(Accordo quadro- art. 30)
                             ARTICOLO 30 
 
   Per incoraggiare il piu' possibile la cooperazione della R & T nel 
settore della difesa, le Parti concordano che: 
(a) due o piu' Parti possono intraprendere un programma o un progetto
    di R & T nel settore della difesa senza la partecipazione o 
    l'approvazione delle altre Parti; 
(b) nel caso in cui altre Parti richiedano di  entrare  nell'accordo,
    e' necessario il consenso di tutte le Parti originarie; 
(c) il diritto di utilizzare i risultati sara' concordato dalle Parti
    implicate nel programma o progetto di R & T nel settore della 
    difesa; 
(d) nel contesto dei sopraindicati  punti  da  (a)  a  (c),  dovranno
    essere ricercati i mezzi per definire metodi e  procedure  comuni
    per la stipula di contratti di R & T nel settore della difesa.