(Accordo quadro- art. 28)
                             ARTICOLO 28 
 
   1. Le Parti si scambieranno informazioni sui rispettivi  programmi
di Ricerca e Tecnologia (R & T) nel settore della difesa al fine di 
facilitare l'armonizzazione di tali programmi. 
   2. Lo scambio d'informazioni riguardera': 
(a) Strategie e politiche di R & T nel settore della difesa; 
(b) Programmi di R & T nel settore della difesa attuali e progettati 
in 
    futuro. 
 
   3. Le Parti concorderanno  le  modalita'  di  comunicazione  e  di
scambio  d'informazioni  fornite  in  applicazione   del   precedente
paragrafo 2 (a) e (b). 
   4. Non e' necessario comunicare le Informazioni sulle politiche  o
sui programmi di R & T nel settore della difesa che secondo una Parte 
riguardano i  propri  interessi  di  sicurezza  critici  o  i  propri
rapporti con parti terze. Ogni Parte notifichera' alle altre Parti le
categorie  di  informazioni  che  a  suo  avviso  non  e'  necessario
comunicare.