(Accordo - art. 22)
                             ARTICOLO 22 
 
   Qualora una delle Parti constati  che  negli  scambi  con  l'altra
Parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del
GATT 1994, essa puo' adottare le misure del caso contro tali pratiche
in   conformita'   dell'accordo   OMC    relativo    all'applicazione
dell'articolo  VI  del  GATT  1994   e   della   propria   pertinente
legislazione interna.