(Accordo - art. 20)
                             ARTICOLO 20 
 
   1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi
di  natura   fiscale   interna   che   istituisca,   direttamente   o
indirettamente, discriminazioni tra i  prodotti  di  una  Parte  e  i
prodotti analoghi originari del territorio dell'altra Parte. 
   2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non
possono beneficiare di un rimborso delle  imposte  indirette  interne
superiore  all'ammontare  delle  imposte  indirette  cui  sono  stati
direttamente o indirettamente assoggettati.