Art. 33. Sedi e competenze 1. I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente nazionale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito. 2. I centri di mobilitazione sono alla dipendenza del presidente nazionale. Sono organi dei centri di mobilitazione: a) il vertice di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato con legge 25 luglio 1941, n. 883, e successive modifiche intervenute; b) i comandanti di centro di mobilitazione; c) le ispettrici del corpo delle infermiere volontarie di centro di mobilitazione. 3. I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, hanno dipendenza diretta dal presidente nazionale il quale puo' delegare le relative funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo dura quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
Nota all'art. 33: - Il regio decreto n. 484 del 10 febbraio 1936, reca: «Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce rossa italiana».