(Accordo quadro- art. 32)
                             ARTICOLO 32 
 
   Le Parti individueranno i metodi ed i mezzi per affidare 
    l'incarico ad un'organizzazione con personalita'  giuridica  e  a
    cui le  Parti  possono  delegare  i  fondi,  ove  opportuno,  per
    stipulare e gestire i programmi o i progetti di R & T nel settore 
    della difesa.