(Testo unico-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                (Art. 2 legge 7 luglio 1902, n. 304). 
 
  Le opere di cui al precedente articolo sono  eseguite  a  cura  del
Consorzio da costituirsi tra i  proprietari  o  possessori  dei  bene
interessati. 
 
  Le spese relative sono sostenute da detto Consorzio,  dallo  Stato,
nonche' dal comune o dai comuni e dalla provincia o  dalle  provincie
aventi interesse nelle opere medesime, e sono per tutti obbligatorie. 
 
  La ripartizione delle spese ha luogo in ragione del 20 per cento  a
carico del Consorzio, del 15 per cento a  carico  del  comune  o  dei
comuni, del 15 per cento a carico della provincia o delle provincie e
del 50 per cento a carico dello Stato. 
 
  Per le opere da eseguirsi dove o la  provincia  o  uno  dei  comuni
interessati ecceda il limite legale  della  sovrimposta  nel  momento
della costituzione del Consorzio,  la  ripartizione  delle  spese  ha
luogo in ragione del 20 per cento a carico del Consorzio, del 10  per
cento a carico del comune o dei comuni, del 10  per  cento  a  carico
della provincia o delle provincie e del 60 per cento a  carico  dello
Stato.