(Accordo - art. 21)
                             ARTICOLO 21 
 
   1. Il presente accordo non osta al mantenimento o  all'istituzione
di unioni doganali, di zone di libero  scambio  o  di  accordi  sugli
scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano  il
regime commerciale previsto dal presente accordo. 
   2.  Nell'ambito  del  Consiglio   di   associazione   si   tengono
consultazioni tra le Parti  in  merito  agli  accordi  istitutivi  di
unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito
ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche
commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel  caso  in  cui  un
paese terzo entri a far parte dell'Unione, si  avviano  consultazioni
di questo tipo  per  garantire  che  si  tenga  conto  dei  reciproci
interessi delle Parti.