ARTICOLO 22 Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, essa puo' adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformita' dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.