(Regolamento-art. 46)
 
                              Art. 46. 
 
  Entro due mesi dalla comunicazione del decreto di cui al precedente
articolo, la rappresentanza del consorzio  formula  le  modificazioni
allo statuto esistente o il disegno del nuovo statuto  con  le  norme
indicate nell'art. 29, lett. a),  b),  c),  d),  e),  f),  k)  e  con
l'aggiunta di quelle: 
 
    1° per la divisione dei terreni  bonificati  in  classi,  secondo
l'utile che avranno risentito e risentiranno dalle opere di bonifica; 
 
    2° per la  liquidazione  definitiva  della  quota  di  contributo
dovuta in ragione di beneficio, da ciascun proprietario  direttamente
interessato; 
 
    3°  per  la   rappresentanza   dei   proprietari   indirettamente
interessati nel caso di loro partecipazione al consorzio; 
 
    4° pel riparto dei contributi nelle spese di manutenzione; 
 
    5° per presentare e risolvere le  opposizioni  degli  interessati
contro la classifica, la liquidazione e il riparto; 
 
    6°  per   assicurare   stabilmente   il   servizio   tecnico   ed
amministrativo  necessario   alla   regolare   manutenzione   ed   al
funzionamento delle opere di bonifica. 
 
  Nel mese successivo il disegno delle  modificazioni  e  quello  del
nuovo  statuto  e'   sottoposto   all'approvazione   del   consorzio,
osservandosi pei consorzi nuovamente istituiti le norme dell'articolo
31.