(Regolamento-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
  La Commissione governativa, di cui  all'art.  50  del  testo  unico
della  legge  22  marzo  1900,  n.  195,  invita  la   rappresentanza
provvisoria o  definitiva  del  consorzio  di  manutenzione  a  voler
intervenire, direttamente o per mezzo di delegato, alla visita locale
stabilita per accertare se la bonifica sia compiuta agli  effetti  di
legge. Qualora la rappresentanza del  consorzio  non  intervenga,  la
Commissione puo' procedere egualmente ai suoi lavori. 
 
  Per accertare il compimento della  bonifica,  la  Commissione  deve
esaminare se con le opere ultimate siasi raggiunto pei  terreni  quel
grado di prosciugamento che  era  stato  previsto  nel  progetto.  La
Commissione  si  astiene  da  ogni  indagine  od  apprezzamento,   di
competenza del collaudatore, sul modo con cui  le  opere  sono  state
eseguite dagli appaltatori in relazione ai rispettivi contratti. 
 
  Occorrendo altri lavori, la Commissione ne riferisce al Ministero e
procede a nuova visita appena ultimati. 
 
  In caso contrario, o completate le opere, la Commissione  ne  forma
lo stato di consistenza ed insieme al processo verbale di  visita  lo
comunica al presidente del consorzio, assegnando un  congruo  termine
per le osservazioni od opposizioni.