(Testo unico-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                (Art. 1 legge 7 luglio 1902, n. 304. 
 
  Appartengono alla 3ª categoria le opere da  costruisi  ai  fiumi  e
torrenti e loro bacini montani, non comprese fra quelle idrauliche di
1ª e 2ª categoria e che insieme alla sistemazione del  corso  d'acqua
abbiano uno dei seguenti scopi: 
 
      a)  difendere  ferrovie,  strade  ed  altre  opere  di   grande
interesse  pubblico,  nonche'  beni  demaniali  dello  Stato,   delle
provincie e dei comuni; 
 
      b) migliorare il regime di un corso d'acqua,  che  abbia  opere
classificate in 1ª o 2ª categoria; 
 
      c) impedire inondazioni, straripamenti,  corrosioni,  invasioni
di ghiaie  od  altro  materiale  di  alluvione,  che  possano  recare
rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o piu'  comuni,  o
producendo  impaludamenti,   possano   recar   danno   all'igiene   o
all'agricoltura. 
 
  Alla inscrizione di opere  in  3ª  categoria,  comprese  quelle  di
rimboscamento e rinsodamento dei  terreni  montani,  che  alle  opere
medesime siano naturalmente collegate e coordinate, sara'  provveduto
in seguito a domanda diretta al  Ministero  dei  lavori  pubblici  da
tutti o da parte dei proprietari o enti interessati, o per iniziativa
del Governo. La inscrizione stessa,  quando  il  Ministero  ne  abbia
riconosciuta la  necessita',  sara'  fatta  per  decreto  Reale  dopo
sentiti i Consigli comunali e provinciali.