(Accordo - art. 25)
                             ARTICOLO 25 
 
1. Qualora l'osservanza dell'articolo 17, paragrafo 3 comporti: 
 
 
 i) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale 
    la Parte esportatrice applica, per il prodotto in questione, 
    restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione 
    o misure di effetto equivalente, o 
 
ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un 
    prodotto essenziale per la Parte esportatrice, 
 
   e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o  possano  dar
luogo, a gravi difficolta' per la  Parte  esportatrice,  quest'ultima
puo' prendere le misure del caso  secondo  le  procedure  di  cui  al
paragrafo 2. 
   2. Le difficolta' derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1
vengono sottoposte al Comitato di  associazione,  che  puo'  prendere
tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il  Comitato
non abbia preso una decisione in tal  senso  entro  i  trenta  giorni
successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice  puo'
applicare  le  misure  del  caso  alle  esportazioni   del   prodotto
interessato. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire
quando la situazione non  ne  giustifichi  piu'  il  mantenimento  in
vigore.