Art. 49. La Commissione governativa, di cui all'art. 50 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, invita la rappresentanza provvisoria o definitiva del consorzio di manutenzione a voler intervenire, direttamente o per mezzo di delegato, alla visita locale stabilita per accertare se la bonifica sia compiuta agli effetti di legge. Qualora la rappresentanza del consorzio non intervenga, la Commissione puo' procedere egualmente ai suoi lavori. Per accertare il compimento della bonifica, la Commissione deve esaminare se con le opere ultimate siasi raggiunto pei terreni quel grado di prosciugamento che era stato previsto nel progetto. La Commissione si astiene da ogni indagine od apprezzamento, di competenza del collaudatore, sul modo con cui le opere sono state eseguite dagli appaltatori in relazione ai rispettivi contratti. Occorrendo altri lavori, la Commissione ne riferisce al Ministero e procede a nuova visita appena ultimati. In caso contrario, o completate le opere, la Commissione ne forma lo stato di consistenza ed insieme al processo verbale di visita lo comunica al presidente del consorzio, assegnando un congruo termine per le osservazioni od opposizioni.