(Accordo - art. 24)
                             ARTICOLO 24 
 
   1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del
GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 
   2. Prima di procedere, la Parte che intende  applicare  misure  di
salvaguardia ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e  dell'accordo
OMC sulle misure di salvaguardia fornisce al Comitato di associazione
tutte le informazioni necessarie  per  un  esame  approfondito  della
situazione onde cercare una soluzione  accettabile  per  entrambe  le
Parti. 
   Le Parti  avviano  immediatamente  consultazioni  nell'ambito  del
Comitato di associazione per cercare una soluzione.  Se  dopo  trenta
giorni dall'inizio delle consultazioni non si concorda una  soluzione
che consenta di evitare l'applicazione delle misure di  salvaguardia,
la  Parte  che  intende  prendere  dette  misure  e'  autorizzata  ad
applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC  sulle  misure
di salvaguardia. 
   3. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi
del  presente   articolo,   le   Parti   privilegiano   quelle   meno
pregiudizievoli per il conseguimento  degli  obiettivi  del  presente
accordo. 
   4. Le misure di salvaguardia vengono notificate senza  indugio  al
Comitato  di  associazione  e  formano   oggetto   di   consultazioni
periodiche in questa sede, con l'obiettivo specifico di abolirle  non
appena le circostanze lo consentano.