Art. 7. (Art. 1 legge 7 luglio 1902, n. 304. Appartengono alla 3ª categoria le opere da costruisi ai fiumi e torrenti e loro bacini montani, non comprese fra quelle idrauliche di 1ª e 2ª categoria e che insieme alla sistemazione del corso d'acqua abbiano uno dei seguenti scopi: a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonche' beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni; b) migliorare il regime di un corso d'acqua, che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoria; c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o piu' comuni, o producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura. Alla inscrizione di opere in 3ª categoria, comprese quelle di rimboscamento e rinsodamento dei terreni montani, che alle opere medesime siano naturalmente collegate e coordinate, sara' provveduto in seguito a domanda diretta al Ministero dei lavori pubblici da tutti o da parte dei proprietari o enti interessati, o per iniziativa del Governo. La inscrizione stessa, quando il Ministero ne abbia riconosciuta la necessita', sara' fatta per decreto Reale dopo sentiti i Consigli comunali e provinciali.