(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 33)
                              Art. 33. 
 
                          Sedi e competenze 
 
  1. I centri di mobilitazione previsti  dalla  legge  per  il  corpo
militare della Croce rossa italiana e per il corpo  delle  infermiere
volontarie, per l'assolvimento del servizio  ausiliario  delle  Forze
armate,  hanno  sede  e  competenze  territoriali   determinate   dal
presidente  nazionale,   in   corrispondenza   con   l'organizzazione
territoriale dell'Esercito. 
  2. I centri di mobilitazione sono alla  dipendenza  del  presidente
nazionale. Sono organi dei centri di mobilitazione: 
    a) il vertice di cui al regio decreto 10 febbraio 1936,  n.  484,
modificato con legge 25 luglio 1941, n. 883, e  successive  modifiche
intervenute; 
    b) i comandanti di centro di mobilitazione; 
    c) le ispettrici del corpo delle infermiere volontarie di  centro
di mobilitazione. 
  3. I comandanti e le ispettrici  di  centro  di  mobilitazione,  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1,  hanno  dipendenza
diretta dal presidente nazionale il quale puo' delegare  le  relative
funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a
comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera  a),
del presente articolo dura quattro anni ed  e'  rinnovabile  per  una
sola volta consecutivamente. 
 
          Nota all'art. 33: 
              - Il regio decreto n. 484 del 10 febbraio  1936,  reca:
          «Norme   per   disciplinare   lo   stato   giuridico,    il
          reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico  ed
          amministrativo del personale della Croce rossa italiana».