(Accordo - art. 23)
                             ARTICOLO 23 
 
   Fatto salvo l'articolo 34, si applica tra le Parti  l'accordo  OMC
sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. 
   In attesa che vengano adottate le norme di  cui  all'articolo  34,
paragrafo 2, se una Parte rileva  l'esistenza  di  sovvenzioni  negli
scambi con l'altra Parte, ai sensi degli articoli VI e XVI  del  GATT
1994, puo' invocare le misure appropriate contro  questa  pratica  in
conformita'  dell'accordo  OMC  sulle  sovvenzioni  e  sulle   misure
compensative e della relativa legislazione interna.