Art. 8. (Art. 2 legge 7 luglio 1902, n. 304). Le opere di cui al precedente articolo sono eseguite a cura del Consorzio da costituirsi tra i proprietari o possessori dei bene interessati. Le spese relative sono sostenute da detto Consorzio, dallo Stato, nonche' dal comune o dai comuni e dalla provincia o dalle provincie aventi interesse nelle opere medesime, e sono per tutti obbligatorie. La ripartizione delle spese ha luogo in ragione del 20 per cento a carico del Consorzio, del 15 per cento a carico del comune o dei comuni, del 15 per cento a carico della provincia o delle provincie e del 50 per cento a carico dello Stato. Per le opere da eseguirsi dove o la provincia o uno dei comuni interessati ecceda il limite legale della sovrimposta nel momento della costituzione del Consorzio, la ripartizione delle spese ha luogo in ragione del 20 per cento a carico del Consorzio, del 10 per cento a carico del comune o dei comuni, del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie e del 60 per cento a carico dello Stato.