Art. 44. Quando una bonifica e' presso ad essere ultimata, il Ministero provvede a far pubblicare un progetto economico per la manutenzione delle opere, da cui risultino: a) l'indicazione del consorzio speciale istituito a' termini degli articoli 19 e 28, od in mancanza l'elenco dei consorzi compresi per intero nel perimetro della bonifica e delle proprieta' direttamente interessate, compilato in conformita' dell'art. 13, numeri 1 e 2; b) l'elenco delle proprieta' indirettamente interessate, con le indicazioni prescritte dall'art. 13, n. 2, per quelle direttamente interessate; col loro riparto in zone o classi in ragione di beneficio, ai termini dell'art. 53 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195; e con la determinazione della quota percentuale nelle spese di manutenzione per ciascuna classe e per ogni ettaro in essa compreso; c) l'elenco delle rendite specificate nell'art. 14 della citata legge col loro ammontare. Con il manifesto di pubblicazione il prefetto, quando non esiste il consorzio speciale istituito a' termini degli art. 19 e 28: 1° invita i presidenti dei consorzi ed i proprietari interessati a deliberare entro congruo termine sulla costituzione volontaria del consorzio e sulla nomina della deputazione provvisoria, secondo gli art. 21 a 27; 2° designa i presidenti dei consorzi interessati ed i proprietari che in caso di costituzione obbligatoria del consorzio di manutenzione debbono formare la deputazione provvisoria, prescelti in modo che consorzi e proprietari direttamente interessati sieno egualmente rappresentanti in ragione d'estensione e d'imposta erariale dei rispettivi beni compresi nel perimetro della bonifica.