(Regolamento-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
  Quando una bonifica e' presso  ad  essere  ultimata,  il  Ministero
provvede a far pubblicare un progetto economico per  la  manutenzione
delle opere, da cui risultino: 
 
    a) l'indicazione del  consorzio  speciale  istituito  a'  termini
degli articoli 19 e 28, od in mancanza l'elenco dei consorzi compresi
per  intero  nel  perimetro  della  bonifica   e   delle   proprieta'
direttamente interessate,  compilato  in  conformita'  dell'art.  13,
numeri 1 e 2; 
 
    b) l'elenco delle proprieta' indirettamente interessate,  con  le
indicazioni prescritte dall'art. 13, n. 2,  per  quelle  direttamente
interessate; col  loro  riparto  in  zone  o  classi  in  ragione  di
beneficio, ai termini dell'art. 53 del testo  unico  della  legge  22
marzo 1900, n. 195; e con la determinazione della  quota  percentuale
nelle spese di manutenzione per ciascuna classe e per ogni ettaro  in
essa compreso; 
 
    c) l'elenco delle rendite specificate nell'art. 14  della  citata
legge col loro ammontare. 
 
  Con il manifesto di pubblicazione il prefetto, quando non esiste il
consorzio speciale istituito a' termini degli art. 19 e 28: 
 
    1° invita i presidenti dei consorzi ed i proprietari  interessati
a deliberare entro congruo termine sulla costituzione volontaria  del
consorzio e sulla nomina della deputazione provvisoria,  secondo  gli
art. 21 a 27; 
 
    2° designa i presidenti dei consorzi interessati ed i proprietari
che  in  caso  di  costituzione   obbligatoria   del   consorzio   di
manutenzione debbono formare la deputazione provvisoria, prescelti in
modo  che  consorzi  e  proprietari  direttamente  interessati  sieno
egualmente  rappresentanti  in  ragione  d'estensione   e   d'imposta
erariale dei rispettivi beni compresi nel perimetro della bonifica.