(Accordo - art. 18)
                             ARTICOLO 18 
 
   1.  Alle  importazioni  tra  le  Parti   si   applica   l'aliquota
consolidata in sede di OMC oppure, qualora sia inferiore,  l'aliquota
in vigore  il  1  gennaio  1999.  In  caso  di  riduzione  tariffaria
applicata erga omnes dopo il 1 gennaio 1999,  si  applica  l'aliquota
ridotta. 
   2. Se il presente accordo non prevede  altre  disposizioni,  negli
scambi tra la Comunita' e l'Egitto non vengono introdotti nuovi  dazi
doganali all'importazione  e  all'esportazione  ne'  nuovi  oneri  di
effetto equivalente, ne' possono essere  maggiorati  quelli  gia'  in
vigore. 
   3. Le Parti si comunicano reciprocamente le aliquote rispettive in
vigore il 1 gennaio 1999.