(Accordo - Art. 11)
                             Articolo 11 
 
  1.  Ai  sensi  del  presente  Accordo,  l'assistenza  e'  scambiata
direttamente tra le Amministrazioni doganali. 
  2. In conformita' al presente Accordo, le richieste  di  assistenza
sono  presentate  per   iscritto   nella   lingua   convenuta   dalle
Amministrazioni  doganali  e  devono  essere  accompagnate  da   ogni
documento ritenuto  utile.  Quando  le  circostanze  lo  esigano,  le
richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso  esse
devono essere confermate per iscritto senza indugio. 
  3. Le richieste inoltrate  ai  sensi  del  paragrafo  2  di  questo
articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate: 
  a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta, 
  b) l'oggetto ed i motivi della richiesta, 
  c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto  e
della natura del procedimento; 
  d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte  nel  procedimento,
se conosciuti. 
  4. La richiesta di seguire una particolare procedura  formulata  da
una delle  Amministrazioni  doganali,  viene  soddisfatta  dall'altra
Parte purche'  in  conformita'  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
legislative ed amministrative della Parte adita. 
  5. Le informazioni e  i  dati  di  cui  al  presente  Accordo  sono
comunicati ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna
Amministrazione doganale. Conformemente al punto 2  dell'Articolo  20
del presente Accordo, un elenco di questi funzionari viene comunicato
dall'Amministrazione doganale di una Parte a quella dell'altra Parte.