ARTICOLO 23 Fatto salvo l'articolo 34, si applica tra le Parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. In attesa che vengano adottate le norme di cui all'articolo 34, paragrafo 2, se una Parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra Parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, puo' invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformita' dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.