(Regolamento-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
  Chi e' ammesso direttamente al prestito dei libri puo'  ottenere  a
domicilio   contemporaneamente   cinque   opere,   comprese    quelle
appartenenti a biblioteche di altre citta'. 
 
  Chi e' ammesso al prestito  per  malleveria  non  puo'  ottenere  a
domicilio contemporaneamente piu' di tre opere.