  le  remunerazioni  e  il
regime  pensionistico  dell'OCCAR  sono  basati  sulle  norme   degli
Organismi Coordinati similari (ad esempio NATO, UEO). 
   3. I posti in organico all'AE devono essere ricoperti da personale
che abbia le competenze necessarie per permettere  all'organizzazione
di adempiere alle sue funzioni  nel  modo  piu'  efficace  possibile,
tenendo in debito conto  la  partecipazione  degli  Stati  Membri  ai
programmi annuali o futuri. 
   4. Nessun  membro  dell'AE  puo'  svolgere  un  incarico  pubblico
retribuito o altre attivita'  incompatibili  con  il  suo  status  di
dipendente dell'OCCAR. 
   5. Ogni membro del  personale  dell'AE  deve  confermare  con  una
dichiarazione scritta il suo impegno ad adempiere in piena  coscienza
ai compiti derivanti dal suo incarico e di non volere  ricercare  ne'
accettare disposizioni, attinenti alle sue funzioni da alcun governo,
ne' da altra autorita' al di fuori  dell'OCCAR,  e  di  astenersi  da
qualsiasi atto  che  sia  incompatibile  con  la  sua  condizione  di
dipendente  dell'OCCAR.  Il  Direttore  e  il  Vicedirettore  dell'AE
renderanno tale dichiarazione davanti al CdS. 
   6.  Ogni  Stato  Membro  s'impegna  a  rispettare   il   carattere
esclusivamente internazionale delle  funzioni  del  Direttore  e  del
personale dell'AE.