(Accordo - art. 19)
                             ARTICOLO 19 
 
   1.   I   prodotti   originari    dell'Egitto    non    beneficiano
all'importazione nella Comunita' di un trattamento piu' favorevole di
quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. 
   2.  Le  disposizioni  del  presente  accordo  si  applicano  senza
pregiudizio  delle  disposizioni  speciali  per  l'applicazione   del
diritto comunitario alle Isole Canarie.